Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 21/1980
ECLI:IT:COST:1980:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1977, sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, recante
"Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", che regola l'inquadramento del
personale appartenente ai ruoli transitori speciali attribuendogli, a
decorrere dal 1 ottobre 1973, la qualifica spettante ai dipendenti dei
ruoli ordinari con posizione giuridica o solo economica equiparabile,
per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con
riferimento all'art. 35 ed all'allegato n. 6 del medesimo decreto che
regolano l'inquadramento del personale appartenente ai ruoli ordinari;
avendo riguardo anche a quanto dispone l'art. 5 della legge 20 marzo
1975, n. 70, secondo cui il personale degli enti pubblici deve essere
assunto mediante concorso.
Il denunziato decreto presidenziale - che il T.A.R., con sentenza
interlocutoria (invero non inserita nel fascicolo trasmesso alla Corte)
emessa in pari data (come risulta dall'ordinanza di rimessione), aveva
ritenuto atto avente forza di legge e cioè decreto legislativo -
prevede un meccanismo di inquadramento, fondato sulla equiparazione
della qualifica o, alternativamente, del trattamento economico che
svantaggerebbe gli impiegati di ruolo ordinario. La qualifica di
costoro, infatti, viene determinata, ai sensi dell'art. 35 dello stesso
decreto e della allegata tabella n. 6, avendo riguardo al solo servizio
di ruolo prestato ed alle sole qualifiche effettivamente conseguite
nello svolgimento della carriera; la qualifica degli impiegati dei
ruoli transitori speciali viene determinata invece tenendo conto del
servizio non di ruolo prestato e degli emolumenti percepiti a titolo di
beneficio meramente economico, senza corrispondenza funzionale con le
mansioni esercitate. Tale meccanismo, del tutto incompatibile con la
stessa finalità di riassetto degli organici degli enti pubblici
perseguita dal decreto, contrasterebbe con i principi di eguaglianza ed
imparzialità che esigono uniforme trattamento di situazioni omogenee e
diverso di situazioni eterogenee.
L'ordinanza stessa, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 128 del 10 maggio 1978.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva la Presidenza
del Consiglio attraverso l'Avvocatura dello Stato.
Riteneva il Presidente del Consiglio intervenuto esatta la
decisione del T.A.R. in ordine alla natura del decreto presidenziale
impugnato, esistendo in Costituzione una precisa riserva di legge in
materia organizzativa (art. 97), apparendo decisiva la circostanza che
il trattamento economico dei dipendenti delle Regioni, secondo la
stessa legge (art. 35), deve essere disciplinato con legge regionale e
dovendo ritenersi il tempo di emanazione del decreto sufficientemente
determinato in rapporto sia agli atti del complesso procedimento onde
è preceduto sia alle scadenze triennali previste. I lavori
preparatori, d'altra parte, nella loro contraddittorietà non
offrirebbero elementi significativi in contrasto con tali conclusioni.
Nel merito peraltro il Presidente del Consiglio chiedeva che la
Corte si pronunziasse nel senso della manifesta infondatezza. osservava
infatti che, ove i dipendenti già inseriti nei ruoli transitori
speciali fossero stati inquadrati nel nuovo ordinamento solo in base
alla qualifica ottenuta ed alla funzione svolta, non si sarebbe tenuto
conto del fatto che la loro carriera era risultata assai più lenta nel
suo svolgimento della carriera di coloro che appartenevano ai ruoli
ordinari. A fini appunto di giustizia era stato allora preso in
considerazione anche il solo trattamento economico correlato
all'attività di servizio. Né potrebbe, d'altra parte, essere
considerata con sfavore una norma volta a sanare per il passato
assunzioni avvenute senza concorso, essendo stato stabilito solo con la
normativa del 1970 e del 1975 in modo inderogabile il principio secondo
cui unico modo di accesso al pubblico impiego è il concorso.
3. - Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]
deducendo l'infondatezza della questione sulla base di rilievi non
dissimili rispetto a quelli svolti dall'Avvocatura dello Stato.
