CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della Corte di Appello di Bologna. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e prodotto comparsa conclusiva e nota spese; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] NAVA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21 luglio 2020, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., dichiarando la prescrizione delle condotte poste in essere sino al 20 ottobre 2013. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 124 e 646 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tempestività della querela. Secondo la ricorrente la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il termine di legge per la proposizione della querela decorrerebbe dalla data in cui il liquidatore ha eseguito gli approfondimenti contabili (17 novembre 2015) e non dal momento in cui la NAVA è stata licenziata per aver falsificato i documenti contabili allo scopo di giustificare i prelievi in denaro (5 novembre 2015); a giudizio della difesa la querela presentata in data 9 febbraio 2016 sarebbe tardiva in quanto la persona offesa avrebbe avuto piena contezza della commissione dei reati in data anteriore al licenziamento della ricorrente. La difesa ha, inoltre, rimarcato l'inapplicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018 in quanto il diritto di esercitare querela nel caso di specie era già stato esercitato. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza della legge penale in ordine alla legittimazione del liquidatore a sporgere querela per conto della persona offesa. A giudizio della difesa, il liquidatore della società era privo del potere di presentare querela in considerazione del fatto che il 50% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] appartenevano al padre dell'imputata con conseguente conflitto di interessi fra il NAVA e l'altro socio della compagine societaria. Per questo motivo il liquidatore avrebbe dovuto richiedere all'assemblea dei soci l'autorizzazione a presentare querela nei confronti della ricorrente. La difesa, infine, afferma che l'imputata non sarebbe punibile nei confronti del padre ai sensi dell'art. 649 cod. pen. 3. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe carente laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare il criterio in forza del quale è stato determinato l'aumento di pena a titolo di continuazione ed il quantum di pena detratto per ciascuno dei reati estinti per prescrizione. 4. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la carenza, erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza i dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen. La motivazione sarebbe illogica valorizzando esclusivamente il profilo soggettivo delle condizioni finanziarie della persona offesa nonostante tale criterio sia ritenuto meramente sussidiario dalla giurisprudenza di legittimità.Ulteriore profilo di illogicità conseguirebbe alla rilevanza delle singole somme prelevate dalla NAVA nonostante le stesse siano minimali, non potendosi considerare la somma di euro 3.600,00 stante la sopravvenuta prescrizione della condotta di appropriazione di tale somma. Il percorso argomentativo sarebbe, infine, apodittico nella parte in cui i giudici di appello affermano che, all'epoca dei fatti, la società [OSCURATO:SOCIETA] versava in difficili condizioni economiche, affermazione che si porrebbe in contrasto con il fatto che il 50% del capitale sociale della predetta compagine societaria era detenuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], azienda leader a livello mondiale nella produzione di pompe con un capitale sociale di sei milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massinnata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo delle medesime censure proposte in appello, è manifestamente infondato. 4.1. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in considerazione del fatto che il liquidatore della società ha avuto piena contezza delle condotte oggetto del presente giudizio solo il 17 novembre 2015, data in cui il ROSSANIGO accertava l'effettuazione del bonifico con il quale la NAVA si appropriava indebitamente delle somme di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732-01; da ultimo Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, Moffa, non nnassimata). I giudici di appello, con ricostruzione logico-fattuale adeguatamente argomentata e logicamente valutata (vedi pag. 2 della sentenza di appello) hanno correttamente ritenuto che il termine di cui all'art. 124 cod. pen. non potesse decorrere sino al momento in cui la persona offesa, pur potendo nutrire sospetti desumibili dall'accertata falsificazione di fatture che aveva portato al licenziamento della NAVA, è venuta ad effettiva conoscenza della materiale apprensione di ingenti somme di denaro da parte dell'imputata e, quindi, avere adeguata certezza della commissione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. 4.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'inapplicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 36/2018 è del tutto irrilevante in considerazione in considerazione dell'accertata tempestività della querela presentata dal liquidatore della società costituitasi parte civile. 5. Il secondo motivo, avente ad oggetto doglianze inerenti alla validità della condizione di procedibilità non dedotte in sede di appello, è manifestamente infondato. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di liquidatore o di amministratore della società, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione nell'atto querelatorio comporta l'implicito riferimento agli artt. 2384 e 2489 cod. civ. che costituiscono la fonte della legittimazione ad agire nell'interesse dalla società (vedi Sez. 6, n. 4897 del 24/10/2003, Ceglie, Rv. 227916-01; Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013, Noschese, Rv. 257223-01; Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; da ultimo Sez. 2, n. 43916 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], D'Elia, non massimata). L'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra, infatti, tra i compiti del rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato (Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539 - 01; Sez. 2, n. 29588 del 04/04/2019, Berdusco, non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, non massimata).5.3. Anche la doglianza con la quale la ricorrente eccepisce la mancata applicazione dell'art. 649 cod. pen. è manifestamente infondata. Deve essere, in proposito, evidenziato che l'invocata causa di non punibilità non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto l'imputata è stata condannata esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente irrilevanza del rapporto di parentela tra l'imputata ed il padre (socio della medesima compagine societaria che non ha esplicato il proprio diritto di sporgere autonoma querela nei confronti della ricorrente). 6. Il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione ed alla riduzione della pena conseguente alla sopravvenuta prescrizione di reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuta congrua e corretta la determinazione della pena in considerazione dei numerosissimi reati commessi ed alla gravità degli stessi desumibile dalle modalità esecutive della condotta, dai rilevanti importi acquisiti dall'imputata e dall'elevata capacità a delinquere manifestata dalla NAVA (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), detta motivazione non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità in quanto coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste. 7. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. 7.1. Diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. in considerazione della rilevante gravità del danno sofferto dalla persona offesa a seguito delle condotte di appropriazione indebita poste in essere dall'imputata e delle condizioni economiche in cui la società [OSCURATO:SOCIETA] versava all'epoca dei fatti (vedi pag. 3 della sentenza impugnata «il bilancio del maggio 2015 registrava perdite per euro 64.000»).I giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifesta illogicità, hanno quindi correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configurabile la contestata aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato (cfr. Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543 - 01). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, invero, la rilevanza oggettiva del danno ha valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, utilizzabile soltanto quando l'ammontare si inserisca in una fascia il cui apprezzamento presenti parametri di dubbio (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01). 7.2. Del tutto destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza con la quale la ricorrente eccepisce l'erroneità della deliberazione nella parte cui i giudici dell'appello hanno fatto riferimento al danno complessivamente cagionato alla persona offesa. La difesa non tiene conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui, in caso di reato continuato, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni accertate (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 281866 - 01; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554 - 01). 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifu