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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22078/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4621-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 422/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 12/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza impugnata pubblicata in data 25 giugno 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA R.G.N. 4621/2019 Cron.

Rep.

Ud. 11/07/2023 CC accoglimento dell’opposizione ex lege n. 689 del 1981 proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate, aveva annullato l’avviso di sanzione amministrativa irrogata, a seguito di accertamento ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza del 7 ottobre 2003, per euro 61.388,00 “ex art. 3, comma 3, d.l. 22.2.2002, n. 12, convertito nella legge 23.4.2002, n. 73”;

2. la Corte territoriale, per quanto qui rileva, a fronte del motivo di gravame della difesa erariale secondo cui nella specie era da applicare la disciplina prevista dell’art. 36 bis, inserito, in sede di conversione del d.l. n. 223 del 2006, dalla l. n. 248 del 2006, “destinata a reprimere qualsiasi forma di lavoro irregolare indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata”, ha ritenuto, invece, applicabile, ratione temporis , la disciplina antecedente alle modifiche del 2006;

3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25 gennaio 2019, affidato ad un unico motivo; non ha svolto attività difensiva la società intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente occorre dichiarare la tempestività dell’impugnazione, atteso che alla controversia in esame, instaurata con ricorso proposto il 3 gennaio 2009, si applica il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza gravata per la proposizione del ricorso per cassazione; secondo questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 37750 del 2021);

2. con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 2700, 2704, 2697 e 2727 e ss. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si deduce che, in presenza dellelavoratrici non registrate al momento dell’accesso degli ispettori, era “legittima la presunzione da parte dell’Ufficio che si vertesse in materia di lavoro subordinato”, anche perché “il rapporto di associazione in partecipazione non è stato mai menzionato dai verbalizzanti”;

3. la censura è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ragione essenziale su cui si fonda il decisum; nello “svolgimento del processo” contenuto nella sentenza impugnata viene dato atto che, con l’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate “insisteva nella legittimità della sanzione irrogata attesa la conformità del proprio operato alla disciplina prevista in materia di lavoro sommerso applicabile a tutte le categorie di lavoratori”, sostanzialmente ribadendo la tesi difensiva già sostenuta in primo grado in base alla quale, poiché era da ritenersi operante la disciplina introdotta nel 2006, le stessa era applicabile “a qualsiasi forma di lavoro irregolare”, anche prescindendo, quindi, dalla sua qualificazione giuridica come rapporto di lavoro subordinato o meno; la Corte territoriale ha correttamente respinto il gravame, applicando il principio secondo cui, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla legge n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all'agosto 2006 (cfr. Cass. n. 3088 del 2016; Cass. n. 25037 del 2020; Cass. n. 35978 del 2021) e, quindi, non si applica nella specie per una violazione risalente al 7 ottobre 2003; tale era l’oggetto del contendere, né la parte ricorrente in cassazione, in ossequio al principio di necessaria specificità dei motivi ex art. 360 c.p.c., deduce come la questione della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato fosse stata posta dalla difesa erariale in primo grado né, tanto meno, viene illustrato in che modo la medesima fosse stata eventualmente devoluta in appello;

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva della società intimata; occorre altresì dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass.

SS.

UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514 del 2014; Cass. n. 1778 del 2016); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4621-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 422/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 12/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza impugnata pubblicata in data 25 giugno 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA R.G.N. 4621/2019 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC accoglimento dell’opposizione ex lege n. 689 del 1981 proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate, aveva annullato l’avviso di sanzione amministrativa irrogata, a seguito di accertamento ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza del 7 ottobre 2003, per euro 61.388,00 “ex art. 3, comma 3, d.l. 22.2.2002, n. 12, convertito nella legge 23.4.2002, n. 73”; 2. la Corte territoriale, per quanto qui rileva, a fronte del motivo di gravame della difesa erariale secondo cui nella specie era da applicare la disciplina prevista dell’art. 36 bis, inserito, in sede di conversione del d.l. n. 223 del 2006, dalla l. n. 248 del 2006, “destinata a reprimere qualsiasi forma di lavoro irregolare indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata”, ha ritenuto, invece, applicabile, ratione temporis , la disciplina antecedente alle modifiche del 2006; 3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25 gennaio 2019, affidato ad un unico motivo; non ha svolto attività difensiva la società intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente occorre dichiarare la tempestività dell’impugnazione, atteso che alla controversia in esame, instaurata con ricorso proposto il 3 gennaio 2009, si applica il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza gravata per la proposizione del ricorso per cassazione; secondo questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 37750 del 2021); 2. con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 2700, 2704, 2697 e 2727 e ss. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si deduce che, in presenza dellelavoratrici non registrate al momento dell’accesso degli ispettori, era “legittima la presunzione da parte dell’Ufficio che si vertesse in materia di lavoro subordinato”, anche perché “il rapporto di associazione in partecipazione non è stato mai menzionato dai verbalizzanti”; 3. la censura è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ragione essenziale su cui si fonda il decisum; nello “svolgimento del processo” contenuto nella sentenza impugnata viene dato atto che, con l’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate “insisteva nella legittimità della sanzione irrogata attesa la conformità del proprio operato alla disciplina prevista in materia di lavoro sommerso applicabile a tutte le categorie di lavoratori”, sostanzialmente ribadendo la tesi difensiva già sostenuta in primo grado in base alla quale, poiché era da ritenersi operante la disciplina introdotta nel 2006, le stessa era applicabile “a qualsiasi forma di lavoro irregolare”, anche prescindendo, quindi, dalla sua qualificazione giuridica come rapporto di lavoro subordinato o meno; la Corte territoriale ha correttamente respinto il gravame, applicando il principio secondo cui, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla legge n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all'agosto 2006 (cfr. Cass. n. 3088 del 2016; Cass. n. 25037 del 2020; Cass. n. 35978 del 2021) e, quindi, non si applica nella specie per una violazione risalente al 7 ottobre 2003; tale era l’oggetto del contendere, né la parte ricorrente in cassazione, in ossequio al principio di necessaria specificità dei motivi ex art. 360 c.p.c., deduce come la questione della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato fosse stata posta dalla difesa erariale in primo grado né, tanto meno, viene illustrato in che modo la medesima fosse stata eventualmente devoluta in appello; 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva della società intimata; occorre altresì dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514 del 2014; Cass. n. 1778 del 2016); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, o
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