Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 33934/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni rassegnate per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa in data 11 gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo con sospensione condizionale alla pena pecuniaria di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre che al c›,"A risarcimento del danno sofferto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in sede civile, con assegnazione di una provvisionale nella misura di euro 5000,00, oltre spese processuali.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione gli artt. 595 e 51 cod. pen quanto plurimi profili.

In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver riferito che anche un articolo di contenuto satirico deve riportare fatti veri, prende atto che i dati pubblicati sono effettivamente tratti da uno studio di [OSCURATO:PERSONA], quindi ne ammette la verità, salvo poi rilevare che dalla stessa fonte il ricorrente non avrebbe riprodotto i dati relativi agli "atti su cui lavora", offrendo così il ricorrente una visione volutamente parziale in violazione del dovere di completezza e imparzialità.

Lamenta il ricorrente che tale dovere di completezza non sussiste e che comunque non è stato violato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] — fonte riferita del Francia— rende disponibile solo un indice sintetico che non esplicita i dati ulteriori, che il Francia avrebbe dovuto rinvenire altrove.

Altro profilo di censura attiene all'intento denigratorio: a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'articolo è rivolto solo alla attività politica del Ginoble e non alle qualità morali della sua persona, né può essere tratta la prova dell'intento medesimo dalla circostanza che Francia abbia riportato solo i dati [OSCURATO:PERSONA] e non altri, difettando il richiamato dovere di integrazione.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 10 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, rilevando come il diritto di critica in forma satirica non sia invocabile in caso di dati storicamente falsi, allorché ci si proponga comunque una funzione informativa.

5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA],in data 11 maggio 2022, ha depositato conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di costituzione e difesa sostenute, come da nota allegata.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A ben vedere la sentenza impugnata rende conto della decisione in modo congruo e logico, oltre che in linea con gli orientamenti giurisprudenziali quanto al delitto di diffamazione e al diritto di critica.

Sul punto deve rilevarsi come la Corte di appello per un verso chiarisca come nessuna prova è stata offerta della natura satirica del quotidiano on-line www.ilfattoteramano.com, del quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è coredattore.

Tale dato non viene censurato con il ricorso, di tal che deve rilevarsi che il quotidiano predetto non sia un quotidiano esclusivamente satirico.

D'altro canto, la Corte di appello chiarisce che il contenuto dell'articolo, come rifluito nella imputazione, renda una informazione incompleta, in quanto oltre al dato sintetico tratto dal sito [OSCURATO:PERSONA], l'articolo non rende conto di altre attività da parlamentare poste in essere da [OSCURATO:PERSONA].

3. In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01).

4. Il contenuto dell'articolo tratto dall'imputazione, che riguardava il parlamentare [OSCURATO:PERSONA], era il seguente: «Al suo confronto (e mi imbarazza dirlo) perfino i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/li appaiono dei giganti.

Si tratta di [OSCURATO:PERSONA], il deputato che fa vergognare il PD, l'Abruzzo, Teramo e Roseto degli Abruzzi.

Dopo una legislatura (2008-2013) passata a bivaccare sui banchi della Camera dei Deputati, avendo prodotto pochissimo, presentato quasi nulla, e inciso meno di niente sia in aula che nel suo territorio, Tommaso omissis ... riusciva inspiegabilmente a farsi ricandidare alla Camera nel 2013 nelle liste bloccate del PD, tornando a sedere e a dormire fra gli scranni, stipendiato come un Re che non fa un cazzo dall'alba al tramonto.

In quasi due anni della attuale legislatura, cioè dal marzo 2013 ad oggi, Ginoble si è prodotto in risultati che per pigrizia farebbero vergognare persino [OSCURATO:PERSONA]: 1) Nell'indice di produttività parlamentare è 583° su 630 deputati totali, all'estremo fondo della classifica, il che vuol dire che il 92,5% dei deputati produce di più e meglio di lui. 2) E' un obbediente, fedele al partito come un cagnolino, in quanto ha votato lo 0.68% di volte in modo diverso dal proprio grippo parlamentare (i cosiddetti voti ribelli). 3) Non è mai stato relatore di nulla né in Commissione né in Assemblea. 4) Zero disegni di legge presentati come primo firmatario. 5) Zero mozioni. 6) Zero interpellanze. 7)Zero interrogazioni a risposta orale. 8) Zero interrogazioni a risposta scritta. 9) Zero interrogazioni in commissione. 10) Zero risoluzioni in commissione. 11) Zero risoluzioni conclusive. 12) Un solo odg (ordine del giorno) in assemblea. 13) Zero odg (ordini del giorno) in commissione. 14) Cinque emendamenti totali presentati (tutti e 5 presentati il 15.7.2014, peraltro relativi al medesimo disegno di legge).

