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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32166/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27631/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2882/2022, [OSCURATO:PERSONA] specializzandi –Borsa di studio ─ Adeguamento e rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 depositata il 2 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: gli odierni ricorrenti – medici specializzati ─ conven ner o in giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute; premesso di aver svolto attività di formazione specialistica nel periodo 1998-2008 in condizioni di impegno pieno (pari o superiore a 38 ore settimanali), percependo una borsa di studio di importo irrisorio (circa € 924,00 mensili, fissato nel 1991 e mai rivalutato), senza versamenti contributivi né copertura assicurativa, e con divieto di esercitare altre attività professionali, chiesero dichiararsi il diritto alla regolarizzazione del trattamento economico ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999 e del D.P.C.M. 6 luglio 2007, dall’inizio della loro utilizzazione come specializzandi fino alla cessazionee la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione delle somme dovute, in via equitativa exart. 1226 c.c.; in subordine, instarono per la loro condanna al risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie, nella misura pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la normativa di attuazione, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi; in ulteriore subordine, chiesero la condanna delle stesse alla corresponsione delle somme dovute per indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.l gs. n. 257 del 1991; con sentenza n. 20547del 2016, il Tribunale rigettò le domande ; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2882/2022 resa pubblica il2 maggio 2022, ha confermato tale decisione rigettando il gravameinterposto dai soccombenti; ha infatti ritenuto che: il legislatore nazionale avesse adempiuto agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 257 del 1991; la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368del 1999 e dai DPCM del 2007 fosse frutto di scelta discrezionale; le direttive successive non imponessero ulteriori obblighi di trasposizione; le domande relative agli adeguamenti fossero comunque precluse dai provvedimenti legislativi di blocco; avverso tale sentenza i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, depositando controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, i l Ministero della Salute, i l Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, …in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria sotto il profilo dell’insufficienza della borsa di studio istituita con il d.lgs. n. 257 del 1991 a rendere lo Stato italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2006 dal d.lgs. n. 368 del 1999». lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive, ritenendo sufficiente il d.lgs. n. 257del 1991, richiamando a supporto l’arresto di Cass. Sez.

Lav. n. 8243 del 2015 che, facendo applicazione del principio affermato da Cass. Sez.

U. n. 9147 del 2009 circa la responsabilità indennitaria dello Stato in caso di omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie non self - executing (quale responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege), ha affermato il diritto di medici nella medesima posizione degli odierni ricorrenti al risarcimento per ritardata trasposizione, quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la disciplina di attuazione; censurano l’interpretazione del principio di “adeguata remunerazione” e deducono la gravità della violazione nonché l’esistenza del nesso causale e la necessità di liquidare il danno in base ai parametri introdotti dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dai d .

P .

C .

M . del 2007; con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diritto alla indicizzazione annuale e omessa rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, deducendo, in particolare, che il meccanismo di blocco non avrebbe riguardato il sistema di adeguamento triennale rimasto in vigore fra il 1994 ed il 2006»; sostengono che le borse di studio avrebbero dovuto essere ricalibrate dal 1994 e che la Corte ha omesso di distinguere tra i diversi periodi di specializzazione, nonostante l’esistenza di legittimità e di merito che limitano il blocco agli anni 1998-2005; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; la Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte; la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che la difesa dei ricorrenti non offre argomenti idonei a rimeditare: ─ l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto; ─ gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; ─ la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007(v. ex multis Cass. n. 15636 del 20 20; n. 5712 del 2019; n. 13445 del 2018; n. 6335 del 2018; Cass. n. 4449 del 2018); il secondo motivo è infondato; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; in tal senso si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando; investite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, della questione di massima di particolare importanza «se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991», le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002»; mette conto peraltro rimarcare che il principio per cui, in forza degli interventi normativi di blocco degli adeguamenti succedutisi a cominciare dallalegge n. 449 del 1997, non spettasse ai medici che, come gli odierni ricorrenti, si fossero iscritti a corsi di specializzazione nel 1998 o in anni successivi non è mai stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, il dubbio essendo stato sollevato, con la ordinanza interlocutoria di cui s’è detto, solo con riferimento al periodo compreso tra i l 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997; giova altresì rammentare che ─ come pure evidenziato nel citato arresto delle Sezioni Unite (par. 6 della motivazione) ─ il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»), il quale tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall'art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che «Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257», ragione per cui non sussiste alcun periodo per il quale possa fondatamente invocarsi il diritto alla indicizzazione e/o rideterminazione triennale ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; il ricorso deve essere pertanto rigettato; alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27631/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2882/2022, [OSCURATO:PERSONA] specializzandi –Borsa di studio ─ Adeguamento e rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 depositata il 2 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: gli odierni ricorrenti – medici specializzati ─ conven ner o in giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute; premesso di aver svolto attività di formazione specialistica nel periodo 1998-2008 in condizioni di impegno pieno (pari o superiore a 38 ore settimanali), percependo una borsa di studio di importo irrisorio (circa € 924,00 mensili, fissato nel 1991 e mai rivalutato), senza versamenti contributivi né copertura assicurativa, e con divieto di esercitare altre attività professionali, chiesero dichiararsi il diritto alla regolarizzazione del trattamento economico ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999 e del D.P.C.M. 6 luglio 2007, dall’inizio della loro utilizzazione come specializzandi fino alla cessazionee la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione delle somme dovute, in via equitativa exart. 1226 c.c.; in subordine, instarono per la loro condanna al risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie, nella misura pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la normativa di attuazione, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi; in ulteriore subordine, chiesero la condanna delle stesse alla corresponsione delle somme dovute per indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.l gs. n. 257 del 1991; con sentenza n. 20547del 2016, il Tribunale rigettò le domande ; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2882/2022 resa pubblica il2 maggio 2022, ha confermato tale decisione rigettando il gravameinterposto dai soccombenti; ha infatti ritenuto che: il legislatore nazionale avesse adempiuto agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 257 del 1991; la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368del 1999 e dai DPCM del 2007 fosse frutto di scelta discrezionale; le direttive successive non imponessero ulteriori obblighi di trasposizione; le domande relative agli adeguamenti fossero comunque precluse dai provvedimenti legislativi di blocco; avverso tale sentenza i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, depositando controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, i l Ministero della Salute, i l Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dellenorme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, …in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria sotto il profilo dell’insufficienza della borsa di studio istituita con il d.lgs. n. 257 del 1991 a rendere lo Stato italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2006 dal d.lgs. n. 368 del 1999». lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive, ritenendo sufficiente il d.lgs. n. 257del 1991, richiamando a supporto l’arresto di Cass. Sez. Lav. n. 8243 del 2015 che, facendo applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 9147 del 2009 circa la responsabilità indennitaria dello Stato in caso di omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie non self - executing (quale responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege), ha affermato il diritto di medici nella medesima posizione degli odierni ricorrenti al risarcimento per ritardata trasposizione, quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la disciplina di attuazione; censurano l’interpretazione del principio di “adeguata remunerazione” e deducono la gravità della violazione nonché l’esistenza del nesso causale e la necessità di liquidare il danno in base ai parametri introdotti dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dai d . P . C . M . del 2007; con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diritto alla indicizzazione annuale e omessa rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, deducendo, in particolare, che il meccanismo di blocco non avrebbe riguardato il sistema di adeguamento triennale rimasto in vigore fra il 1994 ed il 2006»; sostengono che le borse di studio avrebbero dovuto essere ricalibrate dal 1994 e che la Corte ha omesso di distinguere tra i diversi periodi di specializzazione, nonostante l’esistenza di legittimità e di merito che limitano il blocco agli anni 1998-2005; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; la Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte; la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che la difesa dei ricorrenti non offre argomenti idonei a rimeditare: ─ l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto; ─ gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; ─ la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007(v. ex multis Cass. n. 15636 del 20 20; n. 5712 del 2019; n. 13445 del 2018; n. 6335 del 2018; Cass. n. 4449 del 2018); il secondo motivo è infondato; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; in tal senso si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando; investite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, della questione di massima di particolare importanza «se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991», le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002»; mette conto peraltro rimarcare che il principio per cui, in forza degli interventi normativi di blocco degli adeguamenti succedutisi a cominciare dallalegge n. 449 del 1997, non spettasse ai medici che, come gli odierni ricorrenti, si fossero iscritti a corsi di specializzazione nel 1998 o in anni successivi non è mai stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, il dubbio essendo stato sollevato, con la ordinanza interlocutoria di cui s’è detto, solo con riferimento al periodo compreso tra i l 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997; giova altresì rammentare che ─ come pure evidenziato nel citato arresto delle Sezioni Unite (par. 6 della motivazione) ─ il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»), il quale tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall'art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che «Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257», ragione per cui non sussiste alcun periodo per il quale possa fondatamente invocarsi il diritto alla indicizzazione e/o rideterminazione triennale ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; il ricorso deve essere pertanto rigettato; alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari
Sentenza Cassazione n. 32166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris