CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 34377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso 24360-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 301 del 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 31 maggio 20 2 1 (R.G.N. 925/2019). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA], R.G.N.24360/2021 Cron. Rep. C.C. 16/9/2025 giurisdizione Accertamento dello status di vittima del dovere e riconoscimento dei benefici connessi -2 - maresciallo dei carabinieri,e ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato le domande dell’appellante, volte a ottenere il riconoscimento dei benefici correlati allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha negato il nesso eziologico tra le lesioni riportate il 27 gennaio 1985, nel corso dell’esplosione di due colpi di arma da fuoco ad opera d’ignoti, e le ragioni di servizio e, a tale riguardo, ha richiamato le risultanze delle indagini preliminari e gli esiti del giudizio penale che avevano approfondito tale correlazione, per poi escluderla. 2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signor [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di censura , illustrati da memoria in vista dell’adunanza camerale. 3.–Il Ministero dell’Interno replica con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e l’apparenza e l’illogicità della motivazionedella pronuncia impugnata. A supporto delle censure il ricorrente ricorda il riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dell’equo indennizzo di quinta categoria, Tabella A, Allegato 6, e della pensione privilegiata della medesima classifica e l’attribuzione dello speciale distintivo d’onore per i feriti per servizio. A dispetto di tali circostanze, dedotte nell’atto di gravame e provviste di valenza decisiva, la Corte di merito avrebbe illogicamente -3 - negato il legame dei fatti con il servizio , sol perché alcuni sospettati erano stati assolti. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere arbitrariamente ricondottole lesioni riportate il 27 gennaio 1985 alla sfera privata della vittima, comandante della squadra di polizia giudiziaria «in zona notoriamente ad alto tasso criminoso» e «ferito in attentato pur subìto in libera uscita per il quale è stata da anni riconosciuta sia la causa di servizio sia la qualità di Ferito in servizio» (pagina 19 del ricorso per cassazione). In tal modo i giudici d’appello avrebbero imposto al ricorrente una probatio diabolica. 3.–I motivi, in quanto investono profili tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili, per le ragioni illustrate nel controricorso (pagina 3). 4.–Le censure, pur incentrate sulla violazione della disciplina in tema di vittime del dovere, sulle anomalie radicali della motivazione, sull’alterazione del riparto dell’onere della prova e del regime delle presunzioni, tendono, nella loro essenza, a sovvertire l’apprezzamento delle risultanze probatorie, racchiusoin una “doppia conforme”. 4.1.–Il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata non risiede in un’accezione indebitamente restrittiva del necessario legame dei fatti con il servizio e nella sua apodittica esclusione in virtù del mero dato dell’estraneità dei fatti all’orario di lavoro. I giudici del gravame, senza contravvenire alle regole che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova e senza introdurre quella probatio diabolicache il ricorso paventa, hanno escluso in punto di fatto che la vicenda sia ascrivibile alle attività di contrasto alla criminalità e alla fattispecie tipizzata dall’art. 1, comma 563, lettera a), della legge n. 266 del 2005. -4 - 4.2.–A tali conclusioni la sentenza impugnata è giunta sulla scorta di una complessiva disamina dei dati di fatto acquisiti al processo, senza pretermettere le circostanze in questa sede poste in risalto dal ricorrente per la loro asserita portata decisiva (pagina 3 della sentenza d’appello, punto 9). Anzitutto, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.è preclusa a fronte di una pronuncia d’appello che, come avviene nel caso di specie, conferm a , essenzialmente per le medesime ragioni di fatto, la sentenza del giudice di prime cure (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e oggi, in termini coincidenti, art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.). Ad ogni modo, la censura dell’omesso esame di un fatto decisivo nonconsente di c ontestare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,e di contrappo rre alla stessa una diversa interpretazione,al fine di ottenere la revisione da parte di questa Corte degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553). Lungi dal trascurare il riconoscimento in sede amministrativa della dipendenza da causa di servizio, la Corte di merito, con valutazione tutt’altro che contraddittoria e lacunosa, muove dall’inequivocabile premessa logicache tale elemento receda al cospetto di un più a mpio esame. 4.3.–La pronuncia prende le mosse dalla vicenda, che vede «una coppia di giovani, appartatasi in auto in luogo isolato, […] attinta dai colpi di un fucile (verosimilmente) da caccia, esplosi con imperizia (tant’è che tra i due colpi esplosi intercorreva un apprezzabile lasso temporale)» (pagina 5, punto 21). La Corte territorialericostruisce l’attività investigativa, che aveva privilegiato il movente passionale del delitto alla luce dei pregressi legami della donna in compagnia del ricorrente(pagina 5, punto 23), -5 - e aveva esplora to invano anche l’ipotesi di una connessione con i compiti di servizio svolti dal militare. Difatti, gli unici spunti d’indagine emersi a tale riguardo non sono approdati ad alcun risultato concreto e gl’imputati, che si riteneva serbassero rancore al ricorrente in relazione alla sua attività istituzionale, sono stati assolti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto (punti 27, 28 e 29 della pronuncia d’appello). 4.4.–I giudici d’appello reputano carente una prova persuasiva del nesso con l’allegata attività di contrasto alla criminalitàin un contesto problematico,elemento costitutivo che è onere di chi agisce dimostrare e che il giudice è chiamato a verificare, nell’esame delle domande proposte. La pronuncia impugnata, nel procedere al riscontro di tale elemento in forza di un’autonoma valutazione, mostra di conferire rilievo preminente agli approfondimenti svolti dapprima in sede d’indagini preliminari, gettando luce sull’origine passionale dell’aggressione, e quindi, con cognizione piena, nel processo instaurato. Con motivazione che soddisfa l’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., la Corte d’appello di Salerno attribuisce più solida forza persuasiva ai dati oggettivi scandagliati nelle indagini e nel processo, dati che ha inquadratoin maniera coerente, e li antepone al riconoscimento intervenuto in sede amministrativ a e alle ulteriori evidenze oggi valorizzate anche nel ricorso. 4.5.–Contro tale valutazione di stretto merito s’infrangono i motivi di ricorso, ribaditi anche nella memoria illustrativa e volti a ridiscutere il coordinamento delle risultanze probatorie compiuto in primo e in secondo grado,sollecitando un inquadramento più appagante dei fatti accertati. 5.– Dai rilievi esposti d iscende , pertanto, l’inammissibilità del ricorso. -6 - 6.–Le spese del giudizio seguono la soccombenza (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.) e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 7.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-b