Si costituivano i controinteressati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali eccepivano l'irrilevanza della questione. Nel giudizio a
quo, asserivano, il ricorso era innanzi tutto originato
dall'inquadramento nel ruolo di collaboratori dei dirigenti dei ruoli
ordinari e solo in connessione con tale motivo si lamentava
l'inquadramento degli ex appartenenti ai ruoli transitori speciali in
posizione più favorevole; l'interesse dunque dei ricorrenti, che
giuridicamente sostiene il ricorso, non era rivolto a produrre un mero
danno ad altri ma ad acquisire un vantaggio. Il T.A.R., con sentenza
interlocutoria, ha dichiarato inammissibile, perché rivolta contro
atti aventi forza di legge, la censura relativa all'inquadramento dei
dirigenti del ruolo ordinario nella qualifica di collaboratori; ha poi
sollevato questione di costituzionalità in ordine alla norma che
regola l'inquadramento dei dirigenti dei ruoli transitori speciali
rompendo il nesso che univa le due censure e riducendo la materia del
contendere ad una inammissibile richiesta di altrui danno senza
vantaggio proprio. Si ravviserebbe dunque l'opportunità di rimettere
gli atti al giudice a quo, perché valuti più attentamente la
rilevanza della questione proposta e comunque motivi più diffusamente
sul punto.
Nel merito i controinteressati chiedevano pronunzia di rigetto con
argomenti simili a quelli già svolti dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocatura dello Stato.
Si costituivano anche i ricorrenti nel processo a quo i quali
osservavano che la questione è inammissibile, atteso che il d.P.R. n.
411 del 1976 impugnato non ha forza di legge. Se la legge che fonda
tale d.P.R. dovesse considerarsi legge delega verrebbe a contrastare
con l'art. 76 della Costituzione mancando di tutti i requisiti
richiesti da tale norma.
Nel merito, in ogni caso, sarebbe evidente la sperequazione che si
viene a creare tra appartenenti ai ruoli transitori speciali ed
appartenenti ai ruoli ordinari. Dietro un'apparente equiparazione in
realtà la normativa finisce con il preferire proprio i primi, i quali
conservano la qualifica dirigenziale a danno dei secondi che sono
inseriti nella qualifica di collaboratori, cui sono affidati compiti,
come precisa l'allegato n. 1, puramente preparatori, istruttori ed
esecutivi e sarebbe evidente come tale sperequazione a danno proprio di
coloro che sono entrati in seguito a concorso contrasti con i dettami
del principio di eguaglianza e di imparzialità.
La censura di costituzionalità peraltro dovrebbe investire non
l'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 411 del 1976 che concerne i ruoli
transitori speciali ma l'art. 35 del medesimo d.P.R., invocato come
termine di raffronto, il quale concerne appunto gli impiegati dei ruoli
ordinari e dunque regola la posizione dei ricorrenti. Se violazione del
principio di eguaglianza ed imparzialità esiste, essa tocca proprio la
mancata immissione nella qualifica dirigenziale di chi tale qualifica
aveva già conseguito nei ruoli ordinari.
Per raggiungere tale scopo la Corte potrebbe sollevare innanzi a
sé questione di costituzionalità relativamente all'art. 35 del d.P.R.
n. 411 del 1976, considerandolo rilevante nel giudizio attuale che
concerne propriamente l'art. 44, in quanto una pronunzia di
accoglimento che, incidendo sull'articolo 35, eliminasse la
sperequazione, condizionerebbe anche la decisione sull'art. 44. La
Corte potrebbe anche rimettere gli atti al giudice a quo per una nuova
valutazione della rilevanza, nella prospettiva indicata.
Con successive memorie ed all'udienza del 24 ottobre 1979 le parti
costituite svolgevano ulteriormente i rispettivi assunti.
:
Tra le eccezion; pregiudiziali viene in evidenza quella che nega al
d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 la natura di atto avente forza di legge.
L'eccezione è fondata.
In effetti il d.P.R. né si qualifica espressamente come atto
emesso in base a legge di delegazione ex artt. 76 e 77, primo comma,
Cost., né manifesta altrimenti la volontà del Governo di farlo valere
come legge delegata. Inoltre non risulta in alcun modo che il
legislatore, con l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, abbia
inteso conferire all'autorità governativa il potere di approvare un
testo avente forza di legge: e ciò solo sarebbe sufficiente per
escluderne la sindacabilità in questa sede (tra le altre, sentt. n. 4
del 1958 e 150 del 1967).
