CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 640, 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatto, non è stato dedotto come motivo di appello e la motivazione richiamata sul punto riguardava invece l'appello della coimputata non ricorrente; atteso che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632- 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che la ricorrente non si confronta con la motivazione logica e persuasiva della Corte di appello, che, nel negare il beneficio, ha correttamente considerato la portata della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 164 cod. pen. - che ha carattere eccezionale e si basa sulla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati - sulla base di un'approfondita considerazione del caso di specie (si veda, in particolare, pag. 7 sull'assenza della necessaria resipiscenza e del distacco dal modus operandi illecito idoneo a sostenere una valutazione prognostica positiva di non recidivanza considerate le modalità della condotta indicative di organizzazione e predisposizione di mezzi adeguati) ha logicamente evidenziato come tale prognosi sia da ritenere del tutto negativa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022