CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 01953/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8344/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1126/2016 depositata il 26/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 1126, depositata il 26/09/2016, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento I.C.I. relativamente all'anno 20 09 , ha accol to parzialmente l'appello proposto dallasocietà nei confronti del Comune di Genova avverso la sfavorevole sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova n. 960/2015. La CTRha rifo rmato la decisione di prime cure sul presupposto che l’aliquota maggiorata(9 x mille di cui alla delibera della giun t a comunale n. 1243 del 20 dicembre 2006) prevista per i proprietari che non concedono in locazione gli immobili a titolo di abitazione principale, in luogo di quella ordinaria (4 x mille), non potesse essere applic ata alla contribuente in quanto società immobili are avente ad oggetto la detenzione di immobili a scopo commerciale (locazione). Il Comune di Genova si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la società contribuente; il Comune ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ.,perché la CT R erroneamente ha ritenuto in ammissibile l’appello per aspecificità dei motivi di gravame ed accolto soltanto il motivo n. 5, rigettando (implicitamente) i residui motivi di impugnazione ( inesistenza della notifica dell’accertamento, nullità dello stesso per mancanza di sottoscrizionee per omessa motivazione dell’atto , erronea attribuzione di immobili non appartenenti alla contribuente, erroneità delle aliquote e delle sanzioni applicate in situazione di obiettiva incertezza normativa), in quanto ritenute mera reiterazione di questioni e argomenti già valutati nel grado precedente, senza formulare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata . Con il secondo motivo, denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR omess o di pronunciare su sei motivi di impugnazione dell’appellante contribuente. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2,n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2 °, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4),cod. proc. civ., avendo la CTR omesso assolutamente lamotivazione sul rigetto dei motivi di impugnazione. 2. Con il motivo di ricorso incidentale il Comune di Genova denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento I.C.I. e degli artt. 6, d.lgs. n. 504 del 1992e 2., comma 4, l. n. 431 del 1998, perché la CTR ha erroneamente ritenuto non configurabile un “utilizzo diretto” de g li immobili da parte della società ed escluso l’applicazione della aliquota maggiorata, vigentenel territorio comunale - nell’anno di riferimento - per gli immobili non locati , essendo ininfluente la circostanza che l’alloggio sfitto fosse o meno in capo ad una società immobiliare, trattandosi di criterio differenziatore non previsto, come reso evidente dalla modifica dell’art. 14 del Regolamento I.C.I. intervenuta al riguardo nell’anno 2002, giusta Delibera n. 17/2002 e, quindi, n eppure pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25021/2015) riferibile a precedente annualità d’imposta. 3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e merita accoglimento , con conseguente assorbimento degli ulteriorimotivi d’impugnazione . Osserva il Collegio che, come sievince dalla lettura della sentenza impugnata , il giudice di appello ha ritenuto inammissibili i profili censori concernenti la mancanza di sottoscrizione e di motivazione dell’avviso di accertamento, l’appartenenza a terzi di talune unità immobiliarie l’aliquota in concreto dovuta per taluni immobilinonché la debenza delle sanzioni, afferendo a questioni già motivatamente decise dal giudice di prime cure , per cui la società appellante avrebbe dovutoal riguardo svolgere, come e ra suo onere fare ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 504 del 1992, critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata ,entro i limiti , comunque, del thema decidendum individuato dal la contribuente con ilricorso introduttivo. Si legge ancora nella sentenza impugnatache , anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all’inammissibilità del gravame, dovesse essere esaminato, nel merito, l’ulteriore profilo censorio (motivo n. 5 del appello ) concernente la misura del tributo e, quindi,la CTR ha accolto il motivo relativo alla eccepita l’illegittimità di tutte le aliquote del 9 x 1000 , applicate sulla base della delibera della giunta comunale (numero 1243 del 20 dicembre 2006) per gli alloggi non locati, trovando,invece, applicazione la aliquota ordinaria del 4 x mille . La società contribuente ri por t a nel ricorso per cassazione - anche ai fini dell'autosufficienza del motivo- il contenuto delle censure alla decisione di primo grado, ovveroi passi dell'atto di appello che manifestano l'intento sindacatorio e, quindi, impugnatorio dei singolipunti della sentenza appellata . Secondo la CTR si tratta di censure che non corrispondono alle previsioni di cui all’art. 53,comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo basat e su “ specifici motivi”,avendo la parte appellante meramente riproposto le doglianze oggetto del ricorso introduttivo del giudizio. Nel processotributario, tuttavia, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione,atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.; Cass. n. 707/2019e n. 15519/2020). Ciò non è stato nel caso in esame, ove a fronte di un intento impugnatorio con effetto devolutivo ampio della sentenza della CTP di Genova , ancorché non supportato da ulteriori argomentazioni, il giudice di appello ha ritenuto non esser stato presentato sui punti sopra indicati alcun specifico motivo di doglianza, disattendendo, in parte qua,il gravame per ragioni di rito. 4. Passando all’esame del ricorso incidentale, la censura è fondata e merita accoglimento. Il Comune di Genova deduce che la erroneità dell a decisione della CTR , con la qualeè stata riconosciuto alla contribuente l’applicazione, per gli immobili non locati, dell’aliquota ordinaria del 4 x 1000 , in luogo della tassazione maggiorata nella misura del 9 x 1000 , prevista dall’art. 14 del Regolamento I.C.I., come modificato con la Delibera n. 17/2002. Deduce, ancora,che la disposizione riguarda chiaramente le unità immobiliari non utilizzate, in quanto sottratte al mercatodelle locazioni , e prescinde dalla qualificazione del soggetto passivo dell’imposta, nella specie, una società immobiliare,proprio avuto riguardo alla ratio dell’assoggettamento a tassazione maggiorata. L'articolo 2,comma 4 , l. n. 431 del 1998 , che: "4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione (j, delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 -dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigentein misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni". Pertanto, mentre l’ agevolazione d'imposta afferisce ad unità immobiliari concesse in locazione con contratti agevolati (sulla cui nozione v. Cass., 27 dicembre 2016, n. 27022), l'aggravamento di aliquota, in contestazione tra le parti, è destinato a colpire (indistintamente) “immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.” (Cass. nn.21554, 21535, 21534 e 21485 del 2022) e d il nuovo contenuto della richiamata disposizione regolamentale del Comune di Genova, giusta Delibera n. 17/2002 esclude ogni incertezza riguardo alla rilevanza della (mera) “non utilizzazione” (qualsiasi ne sia la causa) dell’unità immobiliare . Viene, infatti, in considerazione un istituto, come la Corte ha già avuto occasione di osservare nella suindicata pronuncia, che, - al fine di evitare condotte speculative e, ad ogni modo, valutazioni opportunistiche volte a privilegiare la conclusione di contratti di locazione ordinari, così sottraendo al mercato unità immobiliari la cui locazione, con contratti agevolati, sia reso meno appetibile in ragione della regolamentazione eteronoma (anche) del relativo canone locativo, -ha previsto un aggravamen to dell'aliquota ICI per gli immobili sfitti, e posto che, per l'appunto, detti immobili vengono, così, sottratti al mercato. . 5. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione aimotivi accolt i , con rinvio, per nuovo esame della causa e per la regolamentazione delle spese processuali, alla Corte tributaria di secondo gr a do della Liguria, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo delricorso principale , assorbiti i restanti motiv i , accoglie, altresì,il motivo di ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione aimezzi d’impugnazione accolt i e rinvia alla Corte tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dell