Ma si può aggiungere che quando, con altre disposizioni della
stessa legge n. 70 del 1975, si è voluto delegare al Governo la
potestà legislativa, lo si è fatto in termini assolutamente
inequivocabili (art. 3 in tema di conferma, ristrutturazione e
soppressione di enti pubblici).
A escludere poi che il d.P.R. n. 411 del 1976 possa ritenersi atto
avente forza di legge giova, ad abundantiam, la considerazione che se
con l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 si fosse voluto davvero
conferire una delega legislativa al Governo, questa verrebbe senza
dubbio a porsi in contrasto con le condizioni prescritte nell'art. 76
Cost.: lasciando da parte la specificazione degli oggetti delegati e la
prefissione dei principi e dei criteri direttivi, è evidente che fa
difetto la previsione del momento finale del termine per l'esercizio
della potestà delegata. Tale non può certo considerarsi la scadenza
del triennio di durata degli accordi previsti dalla legge n. 70 del
1975 (art. 26, ultimo comma), perché questa evenienza produce soltanto
la necessità di una nuova ipotesi di accordo sindacale e di una nuova
disciplina da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.
Non vale perciò richiamarsi alla sentenza di questa Corte n. 163
del 1963 giacché altro è che il termine sia fissato in via indiretta
con l'indicazione di un evento futuro ma certo, altro è che il
termine, come limite finale alla durata del potere conferito, non sia
affatto previsto, risultando stabilite soltanto le scadenze entro le
quali un potere permanente, seppur non continuo, dovrebbe essere
esercitato.
Anche a prescindere dal problema della legittimità di deleghe
attuabili con esercizio ripetuto e non istantaneo della potestà
delegata, l'art. 26 violerebbe la prescrizione costituzionale sulla
"temporaneità" della delegazione legislativa, volta appunto a
precludere la facoltà di conferire al Governo deleghe a tempo
indeterminato (sent. n. 163 del 1963).
La reiterazione triennale degli accordi e delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri conferma dunque che non si tratta in questa
fattispecie di una delegazione di potere legislativo, ma di una
devoluzione istituzionale di potere normativo con le procedure
particolari indicate nelle leggi che tengono conto della contrattazione
collettiva nei vari settori del pubblico impiego. E va da sé che, nel
dubbio, debba accogliersi una interpretazione degli artt. 26 - 28 della
legge n. 70 del 1975 compatibile con il rispetto delle norme
costituzionali.
Le considerazioni fin qui formulate a favore della inammissibilità
non sono superabili con gli argomenti fatti valere in contrario da
taluni giudici e, in questa sede, dall'Avvocatura dello Stato. Invero,
la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, nelle forme e nei
limiti in cui è riconosciuta e recepita secondo le leggi dell'ultimo
decennio, costituisce una innovazione così significativa ed importante
nel nostro ordinamento (e con tratti così peculiari), che non è
possibile inquadrarla negli schemi richiamati a proposito della legge
di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori).
Inoltre il carattere della "innovatività", da riconoscere
senz'altro ad alcune norme del d.P.R. n. 411 del 1976 anche rispetto a
precetti legislativi di grado primario, non presuppone affatto il
carattere legislativo del decreto, avendo la legge n. 70 del 1975
aperto larghi spazi alla normazione secondaria, nel quadro della
riserva di legge relativa prevista dall'art. 97 Cost. Né vale
riferirsi in contrario alla previsione dell'art. 35, legge n. 70 del
1975, secondo cui lo stato giuridico, il trattamento economico e
l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici
sottoposti al controllo o alla vigilanza delle Regioni sono
disciplinati con leggi regionali: giacché in questo caso la adozione
dello strumento legislativo regionale era resa necessaria dall'art.
117, primo comma, Cost., secondo cui è la legge della regione l'atto
normativo che deve porsi in relazione diretta con i principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (in questo caso dalla
legge n. 70 del 1975). AL carattere obbligato della previsione
contenuta in proposito nell'art. 35, si contrappone la situazione
relativamente libera del legislatore statale che poteva scegliere tra
legge ordinaria, legge delegata ed atto di normazione secondaria.
Infine non interessa qui accertare il carattere regolamentare o meno di
quest'atto: restando così assorbito ogni altro rilievo circa la
peculiarità del procedimento di formazione dell'atto stesso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, sollevata dal Tribunale
amministrativo del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere