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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 10472/2026

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nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1991 avversol’ordinanza del Tribunale di Bari del 7/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 e con cui è stata disposta la custodia in carcere nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato per i reati di estorsione aggravata e di partecipazionead una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nonché dei reati fine di detenzione illecita contestati ai capi 20, 21 e 26. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’i ndagato , deducendo q uattro motivi di ricorso: 2.1Violazione di legge, in particolare degli art t. 309 comm i 5 e 10 cod. proc. pen. poiché il Tribunale di Bari ha omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura custodiale per la mancata trasmissione del la richiesta del pubblico ministero e del decreto autorizzativo del GIP relativo alle intercettazioni ambientali effettuate dal captatore informatico attraverso il braccialetto elettronico,presso l'abitazione in cui era ristretto l'indagato, nonché per la mancata dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle relative captazioni.Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione dei suindicati provvedimenti autorizzativi, sostenendo che le predette intercettazioni non risultano poste a fondamento né della richiesta del pubblico ministero, né dell ’ ordinanza cautelare del GIP e non sono mai richiamate a d integrazione della piattaformaindiziaria.

Questa affermazione ,secondo il ricorrente, non trova riscontro in atti, poiché sia il pubblico ministero che il GIP hanno richiamato i risultati delRit. n . 1294 / 2022 sia per delineare il ruolo del di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa sia ai fini della sua identificazione.

La difesa richiama a sostegno di tale assunto il passaggio a pagina 26 della richiesta cautelare dove si legge che l'identità e il riconoscimento vocale dell'indagato sono fondati sulle intercettazioni ambientali attraverso il braccialetto elettronico e sulle immagini trasmesse dal sistema di videosorveglianza.Inoltre tali risultati captativi vengono spesso richiamati per richiedere e autorizzare la proroga delle intercettazioni telefoniche ambientali nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Non trova pertanto fondamento l'affermazione secondo cui dette intercettazioni non sono mai state poste a fondamento né della richiesta né della ordinanza genetica del GIP. 2.2.Violazione degli artt. 266 e se gg. codice di rito , 614 cod. pen. , 13 e 14 della Costituzione poiché il Tribunale ha omesso di considerare che le video-riprese effettuate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sono vere e proprie intercettazioni di comunicazioni tra presenti e non mere ripresein luogo pubblico o aperto al pubblico.

Si deduce l’illegittimità dell'ordinanza impugnata e l ’inutilizzabilità dei risultati delle videoriprese, nonché la mancanza assoluta di motivazione sul punto, nonostante la difesa con il terzo motivo di riesame avesse formulato specifica eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese effettuate dal 10 settembre all'1 novembre 2022 con telecamera presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorizzate con decreto del pubblico ministero e non con provvedimento del GIP,perché secondo il PM sarebbero state effettuate in luogo pubblico.

Le riprese erano dirette non soltanto a riprendere il passaggio sulla pubblica via di soggetti che si soffermavano sotto l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ma anche a captare i movimenti dell'indagato e il balcone dove spesso stazionava durante le ore del giorno, essendo agli arresti domiciliari: ci si trova pertanto di fronte all'acquisizione di immagini che hanno contenuto comunicativo,essendo state effettuate , peraltro , solo in parte in luogo pubblico,e cioè sulla pubblica via, ma anche in luogo privato poiché di [OSCURATO:PERSONA] viene ripreso mentre sosta sul balcone della sua abitazione e comunica con terze persone e il balcone deve considerarsi luogo facente parte integrante del domicilio privato.

Trattandosi di video-riprese che hanno registrato i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA] nel suo contesto abitativosi deve applicare la disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali e le garanzie previste dalla Costituzione per la tutela della riservatezza e della privacy, con la conseguenza che il T ribunale avrebbe dovuto dichiarare la illegittimità delle riprese.

