CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 19946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 03877/2017R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difeso da ll’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi n.12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesaper legge; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché sul ricorso incidentale da questa proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliati a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti rispetto al ricorso incidentale- nonchédi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], ROSASERVODIO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati con il ricorso incidentale- per la cassazione della sentenza n. 3240/2018della CORTE di APPELLO di NAPOLI,depositata il 28/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 29 aprile 2013, n. 5426, in accoglimento delladomanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (insieme ad altri) per la tardiva trasposizione nell'ordinamento delle direttive in tema di medici specializzandi , condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare loro (specializzatisi, rispettivamente, in “medicina interna”e in “neurologia” il 10 luglio 1986) una somma di denaro liquidata secondo i parametri di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 per ogni anno di corso); rigettò, invece, la medesima domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] (specializzatosi in “ malattie dell’apparato cardiovascolare” il 23 ottobre 1990) , sul rilievo che egli non aveva dimostrato l’equivalenza della specializzazione da lui conseguita a quella in “ cardiologia ” o ad altra specializzazione comune ad almeno due Stati membridell’Unione europea e ricompresa negli elenchi di cui alla Direttiva 75/362/CEE. 2.Le illustrate statuizioni, rese in primo grado dal Tribunale, sono state confermate dalla Corte di appello di Napoli, che, con sentenza 28 giugno 2018, n. 3240, ha rigettato, per quel che ancora rileva, sia l’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso le condanne risarcitorie emesse in loro favore, sia l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la statuizionedi rigetto della sua domanda. 3.Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale , sulla base di due motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza notificare l’atto agli altri medici. La P residenza del Consiglio dei Ministri , nel rispondere con controricorso al ricorso proposto d a [OSCURATO:PERSONA] , ha però proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, avverso la medesimasentenza d’appello, contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso incidentale hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. Ilricorrente principale e i controricorrenti privati hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., della direttiva 75/362/CEE, del d.lgs. n. 257 del 1991 e del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché del D.M. 30 gennaio 1998». Il ricorrente critica la sentenzadi merito per aver ritenuto che egli non avesse dato la prova dell’equipollenza del corso di specializzazione da lui frequentato a quello in cardiologia o ad altro corso ricompreso negli elenchi della Direttiva n. 75/362/CEE e comune ad almeno due Stati membridell’Unione europea. Osservache, infatti, la specializzazione in “malattie dell’apparato cardiovascolare” sarebbe specificamente prevista, come equivalente a quella in “cardiologia”,nell’ambito dei decreti ministeriali del 30 ottobre 1993, 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, contenenti le tabelle valevoli perla valutazione dei titoli di carriera e delle specializzazioni . Rileva che, dunque, egli non era onerato di alcuna prova, poiché l’equipollenza della sua specializzazionea quelle indicate nella direttiv a europea era statapositivamente stabilita da lle citate fonti normative . Soggiunge che, inoltre, la Corte di appello avrebbe erroneamente reputato che egli non aveva specificato quali fossero le norme giuridiche che avevano stabilito la dedotta equipollenza, posto che, al contrario, nell’atto di impugnazione era stata specificamente indicata la normativa, seppure di caratterenon primario, che aveva provveduto in tal senso. Evidenzia, ancora, che non inciderebbe sul diritto al risarcimento del d anno la circostanza che l’equipollenza della specializzazione in “malattie dell’apparatocardio vascolare” a quella in “ c ardiologi a ” sia stata espres samente stabil i ta ( con D.M. 30 gennaio 1998 ) successivamente all’epoca di conseguimento della specializzazione medesima(23 ottobre 1990), atteso che tale riconoscimento avrebbe indubbia efficacia retroattiva. Sostiene, infine, che tra i due corsi in comparazionevi sarebbe una differenza meramente terminologi c a , la quale non inciderebbe sulla lorosostanziale equivalenza. 1.2. Con il secondomotivo del ricorso principale viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e discu sso, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della circostanza decisiva che egli, con l’atto di impugnazione, aveva espressamente specificatoche l’equipollenza tra la specializzazione da lui conseguitaa quella in cardiologia, ricompresa negli elenchi della direttiva 75/362/CEE (e comune a diversi Sta t i membri dell’Unione europea), era stata stabilita dai menzionati decreti ministerialie non richiedeva alcuna ulteriore prova. 2. I motivi del ricorso principale - da esaminare congiuntamente per evidente connessione -sono manifestamente infondati. 2.1. Anzitutto, va ricordato che l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di provvederead una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (ex multis, Cass. n. 25414 del 2022); fatto costitutivo che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. La questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenzarispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri). 2.2. L a circostanza che il giudizio sulla concreta equipollenza implichinecessariamente anche riscontri fattuali , devoluti al giudice di merito,esclude che esso possa essere formulato sullabase di una mera assonanzaterminologica tra due o più corsi in comparazione. Questa Corte ha già chiarito, al riguardo,che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per tale ragione, l’ eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell’Unione e ricompresi negli elenchi della direttiva “riconoscimento”, non giustifica l’assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi; piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e, come tale , indicato nell’art. 7 della direttiva); fondamento fattuale che è onere dell’istante allegare e provare, e che spetta al giudice del merito accertare (cfr., in termini, Cass. n. 25414 del 2002; in precedenza già, in tal senso,Cass. n. 458 del 2019). Pertanto, nel caso di specie, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla vicinanza semantica tra la denominazione di “ m alattie dell’apparato cardiovascolare” e quella di “cardiologia”.2.3. Deve, poi rilevarsi che – contrariamente a quanto vigorosamente, ma infondatamente, sostenuto dal ricorrente –nessun rilievo può attribuirsi alla normativa interna di rango regolamentare in ordine alla “equipollenza”. Questa Corte,in analoghe fattispecie, ha rimarcato che un credito risarcitorio (o, se si preferisce , indennitario) in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, il ricorrente avrebbe beneficiato d i un incremento patrimoniale che invece ha perduto. Nel caso di specie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere frequentatola sc uola di specializzazione nel periodo ricompreso tra gli anni 1982-1991, conseguendo la specializzazione in data 23 ottobre 1990. Pertanto,nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione da parte del ricorrente principale, non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» delle specializzazioni da lui invocate (segnatamente , i decreti ministeriali30 ottobre 1993, 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, ma neppure il decreto ministeriale30 ottobre 1991). Non ègiuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso vennefrequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario»di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria(v., in termini , Cass.n. 25414/2022, e, precedentemente, Cass.26/07/2019, n. 20303). 2.4.Va infine evidenziato che neppure giova alle argomentazioni del ricorrente l’accostamento della specializzazione in “ m alattie dell'apparato cardiovascolare” a quella in “cardiologia”, operato da Cass. 31/07/2018, n. 20186. Si afferma in talearresto che, allorquando nell'ordinamento italiano un medico -specializzatosi, nella situazione di inadempimento statuale alle direttive in materia di medici specializzandi 75/362, 75/363 e 82/76, in un corso di specializzazione non compreso fra quelli indicati come comuni a tutti gli stati membri nell'art. 5 della direttiva 75/363 ed assunto però come equivalente ad un corso di specializzazione comune solo a due o più altri stati membri - faccia valere il diritto al risarcimento del danno per il detto inadempimento, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quellaequivalenza vi fosse, in quanto il diritto comunitario di cui alle dette diret tive, ove fosse stato tempestivamente adempiuto dallo Stato Italiano, avrebbe dovuto attribuire al medico che avesse conseguito la specializzazione per il corso non indicato, il diritto di esigere l'adeguata remunerazione, nel presupposto dell'equivalenza del corso ad uno di quelli indicati come comuni soltanto a due o più stati membri, sebbene solo dopo verifica in concreto dell'equivalenza stessa. Si afferma poi, nel citato arresto, che tale verifica concreta va rimessa al giudice di rinvio, che, vi provvederà sulla base delle allegazioni e delle contestazioni già esistenti ed introdotte nei gradi merito e senza che sia consentito di introdurne di nuove.Ora, anche rispetto al principio accolto da Cass. n. 20186 del 2018, e prescindendo dalla verifica suddetta, nel caso di specie la doglianza sul punto non potrebbe essere accolta, dal momento che la Corte partenopea, confermando la sentenza di primo grado, rilevando la mancata specificazione da parte dell’ appellante delle norme da cui potesse desumersi l’equipollenza, con riferim e nto all’epoca delle direttive comunitarie , ha nella sostanza ribadito il giudizio – che costituisce oggetto di apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità –secondo cui il Molinaro non aveva dato la prova che il corso di specializzazione da lui frequentato fosse equipollente a quello in cardiologia, specializzazione , quest’ultima, prevista nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/ 362/CEE e c omune a diversi Stati membri dell'Unione europea. Il ricorso principaleva, in definitiva, rigettato. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, della legge n. 370 del 1999 e degli artt. 117 Cost. e 1218 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministrisi duole che, nel dichiarare inammissibile il motivo di appello con cui essa aveva censurato la sentenzadi primo grado nella parte in cui non aveva escluso dal diritto al risarcimento del danno coloro, tra i ricorrenti (segnatamente , i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che avevano iniziato la specializzazione in epoca antecedente al 1983, la Corte territoriale non avevaproceduto al rilievo d’ufficio di tale circostanza, ai fini del rigetto delle relative domande. 3.1. Il ricorso incidentale – prima ancora che infondato (avuto riguardo alla sentenza 3 marzo 2022, in C - 590/20, del la Corte di giustizia, nonché alla sentenza n. 20278 del 23/06/2022 di questa Corte, con cuiè stato statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, sebbene solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE) – è, all’ evidenza , manifestamente inammissibile , in quanto la declaratoria di inammissibilitàdell’inerente motivo di appello, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., aveva preclu so l’esame delle censure formulate all’ indirizzo de lla sentenza di primo grado e , conseguentemente, aveva impedito la riforma della pronuncia appellata. 4.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto, nell’ambito del rapporto processuale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ricorrente principale vanno po s te a carico d i quest’ultimo, mentre, nell’ambito del rapporto processuale tra la ricorrente incidentale e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],vanno poste a carico della prima. 5.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipale e incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., n. 4515 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all a Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale , che liquida in Euro 2.300,00, oltre le spese prenotate a debito. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 3.058,50, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d