Il curriculum parlamentare di Ginoble è cosi scarso che perfino un partitino dello zero virgola si sarebbe vergognato di rícandidarlo, tenuto peraltro conto della disfatta personale e familiare rimediata alle ultime elezioni di Roseto.

Eppure è ancora lì, a lucrare una ventina di migliaia di euro al mese per bivaccare in maniera schifosa. ....omissis...

Purtroppo il PD è nato sotto la stella di una ineluttabile vocazione masochistica, continua ad innalzare il peggio che ha da offrire, facendoci continuamente vergognare - come abruzzesi e come teramani - di chi ci rappresenta».

A fronte di tale contenuto non vi è dubbio che la Corte di appello affronti correttamente il tema della natura satirica del quotidiano on-line sul quale è stato pubblicato lo scritto ritenuto diffamatorio.

Non ne è stata fornita alcuna prova, accerta la Corte senza alcuna contestazione in merito.

Ciò rileva, in quanto la destinazione satirica del quotidiano sul quale viene operata la pubblicazione avrebbe fornito una chiave di lettura dello scritto e consentito al lettore di collocare lo scritto in un contesto non informativo bensì di satira, appunto.

Diversamente, come rileva la Corte di appello, la circostanza che il quotidiano on-line «avesse una connotazione squisitamente satirica, e non fosse invece un normale quotidiano che diffondeva notizie concernenti il territorio teramano, talvolta con taglio satirico» palesa la sussistenza di una finalità di informazione.

5. Correttamente la Corte territoriale richiama l'orientamento della Corte di cassazione in tema di diffamazione, così rappresentando come difetti la natura satirica dell'articolo che richiede un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera \k veridicità finalizzate alla critica e alla dissacrazione di personalità di rilievo pubblico istituzionale, e che non abbia alcuna finalità informativa.

Infatti la Corte di cassazione ritiene sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e di satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002 - 01; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095 - 01; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700 - 01).

Se è vero che a differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, è anche vero che, appunto per questo, ne ricorre l'esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico (Sez. 3 civ., n. 14822 del 04/09/2012 (Rv. 623667 - 01) Nel caso in esame la natura dell'articolo è evidentemente informativa, non si rinviene alcun elemento che consenta di attribuire alla pubblicazione un taglio di leale verosimiglianza e di sincera non veridicità, cosicchè il lettore possa attribuire con chiarezza alla critica una dimensione satirica.

6. Ne consegue che, come congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'articolo si proponeva di diffondere notizie vere e verificate, anche se accompagnate da commenti ironici, sottraendosi di fatto a una dimensione satirica e ponendosi nell'ambito della critica politica.

In tal senso, infondato è il ricorso allorquando censura la sentenza impugnata in ordine all'affermato dovere di completezza informativa.

Infatti, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché, l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01).

Sussiste un obbligo di completezza nella informazione, che sola legittima la critica politica.

La sentenza impugnata rende conto correttamente della circostanza che difettava il riferimento ad altri dati relativi all'attività di parlamentare del Ginoble — presentazione di disegni di legge, interrogazioni, mozioni, la sottoscrizione di interpellanze e emendamenti, la partecipazione alle votazioni— che il dovere di completezza informativa avrebbe richiesto di riportare al fine di esprimere un giudizio complessivo.

Né il ricorso è fondato allorchè rappresenti che la fonte [OSCURATO:PERSONA] riferisse solo dei dati riportati e non degli altri citati in sentenza.

A ben vedere la natura informativa dell'articolo imponeva, come osserva la Corte di merito, o la pubblicazione dei dati tratti da [OSCURATO:PERSONA], di assoluto rilievo pubblico, senza però accompagnarli con le espressioni di dileggio offensive della reputazione, modalità di pubblicazione seguita da altri organi di informazione locali.

Oppure, volendo esprimere la critica nell'esercizio del relativo diritto, rispetto all'attività di parlamentare, l'adempimento dell'obbligo di completezza della informazione per consentire al lettore di valutare l'insieme dei dati afferenti l'attività istituzionale del Ginoble, acquisiti anche altrove oltre che presso l'unica fonte [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di formarsi un'opinione propria e consapevole, fondata su un'oggettiva e fedele rappresentazione dei fatti.

7. Anche manifestamente infondato è il ricorso quanto al difetto di prova dell'intento di diffamazione.

In vero, con ragionamento non censurabile perché logico, a differenza di quanto ritenuto in ricorso, la Corte rappresenta come proprio la verità parziale rappresentata in danno del Ginoble palesi l'intento denigratorio, perché la falsità, per omissione di ulteriori fatti veri che potevano rappresentare profili di impegno dell'attività del parlamentare, risulta funzionale all'espressione del giudizio sprezzante espresso.

8. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

9. Inoltre il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1710,00 oltre accessori di legge.10.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni rassegnate per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa in data 11 gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo con sospensione condizionale alla pena pecuniaria di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre che al c›,"A risarcimento del danno sofferto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in sede civile, con assegnazione di una provvisionale nella misura di euro 5000,00, oltre spese processuali. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione gli artt. 595 e 51 cod. pen quanto plurimi profili. In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver riferito che anche un articolo di contenuto satirico deve riportare fatti veri, prende atto che i dati pubblicati sono effettivamente tratti da uno studio di [OSCURATO:PERSONA], quindi ne ammette la verità, salvo poi rilevare che dalla stessa fonte il ricorrente non avrebbe riprodotto i dati relativi agli "atti su cui lavora", offrendo così il ricorrente una visione volutamente parziale in violazione del dovere di completezza e imparzialità. Lamenta il ricorrente che tale dovere di completezza non sussiste e che comunque non è stato violato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] — fonte riferita del Francia— rende disponibile solo un indice sintetico che non esplicita i dati ulteriori, che il Francia avrebbe dovuto rinvenire altrove. Altro profilo di censura attiene all'intento denigratorio: a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'articolo è rivolto solo alla attività politica del Ginoble e non alle qualità morali della sua persona, né può essere tratta la prova dell'intento medesimo dalla circostanza che Francia abbia riportato solo i dati [OSCURATO:PERSONA] e non altri, difettando il richiamato dovere di integrazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 10 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, rilevando come il diritto di critica in forma satirica non sia invocabile in caso di dati storicamente falsi, allorché ci si proponga comunque una funzione informativa. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA],in data 11 maggio 2022, ha depositato conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di costituzione e difesa sostenute, come da nota allegata. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A ben vedere la sentenza impugnata rende conto della decisione in modo congruo e logico, oltre che in linea con gli orientamenti giurisprudenziali quanto al delitto di diffamazione e al diritto di critica. Sul punto deve rilevarsi come la Corte di appello per un verso chiarisca come nessuna prova è stata offerta della natura satirica del quotidiano on-line www.ilfattoteramano.com, del quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è coredattore. Tale dato non viene censurato con il ricorso, di tal che deve rilevarsi che il quotidiano predetto non sia un quotidiano esclusivamente satirico. D'altro canto, la Corte di appello chiarisce che il contenuto dell'articolo, come rifluito nella imputazione, renda una informazione incompleta, in quanto oltre al dato sintetico tratto dal sito [OSCURATO:PERSONA], l'articolo non rende conto di altre attività da parlamentare poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. 3. In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01). 4. Il contenuto dell'articolo tratto dall'imputazione, che riguardava il parlamentare [OSCURATO:PERSONA], era il seguente: «Al suo confronto (e mi imbarazza dirlo) perfino i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/li appaiono dei giganti. Si tratta di [OSCURATO:PERSONA], il deputato che fa vergognare il PD, l'Abruzzo, Teramo e Roseto degli Abruzzi. Dopo una legislatura (2008-2013) passata a bivaccare sui banchi della Camera dei Deputati, avendo prodotto pochissimo, presentato quasi nulla, e inciso meno di niente sia in aula che nel suo territorio, Tommaso omissis ... riusciva inspiegabilmente a farsi ricandidare alla Camera nel 2013 nelle liste bloccate del PD, tornando a sedere e a dormire fra gli scranni, stipendiato come un Re che non fa un cazzo dall'alba al tramonto. In quasi due anni della attuale legislatura, cioè dal marzo 2013 ad oggi, Ginoble si è prodotto in risultati che per pigrizia farebbero vergognare persino [OSCURATO:PERSONA]: 1) Nell'indice di produttività parlamentare è 583° su 630 deputati totali, all'estremo fondo della classifica, il che vuol dire che il 92,5% dei deputati produce di più e meglio di lui. 2) E' un obbediente, fedele al partito come un cagnolino, in quanto ha votato lo 0.68% di volte in modo diverso dal proprio grippo parlamentare (i cosiddetti voti ribelli). 3) Non è mai stato relatore di nulla né in Commissione né in Assemblea. 4) Zero disegni di legge presentati come primo firmatario. 5) Zero mozioni. 6) Zero interpellanze. 7)Zero interrogazioni a risposta orale. 8) Zero interrogazioni a risposta scritta. 9) Zero interrogazioni in commissione. 10) Zero risoluzioni in commissione. 11) Zero risoluzioni conclusive. 12) Un solo odg (ordine del giorno) in assemblea. 13) Zero odg (ordini del giorno) in commissione. 