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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15224/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 11/10/2022 del TRIUNALE del RIESAME di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, ovvero una pluralità di furti, a ciascuno rispettivamente ascritti, ai danni di aziende agricole operanti nella provincia di Bologna, impossessandosi dei sistemi di guida satellitare, del costo variabile da 10.000 a 40.000 ciascuno, installati sui mezzi agricoli necessari per l'esercizio della c.d. agricoltura di precisione, non avendo ritenuto connotati da gravità gli indizi, costituiti, secondo il G.I.P. dalla mera accertata contemporanea presenza degli indagati sui luoghi dei furti in orari compatibili con la perpetrazione dei reati, come desumibile dall'analisi del traffico telefonico relativi alle utenze a loro in uso - ha accolto il gravame e applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i ricorrenti, avendo ravvisato, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga. 2.Ricorrono per cassazione i tre indagati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida, con il medesimo atto, a un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di idoneità della misura cautelare applicata; in particolare, vengono evidenziate le lacune motivazionali del provvedimento impugnato, che omette di indicare le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari, laddove il Tribunale distrettuale ha escluso tale soluzione sul solo rilievo che le difese non avrebbero indicato un'abitazione per la restrizione domestica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.Come premesso i ricorrenti formulano le loro doglianze esclusivamente in relazione al giudizio di idoneità della misura cautelare di massimo rigore applicata dal Tribunale del riesame senza scrutinare la possibilità di fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari con gli arresti domiciliari, opzione che il Giudice a quo ha escluso sul solo rilievo che non fosse stata indicata dagli indagati un'abitazione per la restrizione domestica.

3. Posto, quindi, che non è in discussione né il profilo della gravità indiziaria, né il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata con riguardo alle ravvisate esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo la di fuga, la disamina deve concentrarsi, conformemente al profilo devoluto, sulla motivazione con la quale il Tribunale distrettuale ha ravvisato - quale unica possibile in relazione alla personalità degli autori e alle circostanze del fatto - quella di massimo di rigore, contestualmente escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari. i. 4.È opportuno ricordare, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). 5.Di tali coordinate non è stata fatta corretta applicazione nell'ordinanza impugnata, giacchè il Tribunale distrettuale, che ha puntualmente esaminato sia il profilo indiziario che quello cautelare, si è, tuttavia, limitato, all'atto della individuazione della concreta misura da applicare, a osservare che "gli arresti domiciliari allo stato non risultano praticabili non avendo le Difese indicato un'abitazione in cui i custoditi possano rimanere ristretti in detenzione domestica"( pg. 11), poi dilungandosi nella valutazione della inidoneità delle altre misure non custodiali.

Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare congrua motivazione, con argomentazione immune da cedimenti logici, da carenze argomentative o da contraddittorietà, della propria decisione enucleando gli indici fattuali dai quali ha tratto il giudizio sull'inadeguatezza in assoluto degli arresti domiciliari a contenere i pericula individuati, sulla base di elementi assorbenti e pregiudiziali rispetto alla stessa possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.(Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933). 6.La concisa motivazione sopra riportata si presta, pertanto, alle denunciate censure, giaccchè essa risulta, per un verso, apodittica e, dall'altro, contraddittoria.

6.1. E, invero, la mancanza di una qualsivoglia indicazione degli elementi che hanno fondato il giudizio del Tribunale, che neppure ha preso in considerazione l'eventualità di ricorrere agli arresti domiciliari presidiati, rende il provvedimento impugnato privo della necessaria motivazione di cui deve essere necessariamente corredato, ai sensi dell'art. 275 co. 3 bis cod. proc. pen., laddove venga applicata la misura di massimo rigore.

Si richiede in tale sede la valutazione della specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, non potendo conseguire, neppure all'accertata indisponibilità del congegno elettronico, alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali ( cfr. Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 2666509).

Meno ancora detta scelta può trovare fondamento nella circostanza che non risulti indicato un domicilio, che è accertamento che può venire in rilievo solo in sede di esecuzione della misura, essendo noto che la misura in questione possa trovare esecuzione anche presso terzi, che si rendano disponibili.

