CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. All'indagato è in particolare contestato, al capo 1) della rubrica, di essere uomo di fiducia del capo del sodalizio [OSCURATO:PERSONA]; al capo 7) è contestato un episodio estorsivo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detto "[OSCURATO:PERSONA]", commesso in esecuzione del programma associativo. In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, Petrelli è a disposizione del sodalizio mafioso, pronto a operare soprattutto nel settore delle estorsioni su mandato di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Pascali, come cristallizzato nel dialogo dell'8 maggio 2019, intercorso tra quest'ultimo, detenuto nel carcere di Secondigliano, e la donna che gli riferiva le parole pronunciate dall'indagato: «Antonè te lo giuro...come un vero figlio...con tutto il cuore... quello che posso fare te lo faccio...se hai bisogno... di andare da qualcuno... che Nico...che me lo dici...e vado». La sua affidabilità è elogiata anche da altro esponente di vertice, [OSCURATO:PERSONA], in una missiva a [OSCURATO:PERSONA] li («E il nostro [OSCURATO:PERSONA] ti manda un grande bacio e abbraccio e ti vuole un mondo di bene ed è sempre presente in tutto con noi fraté, non mi abbandona un giorno la sera non scende per stare con me per il fatto che sto ai domiciliari per farmi compagnia, è un ragazzo favoloso e a me e a te ci vuole un bene infinito siamo i suoi fratelli»). In altra corrispondenza tra gli stessi Pasca li e Tambone, il primo suggerisce al secondo di farsi prestare la moto da Petrelli, dando per certa la disponibilità di questi a obbedire alla richiesta, siccome proveniente dal vertice e formulata nell'interesse del sodalizio. Egli è costantemente informato delle vicende che riguardano il clan (p. 4 dell'ordinanza) e prende significativamente parte a un video denominato «sì frate a me» che illustra con sorprendente evidenza lo svolgersi dell'attività estorsiva svolta dal gruppo criminale, nel quale il ricorrente impersona il sodale più vicino a uno dei vertici, [OSCURATO:PERSONA], di cui riceve le confidenze inerenti ai contrasti con la Bevilacqua. Quanto all'estorsione di cui al capo 7), gli elementi di gravità indiziaria sono indicati nelle dichiarazioni testimoniali e intercettazioni di conversazioni che evidenziano la presenza del Petrelli in occasione della richiesta estorsiva formulata da [OSCURATO:PERSONA] («il regalo per Natale») e il ruolo di esattore delle somme corrisposte da Zelletta, su incarico di Bevilacqua, in almeno tre occasioni. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi, secondo la difesa, sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna; essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati. La presunta partecipazione all'estorsione ai danni di Zelletta è stata desunta dalla mera presenza di Petrelli nel momento in cui Tambone ha formulato la richiesta illecita. Travisato è il tenore delle conversazioni intercettate che attestano che il ricorrente si recò a ritirare del denaro dalla parte lesa, poiché si trattava di condotta che Petrelli pose in essere a ragione dei buoni rapporti con Bevilacqua, per mero spirito di cortesia e, comunque, nell'inconsapevolezza che si trattasse di somme oggetto di estorsione. Totalmente neglette le dichiarazioni rese in fase investigativa da Zelletta che ha ammesso di avere fatto sporadiche, spontanee regalie di modesto importo a Bevilacqua. La messa a disposizione delle proprie energie in favore del sodalizio è stata desunta da espressioni verbali di Bevilaqua e Tam bone costituenti manifestazioni di pura cortesia e dell'amicizia intercorrente tra i predetti e Petrelli. 2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della misura di massimo rigore. La valutazione del Tribunale del riesame ha fatto errata applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di c.d. tempo silente, avuto riguardo alla circostanza che la condotta associativa è contestata «fino a febbraio 2020». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte poi ribadite in sede di discussione orale, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza in tema di criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e di canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così com'è stato efficacemente osservato che Petrelli era in diretto rapporto fiduciario con i vertici del gruppo criminale ed era messo a parte, in tale veste, degli aspetti più importanti e riservati della vita del sodalizio, di cui conosceva regole, dinamiche e gerarchie interne e a cui concorreva in modo volontario e consapevole. L'ordinanza ha, poi, valorizzato la condotta di partecipazione all'estorsione ai danni di Zelletta e la sua inequivoca natura di reato-fine rispetto al reato associativo, evincendo tale conclusione dall'esplicita evocazione del nome di Nico (ndr [OSCURATO:PERSONA]) al momento della richiesta di denaro, evidenziando come la presenza di Petrelli insieme a Tambone al momento della formulazione di detta richiesta non potesse ritenersi casuale e ininfluente, alla luce della successiva condotta del ricorrente che, in più occasioni, aveva riscosso il denaro dalla persona offesa per conto del clan. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. In relazione al contestato reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale, testé delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale; esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di