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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13926/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e per la ribadita recidiva, è oltremodo generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione esente dai vizi contestati, con cui l'impugnazione non si confronta (cfr. pp. 5-7, ove si chiarisce congruamente che l'art. 62-bis cod. pen. è stato invocato in termini generici e disancorati dal caso concreto, difettando comunque elementi utilmente valutabili, e che la recidiva specifica infraquinquennale è giustificata dall'espressione di una medesima devianza rispetto al precedente reato di furto commesso a breve distanza temporale da quello per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e per la ribadita recidiva, è oltremodo generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione esente dai vizi contestati, con cui l'impugnazione non si confronta (cfr. pp. 5-7, ove si chiarisce congruamente che l'art. 62-bis cod. pen. è stato invocato in termini generici e disancorati dal caso concreto, difettando comunque elementi utilmente valutabili, e che la recidiva specifica infraquinquennale è giustificata dall'espressione di una medesima devianza rispetto al precedente reato di furto commesso a breve distanza temporale da quello per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar
Sentenza Cassazione n. 13926/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris