CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 34953/25 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 388 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla erronea indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'errore in cui sarebbe incorsa la Corte nella parte in cui avrebbe motivato quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, in realtà non richiesto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano, e, dall'altra, quanto alla errata indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, perché frutto di un mero refuso correggibile, e, quanto alla motivazione sulla non menzione, perché manifestamente infondato, avendo con l'atto di appello l'imputato richiesto ogni beneficio di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissi P.Q.M