CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28887/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ePeritali, in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 847/2020 della CORTE d’APPELLO di TORINO, depositata il 24agosto 2020, notificata il 31 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio – premesso che c iascuno dei due aveva stipulato una polizza per la tutela legale con [OSCURATO:PERSONA] Assicurazionis.p.a. e una polizza per la tutela legale con U.C.A. A ssicurazione s.p.a. (queste ultime due con massimale pari ad Euro 30.000), e che entrambi le compagnie non avevano adempiuto agli obblighi di rimborso delle spese legali e giudiziali da loro sostenute in relazione ad una serie di vertenze giudiziarie rientranti nella copertura assicurativa (in particolare, le vertenze indicate come “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, facenti capo alla società immobiliare, nonché la vertenza indicata come “[OSCURATO:PERSONA] 2”, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] in proprio) – convennero le imprese di assicurazione dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendone la condanna, pro quotaed in relazione ai rispettivi sinistri, al pagamento delle somme rispettivamente spettanti a tale titolo. Costituitesi le compagnie assicurative, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì il difetto di competenza territoriale del giudice adìto con riguardo alla domanda formulata contro di essa, mentre U.C.A. A ssicurazione s.p.a. resisté a quella proposta nei suoi confronti, invocandone il rigetto. Dichiarata la competenza del Tribunale di Verona con riguardo alla domanda proposta contro [OSCURATO:SOCIETA]., i l Tribunale di Torino accolse parzialmente quella formulata contro U.C.A. Assicuraziones.p.a., condannandola a pagare all’Immobiliare e al Lozio la complessiva somma di Euro 20.910, oltre interessi.2.La Corte d’appello di Torino – adìta con impugnazione principale dagli attori e con impugnazione incidentale dalla convenuta – ha respinto la prima impugnazione e ha parzialmente accolto la seconda, rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e riducendo l’importo oggetto della condanna infavore della [OSCURATO:PERSONA].p.a. ad Euro 5.479,77. 3. Propongono ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso lasocietà U . C . A . [OSCURATO:SOCIETA]. . La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata la violazione delle regole codicistiche di interpretazione del contratto (con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 cod. civ.), nonché dell’art.1905 cod. civ.. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che le polizze stipulate con U . C . A . [OSCURATO:SOCIETA]. prevedessero due massimali, l’uno di 12.000 Euro per il singolo evento/vertenza, l’altro di 30.000 Euro come limite massimo nel caso di più eventi/vertenze nel corso del medesimo anno assicurativo. Sostengono che, al contrario, poiché l’art. V delle [OSCURATO:PERSONA] di contratto comuni alle due polizze prevedeva il massimale di Euro 12.000 per evento, salvo che fosse «diversamente indicato», doveva ritenersi operante, appunto, la diversa indicazione risultante dal frontespizio delle polizze medesime, ove era indicato il diverso massimale di 30.000 Euro, da intendersi riferito ad ogni evento/controversia insorta nell’anno assicurativo. 1.1.Il primo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 1.1.a.In primo luogo, esso censura la motivata interpretazione dei contratti di assicurazione resa dalla Corte territoriale, la quale, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, traducendosiin un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass.22/06/2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass.28/11/2017, n. 28319). Nel caso di specie, il giudice del merito, proprio in applicazione dei criteri ermeneutici di cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione – in particolare,di quello letterale e di quello di interpretazione sistematica delle clausole –ha motivatamente ritenuto che le [OSCURATO:PERSONA] di contratto, richiamate in calce al frontespizio delle polizze, ne integrassero il contenuto, imponendo di ritenere che il massimale di Euro 30.000, indicato nel frontespizio di ciascuna polizza, costituisse il limite massimo di esposizione della compagnia nell’ipotesi in cui l’assicurato fosse incorso in più eventi assicurativi nell’anno assicurativo, laddove il massimale di Euro 12.000 per vertenza, indicato nelle suddette condizioni generali, integrava (non già la somma da corrispondere sempre e comunque a prescindere dal valore della controversia, ma) il limite massimo di esposizione contrattuale della compagnia per singola vertenza. Nel prospettare motivatamente tale opzione ermeneutica, il giudice del merito ha dunque fornito una plausibile interpretazione del contratto, contro la quale non è consentito dolersi in sede di legittimità soloperché la parte che formula la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa. Le doglianze proposte dai ricorrenti con il motivo di ricorso in esame sono pertanto inammissibili, in primo luogo, per il fatto che esse si risolvono nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. 1.1.b.Il primo motivo di ricorso è, inoltre , inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che, nel ribadire la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, si limita, indebitamente, a riformulare le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare adeguatamente quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni fondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 11/01/2005, n. 359; Cass. 31/08/2015, n. 17330); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 cod. proc. civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). Il primo motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art.173 del codice delle assicurazioni private(d.lgs. 7 settembre 2005, n.209), nonché degli artt. 1362, 1366 e 1368 cod. civ., e, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ha escluso l’indennizzabilità delle spese legali relative ad uno dei sinistri/vertenza per cui il relativo rimborso era stato invece riconosciuto in primo grado (ovverosia, il sinistro indicato come “Cologno”), sul rilievo –reputato erroneo –che la società immobiliare non avrebbe previamente comunicato alla società assicurativa l’apertura del sinistro e non avrebbe ottenuto la preventiva ratifica dell’incarico per promuovere l’azione giudiziale o resistere ad essa.Al riguardo, i ricorrenti, per un verso, deducono che il giudice del merito, nel ritenere necessaria la preventiva ratifica per adire le vie giudiziali, avrebbe violato l’art. 173 del codice delle assicurazioni private; per altro verso, unitamente all’omesso esame di fatto decisivo e controverso, criticano l’interpretazione del contratto di assicurazione fornita dalla Corte d’appello, la quale, nel pretendere dalla compagnia assicurativa l’espressa preventiva ratifica in funzione dell’esercizio dell’azione giudiziale (e nel ritenere che essa non era stata fornita attraverso la corrispondenza elettronica inviata alla società assicurata con due e-mail del 13 gennaio 2011, asseritamente finalizzate a prendere atto della esistenza di altra polizza assicurativa con [OSCURATO:SOCIETA]. e di un incarico professionale limitato alla sola fase stragiudiziale), da un lato, avrebbe omesso di considerare che, al contrario, il sinistro era stato regolarmente aperto, mentre, dall’altro lato, avrebbe malamente interpretato l’art. VII delle [OSCURATO:PERSONA], postulando il carattere necessariamente esplicito della preventiva ratifica per adire le vie legali. 2.1.Il motivo è manifestamente infondato. La necessità della preventiva ratifica dell’«incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile» era espressamente prevista dal richiamato Art. VII delle [OSCURATO:PERSONA] di contratto, di cui ha debitamente tenuto conto la Corte territoriale. Questa, poi, con accertamento di merito insindacabile – e senza che la conformità a diritto dei presupposti dello stesso possa ritenersi scalfita dal disposto dell’art. 173 del codice delle assicurazioni private (che si limita a stabilire la nozione di assicurazione di tutela legale) – ha motivatamente ritenuto che la suddetta ratifica non potesse desumersi dalle e-mail del 13 gennaio 2011, con cui U . C . A .[OSCURATO:SOCIETA]aveva preso atto della sussistenza della situazione di coassicurazione (invitando la società immobiliare assicurata a manifestare le proprie intenzioni circa la gestione del sinistro in esame) e dell’attribuzione ad un legale di un incarico professionale per la fase stragiudiziale della vertenza considerata. Il secondo motivo, quindi, deve essere rigettato. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt.1882, 1905, 1914, 1915 e 1375 cod. civ.. I ricorrenti censurano la sentenza impugnatanella parte in cui, sul presupposto dell’applicabilità all’assicurazione di tutela legale delle disposizioni del Capo XX del Titolo III del Libro IV del codice civile, in quanto non abrogate dal codice delle assicurazioni, ha escluso il diritto dell’assicurato di accollare in toto all’impresa di assicurazione « la spesa, qualunque essa sia, relativa ad esorbitanti parcelle autodeterminate o concordate tra assicurato e professionista», in violazione del principio indennitario e di quello di buona fede, stante, al contrario, l’obbligo dell’assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Sostengono che da tali erronei presupposti, indebitamente la Corte territoriale abbia tratto –unitamente all’erroneo rilievo dell’irrilevanza della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse mai esercitato la facoltà di pretendere che le parcelle dei legali scelti dall’assicurato fossero vistate dal competente Consiglio dell’Ordine – l’altrettanto erronea implicazione che la fissazione del massimale assicurativo rappresentasse il limite massimo dell’esposizione della compagnia (e non la somma cui necessariamente commisurare la misura dell’indennizzo per ogni sinistro, a prescindere dal suo valore, dall’attività difensiva prestata in concreto e dalla prova del danno effettivo costituito dal concreto esborso effettuato).Deducono che, al contrario, nell’assicurazione spese legali e peritali non troverebbero applicazione le regole generali sul principio indennitario (art. 1905 cod. civ) e sull’obbligo di salvataggio e di avviso (artt. 1914 e 1915 cod. civ.), dovendosi tenere conto sia della prevalente disciplina speciale di cui agli artt. 173 e 174 del codice delle assicurazioni private sia della necessità di rispettare il disposto dell’art.2233 cod.civ., sulla libertà di determinazione del compenso del professionista. Concludono che, pertanto, la Corte d’appello, avuto riguardo alle spese legali sostenute dalla società immobiliare con riguardo ai due eventi/vertenze dedotti e giudizialmente accertati (il succitato contenzioso “Cologno”e il contenzioso “Elcart”, per il quale ultimo, tra l’altro, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la società, oltre a sostenere le spese del proprio legale, aveva effettuato il pagamento anche di quelle di controparte , nonché di quelle peritali), avrebbe dovuto liquidare la somma di Euro 60.000 o, almeno, quella di Euro 24.000 (secondo che avesse avuto riguardo al massimale di Euro 30.000 o a quello di Euro 12.000 per ogni evento), in luogo della minor somma di Euro 5.479,77. 3.1.Il motivo è infondato. Il rilievo della Corte territoriale circa l’applicabilità al contratto di assicurazione di tutela legale delle disposizioni generali di cui al Capo XX del Titolo III del Libro IV del codice civile, tra cuigli artt. 1905 e 1914 cod. civ., è corretto in iure, in quanto tali diposizioni, oltre a porre regole fondamentali della disciplina del contratto di assicurazione, trovano il loro fondamento nel principio di buona fede in senso oggettivo, il quale si specifica, in particolare, nel canone di salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, personale od economico.Il carattere generale di tale principio ne implica l’operatività non solo nelle relazioni contrattuali, quale regola che presiede alla formazione e all’esecuzione del contratto (artt. 1337 e 1375 cod. civ.), ma, più in generale, nei rapporti giuridici obbligatori, quale che ne sia la fonte (art. 1175 cod. civ.), trovando applicazione anche nella disciplina del risarcimento del danno, non solo contrattuale (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ma pure aquiliano (art. 2056 cod. civ.), quale specifico criterio di limitazione del danno risarcibile. Corretta, dunque, appare anche l’implicazione che la Corte territoriale ha tratto dal predetto rilievo, in ordine alla esclusione dell’indiscriminata applicabilità del massimale ai fini dell’indennizzo di qualsivoglia spesa legale sostenuta, a prescindere dal valore della controversia e dalla prova del danno effettivo costituito dal concreto esborso effettuato. Il terzo motivo va pertanto rigettato. 4.Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui –pur avendo ritenuto, in base ad una e-mail richiamata dall’appellante (e contrassegnata come documento n. 74) che, con riguardo alla controversia “Elcart”, fosse univocamente emersa l’aperura di sinistri con riguardo ad entrambe le polizze (sia quella stipulata dalla società Immobiliare sia quella stipulata da [OSCURATO:PERSONA]) –ha nondimeno rigettato la domanda proposta dal Lozio in proprio, per l’indennizzo delle spese relative al contenzioso “Elcart 2”, sul rilievo che egli non aveva prodotto alcuna fattura. Tale statuizione, infatti, contrasterebbe con l’art. 92 cod. proc. civ, poiché non terrebbe conto del carattere solidale dell’obbligo di corrispondere le spese processuali.Essa statuizione, inoltre, sarebbe viziata anche per omesso esame del fatto decisivo e discusso che, con riguardo al contenzioso “Elcart”, la società immobiliare, oltre a sostenere le spese del proprio legale, aveva effettuato il pagamento anche di quelle di controparte (c.d. spese di soccombenza), nonché di quelle peritali. La Corte d’appello, pertanto, avuto riguardo alla regola di solidarietà passiva di cui all’art.92 cod. proc. civ. e alla circostanza di fatto della condanna alle spese di soccombenza e alle spese peritali, avrebbe dovuto quantificare in almeno 40.382,93 Euro le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con conseguente diritto, da parte sua, ad un indennizzo pari almeno ad Euro 12.000 sul sinistro “Elcart 2”, per il quale aveva ricevuto dalla coassicuratrice [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 19.383,33, residuando dunque una differenza superiore all’importo del massimale. 4.1.Il motivo è inammissibile. Ad onta della formale intestazione, non viene infatti denunciato né un vizio di violazione di legge né un vizio di omesso esame di fatto decisivo e discusso, ma viene inammissibilmente censurato il motivato accertamento di merito con cui la Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo al contenzioso “Elcart 2”, [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova di un danno indennizzabile, in ragione dell’omessa produzione di documenti volti a dimostrare le spese sostenute in proprio. 5.Anche con il quinto motivo è denunciata violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso. I ricorrenti censurano la sentenza di appello nella parte in cui – dopo aver ritenuto, con riguardo alla controversia “Elcart” , che l’indennizzo in favore della società immobiliare dovesse essere limitato alle spese del primo grado per il quale soltanto risultava comunicata l’apertura del sinistro – ha reputato congruo l’importo stimato dal primo giudice pari ad Euro 24.863,00, così conseguenteme nte liquidando, in dispositivo, la somma di Euro 5.479,77, previa detrazione di quella di Euro 19.383,33, già corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA].. Anche questa statuizione, però, sarebbe viziata, oltre che dalla violazione dell’art.92 cod. proc.civ. (nonché dell’art. 1905 cod. civ., sui limiti del risarcimento), anche per omesso esame del fatto decisivo e discusso che, con riguardo al contenzioso “Elcart”la società, oltre a sostenere le spese del proprio legale, aveva effettuato il pagamento anche diquelle di soccombenza, quantificate, come già rilevato, in Euro 40.382,93, sicché, detraendo l’importo di Euro 19.833,33, pagato da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pur sempre restato quello di Euro 20.999,60. 5.1.Anche il quinto motivo è inammissibile. Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte con riguardo al quarto motivo: ad onta della formale intestazione, non viene denunciato né un vizio di violazione di legge né un vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma viene inammissibilmente censurato il motivato accertamento di merito con cui la Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo al contenzioso “Elcart”, il danno indennizzabile subìto dalla società immobiliare Lozio fosse circoscritto alla somma di Euro 24.863,00,liquidata dal primo giudice previa valutazione di congruità in relazione al d.m.n.55 del 2014. Sotto altro profilo –e tenuto conto della deduzione compiuta dalla società controricorrente, la quale ha eccepito la novità della pretesa di rimborso delle spese di soccombenza, in quanto non indicate originariamente tra quelle per le quali si invocava il rimborso sulla base della polizza –va evidenziato che, effettivamente, tale questione non è stata specificamente affrontata nella sentenza impugnata, né in essa si dà conto della sua specifica deduzione con l’atto di appello.Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass.13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass.27/07/2022, n. 23415). 6.In definitiva, il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché da quest’ultimo in proprio, va rigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.