2.3. Mancanza assoluta di motivazione circa la sussistenza delle ipotesi accusatorie contestateai capi 1 e 2 della rubrica e violazione degli art t. 125 cod. proc. pen. e 24 della Costituzione poiché il tribunale si è limitato a richiamare gli elementi indiziari a carico del prevenuto e non ha ritenuto di motivare in ordine alle perplessità sollevate dalla difesa sulla sussistenza della fattispecie estorsiva a lui addebitata ai capi 1 e 2 della incolpazione provvisoria.

Si contesta al ricorrente di avere un consumato due estorsion i ai danni dei giostrai del luna park itinerante durante le feste del Patrono locale degli anni 2021 e 2022,senza tuttavia individuare le persone offese del reato.

Inoltre in ordine all'ipotesi contestata al capo 1non è nemmeno indicato in cosa sia consistito l'ingiusto profitto e l'altrui danno,in quanto si ipotizza che l'imputato abbia costretto i giostrai a corrispondere numerosi blocchetti di biglietti omaggio e una somma indebita di denaro a titolo di protezione,senza indicare chi fossero le persone offese e quale somma di denaro fosse stata versata.

La mancata individuazione delle persone offese dal reato è un vulnus per la difesa poiché non consentealla parte di confrontarsi con gli ipotetici danneggiati e vittime del reato commesso.

2.4. Violazione dell'art.74 Dpr. 309/ 90 e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi associativa poiché anche in relazione al reato contestato al capo 8della rubrica il tribunale si sarebbe limitato a motivare , desumendo i l coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione dei reati di detenzione e cessione contestati ai capi 20, 21 e 26 della rubrica,in forza delle intercettazioni effettuate.

La difesa aveva tuttavia evidenziato che l'indagato era stato detenuto in carcere dal 17 novembre 2021 al 5 Aprile 2025,ad eccezione del periodo ricompreso tra il 9 maggio e il 17 novembre 2022 duranteil quale era collocato a gli arresti domiciliari mentre l'associazione contestata avrebbe operato in Canosa di Pugliadal gennaio 2022 con permanenza sino al giugno 2025,sicché in occasione della costituzione del sodalizio il [OSCURATO:PERSONA] era già ristretto in carcere per altra causa.

Inoltre da l certificato d i detenzione emerge che l'11dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito al carcere di Voghera,sicché non aveva neppure la possibilità di adoperarsi per aderire al consesso associativo.

Il Tribunale,tuttavia,non ha al riguardo formulato alcuna argomentazione e non ha motivato nemmeno in ordine all’ulteriore circostanza della permanenza nel contesto associativo,nonostante l'intervenuta carcerazione dal novembre 2022.

Osserva inoltre il ricorrente che l'ipotesi che il predetto abbia operato come spacciatore del gruppo dalla propria abitazione durante gli arresti domiciliariha trovato smentita nelle numerose perquisizioni effettuate con esito negativo;solo una volta il 28 giugno 2022 la perquisizione è stata positiva essendo stata rinvenuta una dose di marijuana compatibile con l'uso personale.

Va,peraltro, sottolineato che il reato contestato al capo 26 non è dimostrato poiché non è stato sequestrato l'oggetto lanciato dal balcone e non vi è pertanto riscontro che si trattasse di drogacosì come in relazione alle condotte di quei capi 20 e 21 non vi è prova della cessione a terzi di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile poichè nel complesso ripercorre i vari capi d’imputazione eformula motivi che si p resentano perlopiù come una reiterazione de lle censure già espostein sede di riesame e non si confronta no con le specifiche ragioni formulate a sostegno del rigettonell'ordinanza impugnata.

Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 –01).

Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Bariche hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordinealle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare. 1.1Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto secondo condivisibile orientamento di codesta Suprema Corte (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, D., Rv. 255117 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 28/01/2008, Haziri, Rv. 239139 – 01), la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen..

Nessun elemento è stato fornito per ritenere che la captazione fosse comunque avvenuta fuori dai casi consentiti: il che, in applicazione dei principi affermati con l’orientamento sopra richiamato, non determina in alcun modo la perdita di efficacia dellamisura ex art. 310, comma 10 c.p.p.

Va poi osservato che la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi non solo non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma neppure l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, alla loro eventuale mancata acquisizione a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 -01) Nel caso in esame la difesa neppure deduce di avere richiesto l’acquisizione dei decreti in parola, sicchè anche sotto questo profilo, la censura è manifestamente infondata.

Il motivo è, oltretutto, generico poiché si limita a reiterare la questione di inutilizzabilità dedotta con il riesame senza tuttavia confrontarsi con la risposta ricevuta.

Ed infatti il Tribunale ha osservato che le captazioni effettuate in ambientale presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il braccialetto elettronico non sono mai state poste a fondamento della richiesta cautelare e dell'ordinanza genetica e pertanto rimangono fuori dal perimetro valutativo del riesame.

Anche l'assunto difensivo secondo cui le stesse sarebbero state utilizzate per individuare e identificare l'indagato non trova conferma in atti ed è contraddetto dal Tribunale, il quale ha affermato nel provvedimento impugnato che dette emergenze non appaiono necessarie ai fini della individuazione del prevenuto, poiché la stessa si fonda su una pluralità di fonti e di altri decreti intercettativi, in particolare quello relativo alla utenza mobile dell’indagato e quello riguardante le intercettazioni ambientali a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non tiene conto di questa risposta e si limita a reiterare la censura formulata così destinandola a non superare il vaglio di ammissibilità.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le immagini di videoregistrazioni riprese dalla PG. dalla pubblica strada mediante un apparecchio collocato all'esterno della abitazione non configurano un’indebita intrusione nei luoghi in cui si svolge la vita privata e pertanto non necessitano di una autorizzazione del giudice.

E’ stato da tempo affermato che sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso, del piazzale di accesso e dei balconi di un immobile, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio. (Sez. 2, n. 24211 del 15/05/2013, Pelle, Rv. 255709 -01).

Più recentemente è stato precisato che in tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 -02) Nel caso di specie,il pubblico ministero ha autorizzato le riprese che pertanto, a prescindere dalla qualificazione attribuita ai comportamenti ripresi, sono legittime e utilizzabili. 2.3.Laterza censura è manifestamente infondata e generica in quanto risulta evidente che le censure formulate non si confrontino affatto con le ampie argomentazioni articolate nel provvedimento impugnato con riferimento alla piattaforma indiziaria formatasi a seguito delle investigazioni.

Il Tribunale infatti si sofferma ampiamente, sia sugli aspetti giuridici delle singole fattispecie contestate, sia sul quadro generale delle risultanze investigative, sia sulle emergenze indiziarie relative alla persona del ricorrente.

Peraltro si indica esattamente il soggetto [OSCURATO:PERSONA], coordinatore delle giostre itineranti e intermediario tra la criminalità organizzata del luogo e i destinatari della pretesa estorsiva.

La circostanza che non vengano individuati esattamente i gestori delle singole giostre che avrebbero consegnato i blocchetti di biglietti omaggio tramite [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna rilevanza poiché la individuazione della persona offesa non costituisce elemento della condotta materiale dell'estorsione.

Non va peraltro trascurato che dal tenore delle intercettazioni riportate nel provvedimento emerge che all'esito di una prima richiesta intimidatoria i giostrai avevano consegnato circa 500 biglietti omaggio e la somma estorsiva di 1.500 euro, a fronte di una richiesta di 3.000 euro. 2.4 Il quarto motivo è genericoe manifestamente infondato.

E’ noto che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 -01) Già in epoca risalente si è osservato che in materia di associazione per delinquere mancando di norma un atto costitutivo con un preciso organigramma, stante la natura segreta del vincolo, la prova deve essere desunta da facta concludentia, tra i quali possono assumere rilievo sia l'esecuzione dei delitti programmati quando rivelino di per se l'esistenza del vincolo associativo, sia attività penalmente irrilevanti, che obiettivamente costituiscono finalità proprie dell'organizzazione, desunti da rapporti interpersonali di univoco significato, cosicché da tali elementi, storicamente certi ed accertati in giudizio, sia possibile, con ragionamento logico-deduttivo, addivenire ad un giudizio di certezza senza lasciare spazio a qualsiasi ragionevole dubbio.* (Sez. 1, n. 7737 del 13/01/1988, Mancuso, Rv. 178779 -01) Inoltre in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 -01) Può convenirsi con la difesa che in termini astratti, l'arresto dell'associato di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, elidendo la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione. (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904 -01) Nel caso in esame, però, l'elemento della sottoposizione a custodia cautelare non risulta dirimente ai fini della partecipazione al reato associativo e del venir meno dell’accordo criminoso, considerato che il capo dell'associazione operava mentre si trovava sottoposto a regime detentivo, fornendo indicazioni e ordini e ai suoi congiunti e agli altri sodali attraverso l'uso di un telefono cellulare.

Quanto all’odierno indagato, rilevano le intercettazioni tra altri sodali da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari “lavorava” da casa, svolgendo il suo ruolo di pusher per l'organizzazione(v. conversazione del 6 agosto 2022).

Le considerazioni difensive sono pertanto generiche, poiché il Tribunale ha osservato che le condotte dell'imputato si snodano con certezza dall'inizio di agosto al mese di ottobre 2022 e palesano l’impegno costante del [OSCURATO:PERSONA] in attività di smercio della sostanza.

A riscontro di questa affermazione emergono le videoriprese effettuate da cui risulta che l'indagato lanciava piccoli involucri dal balcone, che venivano recuperati da chi sostava sulla pubblica via.

Il ricorrente sostiene che non vi sia la prova del contenuto degli involucri lanciati per strada, ma la prospettazione accusatoria si fonda sul complesso delle emergenze processuali e fa corretta applicazione di criteri logici e di massime di esperienza,in forza di un ragionamento immune dai vizi dedotti.

2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento.

L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1991 avversol’ordinanza del Tribunale di Bari del 7/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 3 giugno 2025 e con cui è stata disposta la custodia in carcere nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato per i reati di estorsione aggravata e di partecipazionead una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nonché dei reati fine di detenzione illecita contestati ai capi 20, 21 e 26. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’i ndagato , deducendo q uattro motivi di ricorso: 2.1Violazione di legge, in particolare degli art t. 309 comm i 5 e 10 cod. proc. pen. poiché il Tribunale di Bari ha omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura custodiale per la mancata trasmissione del la richiesta del pubblico ministero e del decreto autorizzativo del GIP relativo alle intercettazioni ambientali effettuate dal captatore informatico attraverso il braccialetto elettronico,presso l'abitazione in cui era ristretto l'indagato, nonché per la mancata dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle relative captazioni.Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione dei suindicati provvedimenti autorizzativi, sostenendo che le predette intercettazioni non risultano poste a fondamento né della richiesta del pubblico ministero, né dell ’ ordinanza cautelare del GIP e non sono mai richiamate a d integrazione della piattaformaindiziaria. Questa affermazione ,secondo il ricorrente, non trova riscontro in atti, poiché sia il pubblico ministero che il GIP hanno richiamato i risultati delRit. n . 1294 / 2022 sia per delineare il ruolo del di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa sia ai fini della sua identificazione. La difesa richiama a sostegno di tale assunto il passaggio a pagina 26 della richiesta cautelare dove si legge che l'identità e il riconoscimento vocale dell'indagato sono fondati sulle intercettazioni ambientali attraverso il braccialetto elettronico e sulle immagini trasmesse dal sistema di videosorveglianza.Inoltre tali risultati captativi vengono spesso richiamati per richiedere e autorizzare la proroga delle intercettazioni telefoniche ambientali nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Non trova pertanto fondamento l'affermazione secondo cui dette intercettazioni non sono mai state poste a fondamento né della richiesta né della ordinanza genetica del GIP. 2.2.Violazione degli artt. 266 e se gg. codice di rito , 614 cod. pen. , 13 e 14 della Costituzione poiché il Tribunale ha omesso di considerare che le video-riprese effettuate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sono vere e proprie intercettazioni di comunicazioni tra presenti e non mere ripresein luogo pubblico o aperto al pubblico. Si deduce l’illegittimità dell'ordinanza impugnata e l ’inutilizzabilità dei risultati delle videoriprese, nonché la mancanza assoluta di motivazione sul punto, nonostante la difesa con il terzo motivo di riesame avesse formulato specifica eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese effettuate dal 10 settembre all'1 novembre 2022 con telecamera presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorizzate con decreto del pubblico ministero e non con provvedimento del GIP,perché secondo il PM sarebbero state effettuate in luogo pubblico. Le riprese erano dirette non soltanto a riprendere il passaggio sulla pubblica via di soggetti che si soffermavano sotto l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ma anche a captare i movimenti dell'indagato e il balcone dove spesso stazionava durante le ore del giorno, essendo agli arresti domiciliari: ci si trova pertanto di fronte all'acquisizione di immagini che hanno contenuto comunicativo,essendo state effettuate , peraltro , solo in parte in luogo pubblico,e cioè sulla pubblica via, ma anche in luogo privato poiché di [OSCURATO:PERSONA] viene ripreso mentre sosta sul balcone della sua abitazione e comunica con terze persone e il balcone deve considerarsi luogo facente parte integrante del domicilio privato. Trattandosi di video-riprese che hanno registrato i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA] nel suo contesto abitativosi deve applicare la disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali e le garanzie previste dalla Costituzione per la tutela della riservatezza e della privacy, con la conseguenza che il T ribunale avrebbe dovuto dichiarare la illegittimità delle riprese. 2.3. Mancanza assoluta di motivazione circa la sussistenza delle ipotesi accusatorie contestateai capi 1 e 2 della rubrica e violazione degli art t. 125 cod. proc. pen. e 24 della Costituzione poiché il tribunale si è limitato a richiamare gli elementi indiziari a carico del prevenuto e non ha ritenuto di motivare in ordine alle perplessità sollevate dalla difesa sulla sussistenza della fattispecie estorsiva a lui addebitata ai capi 1 e 2 della incolpazione provvisoria. Si contesta al ricorrente di avere un consumato due estorsion i ai danni dei giostrai del luna park itinerante durante le feste del Patrono locale degli anni 2021 e 2022,senza tuttavia individuare le persone offese del reato. Inoltre in ordine all'ipotesi contestata al capo 1non è nemmeno indicato in cosa sia consistito l'ingiusto profitto e l'altrui danno,in quanto si ipotizza che l'imputato abbia costretto i giostrai a corrispondere numerosi blocchetti di biglietti omaggio e una somma indebita di denaro a titolo di protezione,senza indicare chi fossero le persone offese e quale somma di denaro fosse stata versata. La mancata individuazione delle persone offese dal reato è un vulnus per la difesa poiché non consentealla parte di confrontarsi con gli ipotetici danneggiati e vittime del reato commesso. 2.4. Violazione dell'art.74 Dpr. 309/ 90 e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi associativa poiché anche in relazione al reato contestato al capo 8della rubrica il tribunale si sarebbe limitato a motivare , desumendo i l coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione dei reati di detenzione e cessione contestati ai capi 20, 21 e 26 della rubrica,in forza delle intercettazioni effettuate. La difesa aveva tuttavia evidenziato che l'indagato era stato detenuto in carcere dal 17 novembre 2021 al 5 Aprile 2025,ad eccezione del periodo ricompreso tra il 9 maggio e il 17 novembre 2022 duranteil quale era collocato a gli arresti domiciliari mentre l'associazione contestata avrebbe operato in Canosa di Pugliadal gennaio 2022 con permanenza sino al giugno 2025,sicché in occasione della costituzione del sodalizio il [OSCURATO:PERSONA] era già ristretto in carcere per altra causa. Inoltre da l certificato d i detenzione emerge che l'11dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito al carcere di Voghera,sicché non aveva neppure la possibilità di adoperarsi per aderire al consesso associativo. Il Tribunale,tuttavia,non ha al riguardo formulato alcuna argomentazione e non ha motivato nemmeno in ordine all’ulteriore circostanza della permanenza nel contesto associativo,nonostante l'intervenuta carcerazione dal novembre 2022. Osserva inoltre il ricorrente che l'ipotesi che il predetto abbia operato come spacciatore del gruppo dalla propria abitazione durante gli arresti domiciliariha trovato smentita nelle numerose perquisizioni effettuate con esito negativo;solo una volta il 28 giugno 2022 la perquisizione è stata positiva essendo stata rinvenuta una dose di marijuana compatibile con l'uso personale. Va,peraltro, sottolineato che il reato contestato al capo 26 non è dimostrato poiché non è stato sequestrato l'oggetto lanciato dal balcone e non vi è pertanto riscontro che si trattasse di drogacosì come in relazione alle condotte di quei capi 20 e 21 non vi è prova della cessione a terzi di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile poichè nel complesso ripercorre i vari capi d’imputazione eformula motivi che si p resentano perlopiù come una reiterazione de lle censure già espostein sede di riesame e non si confronta no con le specifiche ragioni formulate a sostegno del rigettonell'ordinanza impugnata. Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 –01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Bariche hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordinealle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare. 1.1Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto secondo condivisibile orientamento di codesta Suprema Corte (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, D., Rv. 255117 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 28/01/2008, Haziri, Rv. 239139 – 01), la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.. Nessun elemento è stato fornito per ritenere che la captazione fosse comunque avvenuta fuori dai casi consentiti: il che, in applicazione dei principi affermati con l’orientamento sopra richiamato, non determina in alcun modo la perdita di efficacia dellamisura ex art. 310, comma 10 c.p.p. Va poi osservato che la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi non solo non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma neppure l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, alla loro eventuale mancata acquisizione a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817 -01) Nel caso in esame la difesa neppure deduce di avere richiesto l’acquisizione dei decreti in parola, sicchè anche sotto questo profilo, la censura è manifestamente infondata. Il motivo è, oltretutto, generico poiché si limita a reiterare la questione di inutilizzabilità dedotta con il riesame senza tuttavia confrontarsi con la risposta ricevuta. Ed infatti il Tribunale ha osservato che le captazioni effettuate in ambientale presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il braccialetto elettronico non sono mai state poste a fondamento della richiesta cautelare e dell'ordinanza genetica e pertanto rimangono fuori dal perimetro valutativo del riesame. Anche l'assunto difensivo secondo cui le stesse sarebbero state utilizzate per individuare e identificare l'indagato non trova conferma in atti ed è contraddetto dal Tribunale, il quale ha affermato nel provvedimento impugnato che dette emergenze non appaiono necessarie ai fini della individuazione del prevenuto, poiché la stessa si fonda su una pluralità di fonti e di altri decreti intercettativi, in particolare quello relativo alla utenza mobile dell’indagato e quello riguardante le intercettazioni ambientali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non tiene conto di questa risposta e si limita a reiterare la censura formulata così destinandola a non superare il vaglio di ammissibilità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le immagini di videoregistrazioni riprese dalla PG. dalla pubblica strada mediante un apparecchio collocato all'esterno della abitazione non configurano un’indebita intrusione nei luoghi in cui si svolge la vita privata e pertanto non necessitano di una autorizzazione del giudice. E’ stato da tempo affermato che sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso, del piazzale di accesso e dei balconi di un immobile, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio. (Sez. 2, n. 24211 del 15/05/2013, Pelle, Rv. 255709 -01). Più recentemente è stato precisato che in tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 -02) Nel caso di specie,il pubblico ministero ha autorizzato le riprese che pertanto, a prescindere dalla qualificazione attribuita ai comportamenti ripresi, sono legittime e utilizzabili. 2.3.Laterza censura è manifestamente infondata e generica in quanto risulta evidente che le censure formulate non si confrontino affatto con le ampie argomentazioni articolate nel provvedimento impugnato con riferimento alla piattaforma indiziaria formatasi a seguito delle investigazioni. Il Tribunale infatti si sofferma ampiamente, sia sugli aspetti giuridici delle singole fattispecie contestate, sia sul quadro generale delle risultanze investigative, sia sulle emergenze indiziarie relative alla persona del ricorrente. Peraltro si indica esattamente il soggetto [OSCURATO:PERSONA], coordinatore delle giostre itineranti e intermediario tra la criminalità organizzata del luogo e i destinatari della pretesa estorsiva. La circostanza che non vengano individuati esattamente i gestori delle singole giostre che avrebbero consegnato i blocchetti di biglietti omaggio tramite [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna rilevanza poiché la individuazione della persona offesa non costituisce elemento della condotta materiale dell'estorsione. Non va peraltro trascurato che dal tenore delle intercettazioni riportate nel provvedimento emerge che all'esito di una prima richiesta intimidatoria i giostrai avevano consegnato circa 500 biglietti omaggio e la somma estorsiva di 1.500 euro, a fronte di una richiesta di 3.000 euro. 2.4 Il quarto motivo è genericoe manifestamente infondato. E’ noto che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 -01) Già in epoca risalente si è osservato che in materia di associazione per delinquere mancando di norma un atto costitutivo con un preciso organigramma, stante la natura segreta del vincolo, la prova deve essere desunta da facta concludentia, tra i quali possono assumere rilievo sia l'esecuzione dei delitti programmati quando rivelino di per se l'esistenza del vincolo associativo, sia attività penalmente irrilevanti, che obiettivamente costituiscono finalità proprie dell'organizzazione, desunti da rapporti interpersonali di univoco significato, cosicché da tali elementi, storicamente certi ed accertati in giudizio, sia possibile, con ragionamento logico-deduttivo, addivenire ad un giudizio di certezza senza lasciare spazio a qualsiasi ragionevole dubbio.* (Sez. 1, n. 7737 del 13/01/1988, Mancuso, Rv. 178779 -01) Inoltre in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 -01) Può convenirsi con la difesa che in termini astratti, l'arresto dell'associato di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, elidendo la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione. (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023, dep. 2024, Mema, Rv. 285904 -01) Nel caso in esame, però, l'elemento della sottoposizione a custodia cautelare non risulta dirimente ai fini della partecipazione al reato associativo e del venir meno dell’accordo criminoso, considerato che il capo dell'associazione operava mentre si trovava sottoposto a regime detentivo, fornendo indicazioni e ordini e ai suoi congiunti e agli altri sodali attraverso l'uso di un telefono cellulare. Quanto all’odierno indagato, rilevano le intercettazioni tra altri sodali da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari “lavorava” da casa, svolgendo il suo ruolo di pusher per l'organizzazione(v. conversazione del 6 agosto 2022). Le considerazioni difensive sono pertanto generiche, poiché il Tribunale ha osservato che le condotte dell'imputato si snodano con certezza dall'inizio di agosto al mese di ottobre 2022 e palesano l’impegno costante del [OSCURATO:PERSONA] in attività di smercio della sostanza. A riscontro di questa affermazione emergono le videoriprese effettuate da cui risulta che l'indagato lanciava piccoli involucri dal balcone, che venivano recuperati da chi sostava sulla pubblica via. Il ricorrente sostiene che non vi sia la prova del contenuto degli involucri lanciati per strada, ma la prospettazione accusatoria si fonda sul complesso delle emergenze processuali e fa corretta applicazione di criteri logici e di massime di esperienza,in forza di un ragionamento immune dai vizi dedotti. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelller
Sentenza Cassazione n. 10472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris