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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25386/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22392/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ). - ricorrente e controricorrente all’ incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA] ( -controricorrente e ricorrent e incidental e – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4609/2017pubblicata il 19/02/2018 N.R.G. 5623/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.2.2018, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante a [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a quanto accertato dalla CTU disposta in sede di gravame, che –pur avallando i calcoli eseguiti dalla Cassa quanto alla quota reddituale di pensione e al periodo di riferimento della media reddituale pensionabile all’uopo utile –se ne era discostata nella parte in cui, con riferimento agli anni dal 1971 al 1976, oggetto di precorsa ricongiunzione, aveva reputato che si dovesse avere riguardo, ai fini del calcolo della media reddituale pensionabile, ai redditi convenzionali e non a quelli effettivi; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su tre motivi; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e dell’art. 12 prel. c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’applicare il principio del pro rata al periodo di contribuzione versata dal 1961 al 1976 e oggetto di precorsa ricongiunzione, tutti i redditi del periodo ricongiunto dovessero computarsi nel reddito medio pensionabile, laddove a suo avviso la ricongiunzione gioverebbe solo all’anzianità assicurativa, mentre, ai fini del calcolo della media reddituale, andavano senz’altro esclusi i redditi relativi agli anni dal 1961 al 1973; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 345 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito al ricorrente principale un bene della vita che non aveva mai formato oggetto di tempestiva domanda in prime cure, riguardando il petitum e la causa petendi proposti col ricorso introduttivo del giudizio unicamente la pretesa violazione del pro rata in relazione all’ampliamento della media reddituale utile ai fini del calcolo della pensione; che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente si duole di violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c., nonché di contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di argomentazioni in fatto e in diritto utili a supportare la pretesa; che, con il terzo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 10 e 20 del suo Regolamento di previdenza, anche in relazione al d.lgs. n. 509/1994, nonché violazione dell’art. 12 prel. c.c., degli artt. 2 e 27, l. n. 21/1986, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini del calcolo della media reddituale utile ai fini della pensione, dovessero considerarsi non già i redditi effettivi prodotti nel periodo 1971-1976, bensì i redditi convenzionali; che il primo motivo del ricorso incidentale condizionato va necessariamente esaminato con priorità, in considerazione della sua valenza potenzialmente assorbente della stessa censura contenuta nel ricorso principale; che, al riguardo, va premesso che, con il ricorso introduttivo del giudizio, l’odierno ricorrente principale ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in misura pari a € 72.067,00 annui sul presupposto che fosse “erroneo il calcolo della Cassa, sia in quanto la CNPADC, in violazione del principio del pro rata, aveva ritenuto applicabili i nuovi, penalizzanti, criteri previsti dal regolamento approvato nel 2004, sia in quanto ai fini del calcolo era stata erroneamente presa in considerazione anche la contribuzione versata all'Inps (ed oggetto di ricongiunzione)” (così la sentenza impugnata, pag. 3); che la sentenza impugnata ha pertanto ricostruito la materia del contendere come concernente “la (contestata) applicabilità dell’art. 10 VIII co. del Regolamento approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004, il quale, dopo avere stabilito che ‘la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale’, prevede che questa seconda quota non si calcola più […] ‘in base alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati […] negli ultimi 15 anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione’, bensì in base alla media dei redditi percepiti in un arco temporale individuato ‘nella allegata tabella B’, variabile, a seconda dell'epoca del pensionamento, da un minimo di quindici anni (per chi va in pensione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) a un massimo di venticinque anni (per chi va in pensione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi) precedenti la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]” (ibid., pag. 4); che la stessa sentenza, nel precisare che le ragioni di doglianza dell’odierno ricorrente principale poggiavano sul rilievo secondo cui l’applicazione del nuovo regolamento al procedimento di calcolo della quota retributiva della sua pensione avrebbe violato il principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, né poteva ritenersi consentita a seguito delle modifiche apportate alla norma ult. cit. dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, le ha reputate infondate giusta Cass S.U. n. 17742 del 2015 e succ. conf., avuto riguardo alla circostanza che il pensionamento dell’odierno ricorrente principale è successivo al 1°.1.2007 (ibid., pagg. 4-6); che, per contro, non risulta in alcun modo che, nel ricorso introduttivo, l’odierno ricorrente principale si sia doluto anche del modo in cui, in applicazione del Regolamento approvato nel 2004, la Cassa aveva computato i redditi del periodo oggetto di ricongiunzione, risultando per contro dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, per come dianzi ricostruito, che la causa petendidi quest’ultimo risiedeva nella “(contestata) applicabilità del […] Regolamento approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004”, sul presupposto che le modifiche da esso apportate alle modalità di computo della quota reddituale della pensione ledessero il principio del pro rata; che tale causa petendinemmeno poteva essere introdotta in appello, comportando una inammissibile mutatio libelli; che non giova, in contrario, richiamare Cass.

S.U. n. 12310 del 2015, secondo la quale la modifica della domanda potrebbe riguardare il petitume la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, atteso che, anche a voler concedere che l’introduzione della diversa causa petendi in sede di gravame non abbi a nella specie alterato la stessa vicenda sostanziale, è stato da tempo chiarito che l’anzidetto principio di diritto si fonda sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 183 c.p.c. (e segnatamente della disciplina concernente la concessione di termini a difesa per formulare eccezioni e proporre nuovi mezzi di prova alla parte che subisca il mutamento della domanda), che nel rito speciale del lavoro non trova invece applicazione (così Cass. n. 9471 del 2016 e succ. conf.); che, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, ult. co., c.p.c.), rimanendo conseguentemente assorbiti il ricorso principale e il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; che le spese dell’intero processo vanno senz’altro compensate tra le parti, avuto riguardo al fatto che sia al momento dell’introduzione del giudizio che a quella di proposizione dell’appello era ancora controversa l’applicabilità alle pensioni decorrenti dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle modifiche apportate dal Regolamento del 2004 alle modalità di computo della quota reddituale; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso incidentale e dell’assorbimento del ricorso principale, non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte di alcuno dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22392/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ). - ricorrente e controricorrente all’ incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA] ( -controricorrente e ricorrent e incidental e – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4609/2017pubblicata il 19/02/2018 N.R.G. 5623/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.2.2018, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante a [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a quanto accertato dalla CTU disposta in sede di gravame, che –pur avallando i calcoli eseguiti dalla Cassa quanto alla quota reddituale di pensione e al periodo di riferimento della media reddituale pensionabile all’uopo utile –se ne era discostata nella parte in cui, con riferimento agli anni dal 1971 al 1976, oggetto di precorsa ricongiunzione, aveva reputato che si dovesse avere riguardo, ai fini del calcolo della media reddituale pensionabile, ai redditi convenzionali e non a quelli effettivi; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su tre motivi; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e dell’art. 12 prel. c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’applicare il principio del pro rata al periodo di contribuzione versata dal 1961 al 1976 e oggetto di precorsa ricongiunzione, tutti i redditi del periodo ricongiunto dovessero computarsi nel reddito medio pensionabile, laddove a suo avviso la ricongiunzione gioverebbe solo all’anzianità assicurativa, mentre, ai fini del calcolo della media reddituale, andavano senz’altro esclusi i redditi relativi agli anni dal 1961 al 1973; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 345 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito al ricorrente principale un bene della vita che non aveva mai formato oggetto di tempestiva domanda in prime cure, riguardando il petitum e la causa petendi proposti col ricorso introduttivo del giudizio unicamente la pretesa violazione del pro rata in relazione all’ampliamento della media reddituale utile ai fini del calcolo della pensione; che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente si duole di violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c., nonché di contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di argomentazioni in fatto e in diritto utili a supportare la pretesa; che, con il terzo motivo del ricorso incidentale, la Cassa ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 10 e 20 del suo Regolamento di previdenza, anche in relazione al d.lgs. n. 509/1994, nonché violazione dell’art. 12 prel. c.c., degli artt. 2 e 27, l. n. 21/1986, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini del calcolo della media reddituale utile ai fini della pensione, dovessero considerarsi non già i redditi effettivi prodotti nel periodo 1971-1976, bensì i redditi convenzionali; che il primo motivo del ricorso incidentale condizionato va necessariamente esaminato con priorità, in considerazione della sua valenza potenzialmente assorbente della stessa censura contenuta nel ricorso principale; che, al riguardo, va premesso che, con il ricorso introduttivo del giudizio, l’odierno ricorrente principale ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in misura pari a € 72.067,00 annui sul presupposto che fosse “erroneo il calcolo della Cassa, sia in quanto la CNPADC, in violazione del principio del pro rata, aveva ritenuto applicabili i nuovi, penalizzanti, criteri previsti dal regolamento approvato nel 2004, sia in quanto ai fini del calcolo era stata erroneamente presa in considerazione anche la contribuzione versata all'Inps (ed oggetto di ricongiunzione)” (così la sentenza impugnata, pag. 3); che la sentenza impugnata ha pertanto ricostruito la materia del contendere come concernente “la (contestata) applicabilità dell’art. 10 VIII co. del Regolamento approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004, il quale, dopo avere stabilito che ‘la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale’, prevede che questa seconda quota non si calcola più […] ‘in base alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati […] negli ultimi 15 anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione’, bensì in base alla media dei redditi percepiti in un arco temporale individuato ‘nella allegata tabella B’, variabile, a seconda dell'epoca del pensionamento, da un minimo di quindici anni (per chi va in pensione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) a un massimo di venticinque anni (per chi va in pensione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi) precedenti la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]” (ibid., pag. 4); che la stessa sentenza, nel precisare che le ragioni di doglianza dell’odierno ricorrente principale poggiavano sul rilievo secondo cui l’applicazione del nuovo regolamento al procedimento di calcolo della quota retributiva della sua pensione avrebbe violato il principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, né poteva ritenersi consentita a seguito delle modifiche apportate alla norma ult. cit. dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, le ha reputate infondate giusta Cass S.U. n. 17742 del 2015 e succ. conf., avuto riguardo alla circostanza che il pensionamento dell’odierno ricorrente principale è successivo al 1°.1.2007 (ibid., pagg. 4-6); che, per contro, non risulta in alcun modo che, nel ricorso introduttivo, l’odierno ricorrente principale si sia doluto anche del modo in cui, in applicazione del Regolamento approvato nel 2004, la Cassa aveva computato i redditi del periodo oggetto di ricongiunzione, risultando per contro dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, per come dianzi ricostruito, che la causa petendidi quest’ultimo risiedeva nella “(contestata) applicabilità del […] Regolamento approvato con decreto ministeriale del 14.7.2004”, sul presupposto che le modifiche da esso apportate alle modalità di computo della quota reddituale della pensione ledessero il principio del pro rata; che tale causa petendinemmeno poteva essere introdotta in appello, comportando una inammissibile mutatio libelli; che non giova, in contrario, richiamare Cass. S.U. n. 12310 del 2015, secondo la quale la modifica della domanda potrebbe riguardare il petitume la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, atteso che, anche a voler concedere che l’introduzione della diversa causa petendi in sede di gravame non abbi a nella specie alterato la stessa vicenda sostanziale, è stato da tempo chiarito che l’anzidetto principio di diritto si fonda sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 183 c.p.c. (e segnatamente della disciplina concernente la concessione di termini a difesa per formulare eccezioni e proporre nuovi mezzi di prova alla parte che subisca il mutamento della domanda), che nel rito speciale del lavoro non trova invece applicazione (così Cass. n. 9471 del 2016 e succ. conf.); che, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, ult. co., c.p.c.), rimanendo conseguentemente assorbiti il ricorso principale e il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; che le spese dell’intero processo vanno senz’altro compensate tra le parti, avuto riguardo al fatto che sia al momento dell’introduzione del giudizio che a quella di proposizione dell’appello era ancora controversa l’applicabilità alle pensioni decorrenti dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle modifiche apportate dal Regolamento del 2004 alle modalità di computo della quota reddituale; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso incidentale e dell’assorbimento del ricorso principale, non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte di alcuno dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso
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