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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19852/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05EIG06 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di beni che conservino i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione tra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che se ne impossessa commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez.

Il n.4132 del 2019, Rv. 278225); rimarcato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di prevalenza cui aspira il ricorrente è vietato dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marco 2024 Il Consigliere estensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05EIG06 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di beni che conservino i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione tra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che se ne impossessa commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. Il n.4132 del 2019, Rv. 278225); rimarcato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di prevalenza cui aspira il ricorrente è vietato dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marco 2024 Il Consigliere estensore La P