6.2. Sotto altro profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche contraddittoria giacchè, l'espressione sopra riportata sembra, in realtà, sottendere la ritenuta possibilità del ricorso alla cautela domestica, salvo a considerarla, in concreto, impraticabile, proprio per non essere stato indicato il domicilio in cui i tre indagati avrebbero potuto essere ristretti.

E, tuttavia, per quanto emerge dalla documentazione allegata dal ricorrente ( dichiarazione di appello del Pubblico Ministero e verbale di perquisizione), in atti risulta che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità di un domicilio in Bologna, dove sono stati rinvenuti al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

7. Un'altra osservazione si impone, in vista del nuovo scrutinio di merito finalizzato alla individuazione della misura cautelare idonea a fronteggiare le ravvisate esigenze cautelari, e attiene al richiamo al canone ermeneutico, avallato dal [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione dell'utilizzo del mezzo elettronico di controllo degli eventuali spostamenti dell'indagato non si caratterizza quale autonoma misura cautelare, ma solo come una specifica modalità di applicazione della misura stessa ( Sez.

U. n. 29769 del 28/04/2016, Rv. 266652; Sez. 2 , n. 6505 del 16/02/2015; Sez. 23 n. 44634 del 24/04/2015, Rv. 265494), con la precisazione, tuttavia, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione di assoluta adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

E' questo il principio affermato dalle Sezioni Unite 'Lovisi' (Sez.

U, n. 20769 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], LOVISI, Rv. 266651), che hanno precisato come il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - e prescrivere le particolari modalità di controllo «salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze caute/ari da soddisfare nel caso concreto».

E' vero, altresì, che, nella giurisprudenza anche successiva al citato approdo "Lovisi", si è ritenuto che la motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliati presidiati dagli strumenti di controllo elettronici possa essere anche implicitamente desunta, laddove il Tribunale abbia escluso in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario ( cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017,Rv. 270463; Sez. 2 n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762).

Ma nel caso di specie, tale valutazione assorbente e pregiudiziale non è rinvenibile in alcuna parte della ordinanza impugnata.

Cosicchè, manca del tutto la Ì'r valutazione riguardante il giudizio prognostico in ordine alla capacità degli strumenti elettronici a scongiurare il ravvisato pericolo di recidiva. 8.Non è superfluo qui ricordare la ratio normativa delle riforme che hanno interessato la materia cautelare e, più in particolare, la disciplina degli arresti domiciliari controllati.

Come affermato dalle già richiamate Sezioni Unite 'Lovisi', il dl. n. 146 del 2013, che ha modificato il comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen., è espressione della volontà del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico, rafforzando, tramite detto incremento, il principio della custodia cautelare 'quale extrema ratio.

Nello stesso senso, osserva la Corte, si muove l'intervento riformatore della legge 16 aprile 2015 n. 47, con il quale il legislatore mira a garantire che, "effettivamente", le misure cautelari siano ispirate al "minimo sacrificio per la libertà personale", facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, le quali devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento.

In particolare, con l'inserimento del comma 3-bis nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen., il legislatore giunge a considerare, in astratto, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico "ugualmente idonei, rispetto alla custodia cautelare in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura" e, restituendo un ruolo centrale alla motivazione del giudice, impone a quest'ultimo di considerare tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria, motivando "sempre (ad eccezione delle, ormai limitate, ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen.) sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati a soddisfare le esigenze del caso concreto" ( Sez.

Un.

Lovisi, cit. in motivazione).

9. Alla luce di siffatte coordinate ermetiche e delle valutazioni già espresse con riguardo alla carenza motivazionale ravvisabile nella ordinanza impugnata, l'approdo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna che si atterrà ai principi di diritto richiamati.

10. Nel rinnovare il giudizio, il Tribunale verificherà, preliminarmente, la sussistenza della condizione di procedibilità, con riguardo al delitto rubricato sub A), di cui non v'è traccia nell'incarto processuale, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d.

Igs. 150 del 2022).

Invero, come è noto, il reato contestato è divenuto procedibile a querela della persona offesa, a seguito della introduzione della legge n. 150/2022.

Nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)" .In via pregiudiziale, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare la presenza della querela, e, in caso negativo, attendere il termine di legge per consentire alla p.o. di presentarla, così come previsto dall'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022 a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 11/10/2022 del TRIUNALE del RIESAME di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, ovvero una pluralità di furti, a ciascuno rispettivamente ascritti, ai danni di aziende agricole operanti nella provincia di Bologna, impossessandosi dei sistemi di guida satellitare, del costo variabile da 10.000 a 40.000 ciascuno, installati sui mezzi agricoli necessari per l'esercizio della c.d. agricoltura di precisione, non avendo ritenuto connotati da gravità gli indizi, costituiti, secondo il G.I.P. dalla mera accertata contemporanea presenza degli indagati sui luoghi dei furti in orari compatibili con la perpetrazione dei reati, come desumibile dall'analisi del traffico telefonico relativi alle utenze a loro in uso - ha accolto il gravame e applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i ricorrenti, avendo ravvisato, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga. 2.Ricorrono per cassazione i tre indagati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida, con il medesimo atto, a un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di idoneità della misura cautelare applicata; in particolare, vengono evidenziate le lacune motivazionali del provvedimento impugnato, che omette di indicare le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari, laddove il Tribunale distrettuale ha escluso tale soluzione sul solo rilievo che le difese non avrebbero indicato un'abitazione per la restrizione domestica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.Come premesso i ricorrenti formulano le loro doglianze esclusivamente in relazione al giudizio di idoneità della misura cautelare di massimo rigore applicata dal Tribunale del riesame senza scrutinare la possibilità di fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari con gli arresti domiciliari, opzione che il Giudice a quo ha escluso sul solo rilievo che non fosse stata indicata dagli indagati un'abitazione per la restrizione domestica. 3. Posto, quindi, che non è in discussione né il profilo della gravità indiziaria, né il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata con riguardo alle ravvisate esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo la di fuga, la disamina deve concentrarsi, conformemente al profilo devoluto, sulla motivazione con la quale il Tribunale distrettuale ha ravvisato - quale unica possibile in relazione alla personalità degli autori e alle circostanze del fatto - quella di massimo di rigore, contestualmente escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari. i. 4.È opportuno ricordare, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). 5.Di tali coordinate non è stata fatta corretta applicazione nell'ordinanza impugnata, giacchè il Tribunale distrettuale, che ha puntualmente esaminato sia il profilo indiziario che quello cautelare, si è, tuttavia, limitato, all'atto della individuazione della concreta misura da applicare, a osservare che "gli arresti domiciliari allo stato non risultano praticabili non avendo le Difese indicato un'abitazione in cui i custoditi possano rimanere ristretti in detenzione domestica"( pg. 11), poi dilungandosi nella valutazione della inidoneità delle altre misure non custodiali. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare congrua motivazione, con argomentazione immune da cedimenti logici, da carenze argomentative o da contraddittorietà, della propria decisione enucleando gli indici fattuali dai quali ha tratto il giudizio sull'inadeguatezza in assoluto degli arresti domiciliari a contenere i pericula individuati, sulla base di elementi assorbenti e pregiudiziali rispetto alla stessa possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.(Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933). 6.La concisa motivazione sopra riportata si presta, pertanto, alle denunciate censure, giaccchè essa risulta, per un verso, apodittica e, dall'altro, contraddittoria. 6.1. E, invero, la mancanza di una qualsivoglia indicazione degli elementi che hanno fondato il giudizio del Tribunale, che neppure ha preso in considerazione l'eventualità di ricorrere agli arresti domiciliari presidiati, rende il provvedimento impugnato privo della necessaria motivazione di cui deve essere necessariamente corredato, ai sensi dell'art. 275 co. 3 bis cod. proc. pen., laddove venga applicata la misura di massimo rigore. Si richiede in tale sede la valutazione della specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, non potendo conseguire, neppure all'accertata indisponibilità del congegno elettronico, alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali ( cfr. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 2666509). Meno ancora detta scelta può trovare fondamento nella circostanza che non risulti indicato un domicilio, che è accertamento che può venire in rilievo solo in sede di esecuzione della misura, essendo noto che la misura in questione possa trovare esecuzione anche presso terzi, che si rendano disponibili. 6.2. Sotto altro profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche contraddittoria giacchè, l'espressione sopra riportata sembra, in realtà, sottendere la ritenuta possibilità del ricorso alla cautela domestica, salvo a considerarla, in concreto, impraticabile, proprio per non essere stato indicato il domicilio in cui i tre indagati avrebbero potuto essere ristretti. E, tuttavia, per quanto emerge dalla documentazione allegata dal ricorrente ( dichiarazione di appello del Pubblico Ministero e verbale di perquisizione), in atti risulta che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità di un domicilio in Bologna, dove sono stati rinvenuti al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. 7. Un'altra osservazione si impone, in vista del nuovo scrutinio di merito finalizzato alla individuazione della misura cautelare idonea a fronteggiare le ravvisate esigenze cautelari, e attiene al richiamo al canone ermeneutico, avallato dal [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione dell'utilizzo del mezzo elettronico di controllo degli eventuali spostamenti dell'indagato non si caratterizza quale autonoma misura cautelare, ma solo come una specifica modalità di applicazione della misura stessa ( Sez. U. n. 29769 del 28/04/2016, Rv. 266652; Sez. 2 , n. 6505 del 16/02/2015; Sez. 23 n. 44634 del 24/04/2015, Rv. 265494), con la precisazione, tuttavia, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione di assoluta adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E' questo il principio affermato dalle Sezioni Unite 'Lovisi' (Sez. U, n. 20769 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], LOVISI, Rv. 266651), che hanno precisato come il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - e prescrivere le particolari modalità di controllo «salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze caute/ari da soddisfare nel caso concreto». E' vero, altresì, che, nella giurisprudenza anche successiva al citato approdo "Lovisi", si è ritenuto che la motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliati presidiati dagli strumenti di controllo elettronici possa essere anche implicitamente desunta, laddove il Tribunale abbia escluso in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario ( cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017,Rv. 270463; Sez. 2 n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). Ma nel caso di specie, tale valutazione assorbente e pregiudiziale non è rinvenibile in alcuna parte della ordinanza impugnata. Cosicchè, manca del tutto la Ì'r valutazione riguardante il giudizio prognostico in ordine alla capacità degli strumenti elettronici a scongiurare il ravvisato pericolo di recidiva. 8.Non è superfluo qui ricordare la ratio normativa delle riforme che hanno interessato la materia cautelare e, più in particolare, la disciplina degli arresti domiciliari controllati. Come affermato dalle già richiamate Sezioni Unite 'Lovisi', il dl. n. 146 del 2013, che ha modificato il comma 1 dell'art. 275-bis cod. proc. pen., è espressione della volontà del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico, rafforzando, tramite detto incremento, il principio della custodia cautelare 'quale extrema ratio. Nello stesso senso, osserva la Corte, si muove l'intervento riformatore della legge 16 aprile 2015 n. 47, con il quale il legislatore mira a garantire che, "effettivamente", le misure cautelari siano ispirate al "minimo sacrificio per la libertà personale", facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, le quali devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento. In particolare, con l'inserimento del comma 3-bis nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen., il legislatore giunge a considerare, in astratto, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico "ugualmente idonei, rispetto alla custodia cautelare in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura" e, restituendo un ruolo centrale alla motivazione del giudice, impone a quest'ultimo di considerare tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria, motivando "sempre (ad eccezione delle, ormai limitate, ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen.) sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati a soddisfare le esigenze del caso concreto" ( Sez. Un. Lovisi, cit. in motivazione). 9. Alla luce di siffatte coordinate ermetiche e delle valutazioni già espresse con riguardo alla carenza motivazionale ravvisabile nella ordinanza impugnata, l'approdo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna che si atterrà ai principi di diritto richiamati. 10. Nel rinnovare il giudizio, il Tribunale verificherà, preliminarmente, la sussistenza della condizione di procedibilità, con riguardo al delitto rubricato sub A), di cui non v'è traccia nell'incarto processuale, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d. Igs. 150 del 2022). Invero, come è noto, il reato contestato è divenuto procedibile a querela della persona offesa, a seguito della introduzione della legge n. 150/2022. Nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)" .In via pregiudiziale, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare la presenza della querela, e, in caso negativo, attendere il termine di legge per consentire alla p.o. di presentarla, così come previsto dall'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022 a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituent
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