14) Cinque emendamenti totali presentati (tutti e 5 presentati il 15.7.2014, peraltro relativi al medesimo disegno di legge). Il curriculum parlamentare di Ginoble è cosi scarso che perfino un partitino dello zero virgola si sarebbe vergognato di rícandidarlo, tenuto peraltro conto della disfatta personale e familiare rimediata alle ultime elezioni di Roseto. Eppure è ancora lì, a lucrare una ventina di migliaia di euro al mese per bivaccare in maniera schifosa. ....omissis... Purtroppo il PD è nato sotto la stella di una ineluttabile vocazione masochistica, continua ad innalzare il peggio che ha da offrire, facendoci continuamente vergognare - come abruzzesi e come teramani - di chi ci rappresenta». A fronte di tale contenuto non vi è dubbio che la Corte di appello affronti correttamente il tema della natura satirica del quotidiano on-line sul quale è stato pubblicato lo scritto ritenuto diffamatorio. Non ne è stata fornita alcuna prova, accerta la Corte senza alcuna contestazione in merito. Ciò rileva, in quanto la destinazione satirica del quotidiano sul quale viene operata la pubblicazione avrebbe fornito una chiave di lettura dello scritto e consentito al lettore di collocare lo scritto in un contesto non informativo bensì di satira, appunto. Diversamente, come rileva la Corte di appello, la circostanza che il quotidiano on-line «avesse una connotazione squisitamente satirica, e non fosse invece un normale quotidiano che diffondeva notizie concernenti il territorio teramano, talvolta con taglio satirico» palesa la sussistenza di una finalità di informazione. 5. Correttamente la Corte territoriale richiama l'orientamento della Corte di cassazione in tema di diffamazione, così rappresentando come difetti la natura satirica dell'articolo che richiede un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera \k veridicità finalizzate alla critica e alla dissacrazione di personalità di rilievo pubblico istituzionale, e che non abbia alcuna finalità informativa. Infatti la Corte di cassazione ritiene sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e di satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002 - 01; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095 - 01; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700 - 01). Se è vero che a differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, è anche vero che, appunto per questo, ne ricorre l'esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico (Sez. 3 civ., n. 14822 del 04/09/2012 (Rv. 623667 - 01) Nel caso in esame la natura dell'articolo è evidentemente informativa, non si rinviene alcun elemento che consenta di attribuire alla pubblicazione un taglio di leale verosimiglianza e di sincera non veridicità, cosicchè il lettore possa attribuire con chiarezza alla critica una dimensione satirica. 6. Ne consegue che, come congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'articolo si proponeva di diffondere notizie vere e verificate, anche se accompagnate da commenti ironici, sottraendosi di fatto a una dimensione satirica e ponendosi nell'ambito della critica politica. In tal senso, infondato è il ricorso allorquando censura la sentenza impugnata in ordine all'affermato dovere di completezza informativa. Infatti, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché, l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01). Sussiste un obbligo di completezza nella informazione, che sola legittima la critica politica. La sentenza impugnata rende conto correttamente della circostanza che difettava il riferimento ad altri dati relativi all'attività di parlamentare del Ginoble — presentazione di disegni di legge, interrogazioni, mozioni, la sottoscrizione di interpellanze e emendamenti, la partecipazione alle votazioni— che il dovere di completezza informativa avrebbe richiesto di riportare al fine di esprimere un giudizio complessivo. Né il ricorso è fondato allorchè rappresenti che la fonte [OSCURATO:PERSONA] riferisse solo dei dati riportati e non degli altri citati in sentenza. A ben vedere la natura informativa dell'articolo imponeva, come osserva la Corte di merito, o la pubblicazione dei dati tratti da [OSCURATO:PERSONA], di assoluto rilievo pubblico, senza però accompagnarli con le espressioni di dileggio offensive della reputazione, modalità di pubblicazione seguita da altri organi di informazione locali. Oppure, volendo esprimere la critica nell'esercizio del relativo diritto, rispetto all'attività di parlamentare, l'adempimento dell'obbligo di completezza della informazione per consentire al lettore di valutare l'insieme dei dati afferenti l'attività istituzionale del Ginoble, acquisiti anche altrove oltre che presso l'unica fonte [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di formarsi un'opinione propria e consapevole, fondata su un'oggettiva e fedele rappresentazione dei fatti. 7. Anche manifestamente infondato è il ricorso quanto al difetto di prova dell'intento di diffamazione. In vero, con ragionamento non censurabile perché logico, a differenza di quanto ritenuto in ricorso, la Corte rappresenta come proprio la verità parziale rappresentata in danno del Ginoble palesi l'intento denigratorio, perché la falsità, per omissione di ulteriori fatti veri che potevano rappresentare profili di impegno dell'attività del parlamentare, risulta funzionale all'espressione del giudizio sprezzante espresso. 8. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 9. Inoltre il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1710,00 oltre accessori di legge.10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
Sentenza Cassazione n. 33934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris