Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 05852/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21224-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.21224/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 1189/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/11/2019 R.G.N. 1598/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps, notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eavente ad oggetto differenze contributive dovute in relazione ad operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’Inps degli sgravi concessi. Riteneva la Corte d’appello che le retribuzioni erogate fosseroinferiori a quelle dovute in base al contratto di riallineamento stipulato dalle organizzazioni di categorie; né tale minore retribuzione poteva giustificarsi in base alla riduzione dell’orario di lavoro, poiché altrimenti la fattispecie sarebbe stata quella del contratto di lavoro a tempo parziale. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso.È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39 Cost., nonché degli artt.1 d.l. n.2/06, 20 d.lgs. n.375/93, 1 l. n.389/89, 5, co.4 l. n.510/96, 28 CCNL 10.7.2002, 28 CCNL 6.7.2006, 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi 20.9.04, delibera CIPE n.42/00 e 115 c.p.c. per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoli operanti in zone svantaggiate. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, dell’art.3 C.P.L. della Provincia di Brindisi 29.10.94, 3 e 16 d.lgs. n.66/03, delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, nonché del decreto interministeriale 28.12.95, dell’art.5, co.4 l. n.510/96 e dell’art.115 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore. Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso. Esso è fondato. Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n. 338 / 89 , conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione. In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore,al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3. Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE –in particolare la clausola 4.3 – poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorsodiscende l’assorbimento del primo, e la cassazione della sentenza c
Sentenza Cassazione n. 05852/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris