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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 00754/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29422-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l l'I; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMi-,

V. PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; RE-[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; RE-[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1A; - contradcorrenti - avverso il decreto n. cronol. 4108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della corte d'appello di Bologna in data 20-10-2020 nella parte in cui è stato revocato il provvedimento del Ric. 2020 n. 29422 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -2- tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] col quale era stato concesso il termine di cui all'art. 161, sesto comma, legge fall.; le banche controinteressate hanno replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: la revoca della concessione del termine è stata disposta dalla corte d'appello di Bologna in consecuzione alla declaratoria di incompetenza a provvedere del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente dovendo ritenersi invece, secondo la corte d'appello, il tribunale di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 27 del CCII; con ordinanza n. 19618 del 2021 questa Corte ha però accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] (nonché d'ufficio dal tribunale di Bologna) nei confronti del suddetto decreto, ritenendo che invece la competenza spetti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha altresì rimesso le parti dinanzi a quel tribunale ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di concordato; ne segue che la revoca del termine di cui all'art. 161, sesto comma, è stata già travolta quale effetto espansivo della statuizione sulla competenza; il ricorso straordinario è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; l'andamento della vicenda processuale conduce a compensare le spese; Ric. 2020 n. 29422 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -3- non devesi far luogo al raddoppio del contributo unificato poiché la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica solo per l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, non per quella sopravvenuta (v.

Cass. n. 13636-15). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29422-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l l'I; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMi-, V. PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; RE-[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; RE-[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1A; - contradcorrenti - avverso il decreto n. cronol. 4108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della corte d'appello di Bologna in data 20-10-2020 nella parte in cui è stato revocato il provvedimento del Ric. 2020 n. 29422 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] col quale era stato concesso il termine di cui all'art. 161, sesto comma, legge fall.; le banche controinteressate hanno replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: la revoca della concessione del termine è stata disposta dalla corte d'appello di Bologna in consecuzione alla declaratoria di incompetenza a provvedere del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente dovendo ritenersi invece, secondo la corte d'appello, il tribunale di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 27 del CCII; con ordinanza n. 19618 del 2021 questa Corte ha però accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] (nonché d'ufficio dal tribunale di Bologna) nei confronti del suddetto decreto, ritenendo che invece la competenza spetti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha altresì rimesso le parti dinanzi a quel tribunale ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di concordato; ne segue che la revoca del termine di cui all'art. 161, sesto comma, è stata già travolta quale effetto espansivo della statuizione sulla competenza; il ricorso straordinario è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; l'andamento della vicenda processuale conduce a compensare le spese; Ric. 2020 n. 29422 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- non devesi far luogo al raddoppio del contributo unificato poiché la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica solo per l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, non per quella sopravvenuta (v. Cass. n. 13636-15). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ‘
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