CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 27426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiani [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il[OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 19/11/2025 del Tribunale di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso eannullare la sentenza impugnata;lette le memorie depositate, nell’interesse dell’imputato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nuzzoli, del 29 maggio 2026, e quella di replica alla requisitoria del Pubblicoministero, del 1 giugno 2026, con le quali sono state contestate le considerazionidel ricorrente e della Procura generale di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso il Tribunale di Ancona haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 480 cod. pen. (cosìdiversamente qualificando il reato di cui agli artt. 479, 476, comma 2, cod. pen.,allo stesso ascritto), ravvisando la speciale causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto.All’imputato, nella sua qualità di viceispettore della Polizia di Stato, adibito alservizio di autista, era contestata la falsa compilazione e sottoscrizione di “fogli diviaggio”, “fogli di missione” e c.d. “modelli 106”, relativi a missioni e trasferte nonavvenute o avvenute con modalità e in orari differenti da quelli riportati suidocumenti compilati o per finalità private.Il Tribunale, esclusa l’effettuazione di viaggi per fini privati ed accertata laveridicità dei viaggi riportati nella documentazione sottoscritta dall’imputato,evidenziava che la falsità delle attestazioni compilate dal [OSCURATO:PERSONA] avevariguardato solo l’indicazione della data del viaggio o del percorso effettuato,ravvisando un’ipotesi tale da «non superare la soglia di offensività del penalmenterilevante», riconoscendo gli estremi per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.131-bis cod. pen.2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte diappello di Ancona deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., la violazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., per esserestata ravvisata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fattononostante l’abitualità della condotta, ricavabile dalla perpetrazione di trentaduereati della stessa indole (coincidenti con i documenti compilati in modo erroneo)in un arco temporale di oltre un anno, in contrasto con quanto stabilito dallagiurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 18891 del 27/01/2022) che negala possibilità di riconoscimento della particolare tenuità del fatto nel caso dicontinuazione diacronica, qualora il numero di reati della stessa indole commessisia di almeno tre, a prescindere dalla ritenuta scarsa offensività di ciascun reatosingolarmente considerato.3. Si è proceduto con rito cartolare.Il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento della sentenza sulla base del rilievo secondo cui il Tribunale nonaveva adeguatamente valutato la concreta offensività delle condotte.La difesa dell’imputato ha depositato memorie con le quali ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della Procura generale presso laCorte di appello di Ancona, stante la non ostatività all’applicazione dell’istituto dellaparticolare tenuità del fatto, della reiterazione delle condotte unite incontinuazione, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.18891/2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Riguardo ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte,con la sentenza n. 18891 del 27 gennaio 2022, Ubaldi (richiamata sia dal ricorrenteche dalla difesa dell’imputato), gli stessi sono stati formulati nei seguenti termini:«La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per séostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudicela ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizionitassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolaretenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»;«In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciutadal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che,salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di unaserie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degliilleciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte,dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo ditempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del doloe dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».Valorizzando il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, da compiersi alla luce dei plurimi indicatori sopra richiamati,e della distinzione, più volte rimarcata dalle Sezioni Unite, tra l’abitualità(condizione espressiva di una effettiva proclività al delitto e di una più intensaoffensività della condotta) e la mera reiterazione di più condotte frutto di unaideazione unitaria (indicativa, al contrario, di una minore riprovevolezza epericolosità del reo), la difesa dell’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso sulrilievo che, con la richiamata sentenza, le Sezioni Unite abbiano definitivamenteescluso la configurabilità di condizioni ostative al riconoscimento della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto nell’ipotesi di reato continuato.Per converso, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona hacorrettamente richiamato un passaggio contenuto nella motivazione dellasentenza n. 18891 del 27 gennaio 2022 in cui le Sezioni Unite, rifacendosi a quantoprecedentemente affermato nella medesima composizione nella sentenza Sez. U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01, rilevano che l'applicazionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., «dovrà comunqueritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reatidella stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione» (il passaggio èespresso in particolare nel paragrafo 10.2. del considerato in diritto), di talché,essendo stati accertate nel caso in esame oltre trenta falsificazioni non sarebbeapplicabile l’istituto della particolare tenuità del fatto.3. Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso laCorte di appello di Ancona non ponga esclusivamente una questione di diritto, inquanto il suo accoglimento presupporrebbe un’analitica ricostruzione dei diversisegmenti della vicenda che è del tutto assente nella sentenza impugnata.Il Tribunale di Ancona, invero, lungi dall’indicare tempi e modalità dellefalsificazioni, ha trattato la vicenda in termini generali e unitari, esprimendo unaserie di considerazioni, non contestate con il ricorso, che, al di là della formula diproscioglimento concretamente adottata, rendono oltremodo complesso stabilirein relazione a quali “fogli di viaggio” e “modelli 106” sia stata realmente ritenutaprovata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi integrativi del reato dicui all’art. 480 cod. pen. e, in sostanza, quante “falsificazioni” siano stateconsapevolmente realizzate dall’imputato.Esclusa espressamente la responsabilità per la compilazione delle “relazioni diservizio” (firmate dal solo dirigente del servizio), il Tribunale di Ancona, ha rilevatoinfatti che:- tutti i viaggi indicati da [OSCURATO:PERSONA] erano stati effettivamenteeseguiti e le falsificazioni avevano riguardato elementi non essenziali ma di merocontorno, come la data e il percorso seguito (il dato è confermato anche dai rilievicontenuti in una memoria difensiva ove si specifica che in numerosissimi casi, tuttianaliticamente riportati, l’erroneità riguardava solo l’indicazione di un giornoantecedente o successivo rispetto a quello in cui il viaggio era stato realmenteeffettuato);- che i documenti avevano una valenza puramente interna, dovendo essereutilizzati ai fini del calcolo dei buoni carburante e delle ore di straordinario;- che in concreto le indicazioni erronee riportate dal [OSCURATO:PERSONA] non avevanoavuto alcuna incidenza né sul calcolo dei buoni carburanti né sulle ore distraordinario, entrambi correttamente determinati;- che i testi escussi avevano dato atto di una prassi di compilazione deidocumenti in modo superficiale e impreciso;- che, in determinate occasioni, le imprecisioni erano riconducibili a indicazionifuorvianti che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dai propri superiori.Ebbene, a prescindere dalla tematica della possibile configurabilità nel caso inesame di un “falso innocuo” (costituito da un’indicazione inesatta sull’atto che nonincide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nelcontesto, anche normativo, della sua formazione e uso, effettivo o potenziale; sulpunto si veda Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), la sentenza,di fatto, pone seriamente in dubbio la stessa sussistenza del dolo dell’imputato perla gran parte delle condotte in contestazione, avallando l’ipotesi che le falsecompilazione superficiale dei fogli di servizio, talvolta effettuata giorni dopo letrasferte, senza la reale consapevolezza dell’erroneità dei dati di volta in voltariportati ed invero, non si comprenderebbe altrimenti quale potesse essere il sensodi non indicare sui moduli la data reale del viaggio ma il giorno prima o quelloseguente, a parità di ore impiegate e chilometri percorsi.4. L’esame del rilievo espresso nel ricorso del Procuratore generale presso laCorte di appello di Ancona, limitato alla sola deduzione della violazione di leggeper essere stato applicato l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in presenza di“almeno tre condotte” della stessa indole, implicherebbe dunque preliminarmenteuna ricostruzione del fatto ed un’analitica perimetrazione delle condotte delittuoseeffettivamente ascrivibili (sul piano oggettivo e soprattutto soggettivo)all’imputato, al fine di verificare la reale sussistenza della condizione ostativa“dell’abitualità della condotta”, nel senso precisato dalle sentenze delle SezioniUnite sopra citate.Ne consegue che il motivo di ricorso, pur richiamando un principio di dirittoastrattamente corretto, presuppone un accertamento di fatto - quello relativo allapluralità di condotte tipiche, antigiuridiche e colpevoli - che la motivazione dellasentenza impugnata non consente di ritenere acquisito nei termini prospettati dalricorrente e che non può essere compiuto da questa Corte in sede di legittimità.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]