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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13469/2026

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tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1396 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2496/2022 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 2398/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto ilgravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] FossaNumero registro generale 18751/2022avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 13469/2026Vetere che aveva quantificato in complessivi €. 54.069,74Data pubblicazione 09/05/2026il danno da demansionamento cagionato a [OSCURATO:PERSONA].Il demansionamento era stato accertato nell’an dapregressa sentenza dello stesso Tribunale di Santa MariaCapua Vetere n. 3221 del 2012, confermata dallapronuncia n. 4010 del 2019 della Corte d'appello di Napolipassata in giudicato.1.1.

Il giudizio successivamente instaurato atteneva,quindi, alla sola quantificazione del danno, che il Tribunaleaveva commisurato in misura pari ad un terzo dellaretribuzione mensile e che la Corte d'appello ha ridottosotto un duplice profilo, ossia assumendo a base di calcolola retribuzione netta, non quella lorda, e ritenendosufficiente a ristorare il pregiudizio un sesto dellecompetenze mensili.

Ha, quindi, complessivamentequantificato il risarcimento nella minore somma di euro22.120,00 evidenziando che occorreva tener conto ai finidella quantificazione: della natura necessitata dellarimozione del Gaudiano dall'incarico di responsabiledell'ufficio tecnico comunale; della oggettiva difficoltà diricollocamento in un Comune di modeste dimensioni;dell'assenza di specifiche deduzioni sulla perdita delbagaglio professionale, nonché della condotta illecitatenuta nei confronti del Comune da parte dell’appellanteche si era reso responsabile del delitto di cui all’art. 336c.p. per avere costretto il Sindaco ad emettere atto direcesso dalla stazione unica appaltante con l'aggravante diaver commesso il fatto al fine di agevolare il clan deiCasalesi.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20261.2.

Nel giudizio di equità compiuto ai fini deNlluam ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026quantificazione del danno la Corte distrettuale ha ritenutoche dette circostanze di fatto giustificassero la riduzione neitermini sopra indicati del risarcimento, in quanto idonee abilanciare il prolungamento della dequalificazione, unicoparametro valorizzato dal giudice di prime cure.2.

Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sullabase di due motivi, cui resiste con controricorsol’amministrazione.3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1226, 2103, 1374, 1218 c.c. 116c.p.c., 3 della legge n. 97/2001, 52 del d.lgs. n. 165/2001.La censura sostiene che la liquidazione del danno dovevaessere effettuata tenendo conto di “ogni elemento chepossa causare depauperamento e mancato accrescimentoprofessionale quali, come insegna giurisprudenza dilegittimità, la qualità e la quantità dell'esperienzalavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, ladurata del demansionamento”.

Aggiunge che la valutazioneequitativa è stata nella specie basata su mere asserzioni esu elementi “riferibili ad un quadro normativoinappropriato, perché legato ad esigenze del datore dilavoro e non alla lesione subita dal dipendente al bene dellaprofessionalità”.In particolare, assume che la Corte distrettuale avrebbetenuto conto di elementi fattuali non facenti parte delquadro probatorio disponibile nei giudizi di primo e secondogrado costituiti dalla: a) modesta pianta organica delComune; b) necessità del Comune di assumere in seguitoNumero registro generale 18751/2022alla sospensione del Gaudiano un architetto esterno c) il Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 13469/2026riconoscimento della integrale retribuzione e dellaData pubblicazione 09/05/2026progressione economica propria della categoria diappartenenza; d) la condanna del Gaudiano in sede penaleper reati di cui all’art. 336 c.p. e legge 203/1991 conl’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p. ai dannidell’amministrazione.Aggiunge ancora che la Corte territoriale non haconsiderato la pronuncia sull’ an, ormai passata in giudicatoche ha accertato la circostanza che il dipendente erarimasto inattivo o tutt’al più avrebbe svolto compitisemplici e ripetitivi e quindi oggettivamente dequalificanti.2.

Il motivo merita accoglimento.In particolare è fondata la censura di violazione dell’art.1226 c.c. perché la sentenza impugnata non si è attenutaal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cuila determinazione del quantum deve essere “congruenterispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria:ai fini della liquidazione equitativa di un danno nonpatrimoniale, invero, è necessario che il giudice di meritoproceda, dapprima, all’individuazione di un parametro dinatura quantitativa, in termini monetari, direttamente oindirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dalfatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativodi detto parametro monetario attraverso il riferimento auno o più fattori oggettivi, controllabili e nonmanifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto),idonei a consentire a posteriori il controllo dell’interopercorso di specificazione dell’importo liquidato (Cass. n.28429 del 2023; Cass. n. 20871/2024).Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20262.1.

In caso di demansionamento è corretto il richiamNuom ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026operato alla retribuzione come parametro oggettivo dinatura quantitativa, ma occorre poi il collegamento a fattioggettivi che qualificano il demansionamento e ilpregiudizio che dallo stesso è derivato, ossia “alla qualità equantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo diprofessionalità colpita, alla durata del demansionamento,all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanzedel caso concreto “(vedi fra le tante Cass. n. 19923/2019secondo cui in tema di dequalificazione professionale, ilgiudice del merito, con apprezzamento di fattoincensurabile in cassazione se adeguatamente motivato,può desumere l'esistenza del relativo danno - aventenatura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombesul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in viaequitativa, con processo logico-giuridico attinente allaformazione della prova, anche presuntiva, in base aglielementi di fatto relativi alla qualità e quantità dellaesperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalitàcolpita, alla durata del demansionamento, all'esito finaledella dequalificazione e alle altre circostanze del casoconcreto.).2.2.

Nella fattispecie la Corte di merito non ha tenuto contodi criteri congrui nella quantificazione del danno nellamisura in cui ha rideterminato il quantum in base a criteridefinitivamente accertato dalla pronuncia sull’an che haanche ritenuto provato il danno alla professionalità) o a datinon conferenti che avrebbero eventualmente giustificatoaltre iniziative dell’ente.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20263.

Con il secondo motivo si deduce «omesso esame di fatNtuim, ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026concreti perché provati, attinenti alla qualità e quantitàdella esperienza lavorativa pregressa al tipo diprofessionalità colpita, alla durata del demansionamento,all'esito finale della dequalificazione.» Riprendendoulteriormente considerazioni già espresse nel primo motivoil ricorrente insiste nel sostenere che la valutazioneequitativa del danno è stata ancorata a fatti non provati nécerti e comunque estranei al bene della professionalità lesodal riconosciuto demansionamento.4.

Il motivo è inammissibile nella misura in cui mira asottoporre a critica la valutazione di merito operata dallaCorte distrettuale, seppure, come detto con riferimento alprimo motivo, errata per aver fatto riferimento a criteriincongrui.4.1.

Va al riguardo ribadito il principio secondo cui ilnovellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli attiprocessuali, che sia decisivo e sia stato oggetto didiscussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, nonè riconducibile a tale paradigma l'omesso, né il cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove.5.

In via conclusiva merita accoglimento il primo motivo diricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte d’appello indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati aipunti 2 e

2.1. e provvedendo anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Napoli in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1396 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2496/2022 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 2398/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto ilgravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] FossaNumero registro generale 18751/2022avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 13469/2026Vetere che aveva quantificato in complessivi €. 54.069,74Data pubblicazione 09/05/2026il danno da demansionamento cagionato a [OSCURATO:PERSONA].Il demansionamento era stato accertato nell’an dapregressa sentenza dello stesso Tribunale di Santa MariaCapua Vetere n. 3221 del 2012, confermata dallapronuncia n. 4010 del 2019 della Corte d'appello di Napolipassata in giudicato.1.1. Il giudizio successivamente instaurato atteneva,quindi, alla sola quantificazione del danno, che il Tribunaleaveva commisurato in misura pari ad un terzo dellaretribuzione mensile e che la Corte d'appello ha ridottosotto un duplice profilo, ossia assumendo a base di calcolola retribuzione netta, non quella lorda, e ritenendosufficiente a ristorare il pregiudizio un sesto dellecompetenze mensili. Ha, quindi, complessivamentequantificato il risarcimento nella minore somma di euro22.120,00 evidenziando che occorreva tener conto ai finidella quantificazione: della natura necessitata dellarimozione del Gaudiano dall'incarico di responsabiledell'ufficio tecnico comunale; della oggettiva difficoltà diricollocamento in un Comune di modeste dimensioni;dell'assenza di specifiche deduzioni sulla perdita delbagaglio professionale, nonché della condotta illecitatenuta nei confronti del Comune da parte dell’appellanteche si era reso responsabile del delitto di cui all’art. 336c.p. per avere costretto il Sindaco ad emettere atto direcesso dalla stazione unica appaltante con l'aggravante diaver commesso il fatto al fine di agevolare il clan deiCasalesi.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20261.2. Nel giudizio di equità compiuto ai fini deNlluam ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026quantificazione del danno la Corte distrettuale ha ritenutoche dette circostanze di fatto giustificassero la riduzione neitermini sopra indicati del risarcimento, in quanto idonee abilanciare il prolungamento della dequalificazione, unicoparametro valorizzato dal giudice di prime cure.2. Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sullabase di due motivi, cui resiste con controricorsol’amministrazione.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1226, 2103, 1374, 1218 c.c. 116c.p.c., 3 della legge n. 97/2001, 52 del d.lgs. n. 165/2001.La censura sostiene che la liquidazione del danno dovevaessere effettuata tenendo conto di “ogni elemento chepossa causare depauperamento e mancato accrescimentoprofessionale quali, come insegna giurisprudenza dilegittimità, la qualità e la quantità dell'esperienzalavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, ladurata del demansionamento”. Aggiunge che la valutazioneequitativa è stata nella specie basata su mere asserzioni esu elementi “riferibili ad un quadro normativoinappropriato, perché legato ad esigenze del datore dilavoro e non alla lesione subita dal dipendente al bene dellaprofessionalità”.In particolare, assume che la Corte distrettuale avrebbetenuto conto di elementi fattuali non facenti parte delquadro probatorio disponibile nei giudizi di primo e secondogrado costituiti dalla: a) modesta pianta organica delComune; b) necessità del Comune di assumere in seguitoNumero registro generale 18751/2022alla sospensione del Gaudiano un architetto esterno c) il Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 13469/2026riconoscimento della integrale retribuzione e dellaData pubblicazione 09/05/2026progressione economica propria della categoria diappartenenza; d) la condanna del Gaudiano in sede penaleper reati di cui all’art. 336 c.p. e legge 203/1991 conl’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p. ai dannidell’amministrazione.Aggiunge ancora che la Corte territoriale non haconsiderato la pronuncia sull’ an, ormai passata in giudicatoche ha accertato la circostanza che il dipendente erarimasto inattivo o tutt’al più avrebbe svolto compitisemplici e ripetitivi e quindi oggettivamente dequalificanti.2. Il motivo merita accoglimento.In particolare è fondata la censura di violazione dell’art.1226 c.c. perché la sentenza impugnata non si è attenutaal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cuila determinazione del quantum deve essere “congruenterispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria:ai fini della liquidazione equitativa di un danno nonpatrimoniale, invero, è necessario che il giudice di meritoproceda, dapprima, all’individuazione di un parametro dinatura quantitativa, in termini monetari, direttamente oindirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dalfatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativodi detto parametro monetario attraverso il riferimento auno o più fattori oggettivi, controllabili e nonmanifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto),idonei a consentire a posteriori il controllo dell’interopercorso di specificazione dell’importo liquidato (Cass. n.28429 del 2023; Cass. n. 20871/2024).Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20262.1. In caso di demansionamento è corretto il richiamNuom ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026operato alla retribuzione come parametro oggettivo dinatura quantitativa, ma occorre poi il collegamento a fattioggettivi che qualificano il demansionamento e ilpregiudizio che dallo stesso è derivato, ossia “alla qualità equantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo diprofessionalità colpita, alla durata del demansionamento,all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanzedel caso concreto “(vedi fra le tante Cass. n. 19923/2019secondo cui in tema di dequalificazione professionale, ilgiudice del merito, con apprezzamento di fattoincensurabile in cassazione se adeguatamente motivato,può desumere l'esistenza del relativo danno - aventenatura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombesul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in viaequitativa, con processo logico-giuridico attinente allaformazione della prova, anche presuntiva, in base aglielementi di fatto relativi alla qualità e quantità dellaesperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalitàcolpita, alla durata del demansionamento, all'esito finaledella dequalificazione e alle altre circostanze del casoconcreto.).2.2. Nella fattispecie la Corte di merito non ha tenuto contodi criteri congrui nella quantificazione del danno nellamisura in cui ha rideterminato il quantum in base a criteridefinitivamente accertato dalla pronuncia sull’an che haanche ritenuto provato il danno alla professionalità) o a datinon conferenti che avrebbero eventualmente giustificatoaltre iniziative dell’ente.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/20263. Con il secondo motivo si deduce «omesso esame di fatNtuim, ero di raccolta generale 13469/2026Data pubblicazione 09/05/2026concreti perché provati, attinenti alla qualità e quantitàdella esperienza lavorativa pregressa al tipo diprofessionalità colpita, alla durata del demansionamento,all'esito finale della dequalificazione.» Riprendendoulteriormente considerazioni già espresse nel primo motivoil ricorrente insiste nel sostenere che la valutazioneequitativa del danno è stata ancorata a fatti non provati nécerti e comunque estranei al bene della professionalità lesodal riconosciuto demansionamento.4. Il motivo è inammissibile nella misura in cui mira asottoporre a critica la valutazione di merito operata dallaCorte distrettuale, seppure, come detto con riferimento alprimo motivo, errata per aver fatto riferimento a criteriincongrui.4.1. Va al riguardo ribadito il principio secondo cui ilnovellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli attiprocessuali, che sia decisivo e sia stato oggetto didiscussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, nonè riconducibile a tale paradigma l'omesso, né il cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove.5. In via conclusiva merita accoglimento il primo motivo diricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte d’appello indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati aipunti 2 e 2.1. e provvedendo anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 18751/2022Numero sezionale 1396/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Napoli in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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