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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14510/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agnone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17.02.2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati tratti a giudizio innanzi dal Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono contestati i delitti: ()G - di cui agli artt. 81, 110, 479, e 56, 479 cod. pen., perché, in concorso con i colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di militari presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, avevano alterato l'esito del drug-test disposto nei confronti della Rossini per farlo risultare "negativo", facendosi consegnare da [OSCURATO:PERSONA] una provetta di urine prive di tracce di sostanza stupefacente, per sostituirla con quella della Rossini; sostituzione inizialmente non avvenuta per effetto di cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, dell'opposizione del [OSCURATO:PERSONA], addetta all'Infermeria e al controllo della corretta esecuzione del drug-test; successivamente il Belvedere, su richiesta della Rossini e del Santonastaso, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e assistente addetto all'infermeria della [OSCURATO:PERSONA], che, approfittando della distrazione dell'operatore, aveva alterato l'esito del drug-test, manomettendo il macchinario e facendo risultare "negativo" il referto medico; fatti commessi in Caserta e Maddaloni dal 11 al 12.3.2014 (capo a); - di cui agli artt. 110, 319 cod. pen., per aver ceduto ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina per un valore corrispondente a 200 euro quale corrispettivo per aver compiuto un atto contrario ai loro doveri di ufficio, consistito nell'alterazione dell'esito del drug-test da positivo a negativo di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Caserta dal 11 al 12.3.2014 (capo b); - di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro, avevano detenuto presso l'abitazione della Rossini 0,5 grammi di cocaina (pari a 2,2 dosi) ed avevano offerto cocaina ai colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi in Caserta e Maddaloni, dal 25 gennaio al 16 febbraio 2014 (capo f).

A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato, altresì, il delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto cocaina, in plurime occasioni, in [OSCURATO:PERSONA], Caserta e Maddaloni dal 7 ottobre 2013 al 24 aprile 2014 (capo d) e di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Maddaloni dal 15 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014 (capo g). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputata del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] dopo averla acquistata a Caivano, fatti commesso in Caserta nel mese di gennaio-febbraio 2014 (capo o). 2 a-JP

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado in data 27 marzo 2020, ha dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), b), d), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, f) e g) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare sofferta; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lei ascritti ai capi a), b), f), esclusi gli episodi di cessione del 2/3.3.2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e del 15 febbraio 2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] - nonché del capo o) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e applicata la diminuente per il rito, l'ha condannata alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], Luigi di Paolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'Alemanni dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste; concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati in rubrica ascritti in quella di cinque anni e due mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.

5. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non avrebbe rispettato il dettato dell'art. 129 cod. proc. pen. e, sotto il profilo sanzionatorio, si sarebbe limitata a compiere un esame sommario e parziale delle imputazioni, irrogando una pena inadeguata ed eccessiva. 3 e

6. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la Rossini era imputata del delitto di cui agli artt. 81, 110, 479, 56-479 cod. pen. (capo a) ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'aveva condannata per il diverso reato di cui agli artt. 56, 48-479 cod. pen. per l'episodio inerente il tentativo di scambio del campione dele urine e di cui agli artt. 48-479 cod. pen. per la manomissione del macchinario deputato alla realizzazione del drug-test.

Secondo la ricorrente il giudice di primo grado avrebbe modificato gli elementi essenziali del fatto; la Rossini non poteva, inoltre, essere condannata ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., in quanto non rivestiva il ruolo di pubblico ufficiale.

La riqualificazione, inoltre, avrebbe dovuto essere preannunciata per consentire alla difesa di esercitare il diritto al contraddittorio sulla nuova qualificazione; b) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-479 cod. pen., in quanto non sarebbe ammissibile il tentativo di un reato di pericolo, quale il falso ideologico.

Secondo il ricorrente gli atti anteriori alla c.d. editio falsi non avrebbero rilevanza giuridica e non potrebbero avere incidenza sulla pubblica fede; c) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.479 cod. pen., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcuna induzione in errore del pubblico ufficiale che aveva sottoscritto il referto, posto che egli stesso aveva, per effetto della manomissione del macchinario, prodotto un documento contraffatto; d) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.319 cod. pen., in quanto nella sentenza impugnata mancava la dimostrazione di un accordo corruttivo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avendo fatto parte della catena di custodia del campione delle urine, sarebbe un pubblico ufficiale carente di potere funzionale e, dunque, non sarebbe configurabile il contestato delitto di corruzione; e) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al delitto contestato al capo f), in quanto la sentenza impugnata non aveva ritenuto sussistente la non punibilità del fatto per uso personale e, comunque, non aveva riconosciuto l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4A I quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti andrebbero, infatti, divisi in ragione del 50% tra la Rossini e il Santonastaso e sarebbero stati d6nati a uso esclusivo personale.

Le intercettazioni telefoniche sarebbero, peraltro, risultate prive di riscontro; f) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al delitto contestato al capo f), in quanto la sentenza impugnata non aveva riconosciuto l'uso di gruppo, in quanto la Rossini e il Santonastaso erano assuntori abituali di sostanza stupefacente, convivevano e avevano una gestione comune delle risorse economiche.

Anche in relazione a tale contestazione, inoltre, la Corte di appello di Napoli erroneamente non avrebbe applicato il trattamento sanzionatorio previsto dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 17 dicembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Con memoria del 5 gennaio 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Rossini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Santonastaso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi negli stessi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

Il ricorso della Rossini deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e la manifesta illogicità della sentenza sul punto.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di gravame formulati dal Santonastaso ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non avrebbe rispettato il dettato dell'art. 129 cod. proc. pen. e, sotto il profilo sanzionatorio, si sarebbe limitata a compiere un esame sommario e parziale della vicenda esaminata, irrogando una pena inadeguata ed eccessiva.La Corte di appello, in particolare, non avrebbe svolto una valutazione approfondita circa la personalità dell'imputato.

3. Il motivo è inammissibile in quanto diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, aspecifico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel giudizio di appello ha rinunciato a tutti i motivi di gravame proposti ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e ha concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Sono, pertanto, inammissibili le censure proposte, che, peraltro, si rivelano aspecifiche, in quanto indeterminate nel contenuto e non correlate con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale; quelle di cui si controverte, relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimís, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, avrebbe condannato l'imputata non già per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 479, 56-479 cod. pen. contestato al capo a) dell'imputazione, bensì per il diverso reato di cui agli artt. 56, 48-479 cod. pen. per l'episodio inerente al tentato scambio del campione delle urine e di cui agli artt. 48-479 cod. pen. per la successiva manomissione del macchinario deputato all'esecuzionk del drug-test.

La ricorrente, riproponendo l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza già 6 «rg formulata nell'atto di appello,rileva che il giudice di primo grado, ricorrendo allo schema dell'errore determinato dall'altrui inganno, avrebbe, infatti, modificato gli elementi essenziali del fatto; inoltre, la Rossini, originariamente considerata quale pubblico ufficiale, sarebbe stata considerata dal giudice di primo grado come un privato cittadino.

La riqualificazione, inoltre, avrebbe dovuto essere preannunciata per consentire alla difesa di esercitare il diritto al contraddittorio sulla nuova qualificazione.

5. Il motivo deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.

Nel capo a) di imputazione il contributo concorsuale della Rossini alla commissione del reato di falso contestato è individuato nell'aver richiesto, tramite il collega [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di sostituire il campione delle proprie urine da sottoporre ad esame con un campione privo di tracce di sostanze stupefacenti e, successivamente, nell'aver richiesto, sempre tramite il Belvedere, a [OSCURATO:PERSONA] di manomettere il macchinario perché l'esito del drug-test risultasse negativo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel motivare la ritenuta sussistenza di entrambi gli episodi delittuosi contestati, ha rilevato, a pag. 39 della sentenza di primo grado, che «corretta appare, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto, con la precisazione — come si è detto- che trattasi di un tentativo di falso ideologico per induzione».

La Corte di appello ha, dunque, legittimamente rilevato che non vi è stato, dunque, alcun mutamento del fatto, né, a stretto rigore, della qualificazione giuridica, quanto una mera precisazione della stessa.

L'induzione di cui all'art. 48 cod. pen. è, infatti, pur sempre una forma particolare e qualificata di concorso morale e, dunque, è del tutto compatibile con il contributo concorsuale espresso dal richiamo alla fattispecie dell'art. 110 cod. pen., che figura nel capo di imputazione.

Pertanto, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputata nelle sentenze di merito, posto che la lesione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi sussistente unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice (sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Rv. 235010).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato (Sez. 2, n. 3644 del 26/10/2016, dep. 2017, Bosio, Rv. 269548 - 01; sez.

F., n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256577; Sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Mercurio, Rv. 235010 - 01).

E', inoltre, errato l'assunto secondo il quale la Rossini non avrebbe potuto essere condannata per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto nel delitto di falso ideologico in atto pubblico contestato rileva la qualifica del pubblico ufficiale chiamato a certificare l'esito del drug-test e non già del soggetto sottopostosi all'esame.

Nessuna immutazione del fatto è, pertanto, intervenuta.

6. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-479 cod. pen., in quanto non sarebbe ammissibile il tentativo di un reato di pericolo, quale il falso ideologico.

Ad avviso del ricorrente, gli atti anteriori alla c.d. editio falsi non avrebbero rilevanza giuridica e non potrebbero avere incidenza sulla pubblica fede.

7. Il motivo è infondato.

Il ricorrente deduce che il delitto di falso in atto pubblico non ammette la punibilità del tentativo, in quanto reato istantaneo, che unico actu perficitur, e di pericolo.

La censura non ha pregio in quanto anche delitti istantanei quali il furto o l'omicidio ammettono il tentativo punibile e la giurisprudenza ammette la punibilità del delitto di tentato falso in atto pubblico, nonostante la sua natura di reato di pericolo (ex plurimis: Sez. 6, n. 4169 del 13/02/1995, Ciccarone, Rv. 201259 - 01).

Il ricorrente evoca, inoltre, a sostegno dei propri assunti,l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nella falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale, solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono integrare il tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno posto in essere dal privato, che può integrare un diverso autonomo reato.

Questo principio è, tuttavia, affermato da alcune pronunce (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484; Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254060 - 01) in fattispecie in cui il pubblico ufficiale ha un ambito, temporale e giuridico, di delibazione, per verificare direttamente la correttezza della dichiarazione scritta ricevuta e determinarsi in ordine all'adozione dell'atto richiesto.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che questo orientamento non sia pertinente alla fattispecie accertata nel caso di specie, nella quale l'inserimento del campione falso nel macchinario deputato al drug-test avrebbe eliso ogni possibilità per l'agente medico di controllo e di diversa determinazione, in quanto il referto medico assevera il risultato strumentale dell'analisi svolta dal macchinario.

Correttamente, dunque, i giudici di merito nel caso di specie hanno ritenuto che potesse costituire atto idoneo e diretto in modo non equivoco - e, dunque, idoneo a mettere in pericolo il bene della pubblica fede - all'emissione del provvedimento ideologicamente falso anche il conferimento di un campione di urine falso, in quanto non proveniente dalla Rossini, ancorché il materiale inserimento nel macchinario non sia riuscito solo per cause indipendenti dalla volontà degli imputati.

8. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 479 cod. pen.

La condotta di falsità ideologica di cui all'art. 479 cod. pen. accertata dai giudici di merito avrebbe, infatti, dovuto essere più propriamente ascritta al delitto di falsità materiale di cui all'art. 477 cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], soggetto interno alla struttura militare di Caserta, non avrebbe indotto nessuno, ma si sarebbe reso protagonista del falso, avendo egli stesso, prodotto un documento contraffatto mediante la manomissione del macchinario deputato all'esecuzione del drug-test.

9. Il motivo è infondato.

Per quanto accertato dalle sentenze di merito, il referto falso oggetto dell'imputazione è stato sottoscritto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], responsabile del laboratorio di analisi del Poliambulatorio.

La Corte di appello di Napoli, concordemente alle risultanze della sentenza di primo grado, ha, tuttavia, rilevato che l'esito del referto è stato alterato, attraverso un intervento sul macchinario, posto in essere dal Giove nella fase ultima dell'elaborazione, e che tale intervento ha di seguito indotto in errore il sottoscrittore del referto sul risultato, falsamente negativo, del drug-test.

Avendo, pertanto, il Giove, per quanto risulta dalle sentenze di merito, alterato l'esito del risultato strumentale, approfittando dell'assenza del collega, ha indotto in errore il pubblico ufficiale deputato ad attestare l'esito del drug-test. [OSCURATO:PERSONA], dunque, secondo la concorde ricostruzione operata dalle sentenze di merito, ha alterato l'esito del drug-test identificato dal codice "0758201" (indicato a pag. 37 della sentenza impugnata) e non già del referto medico, che ha recepito tale esito, cui si riferisce il capo a).

Corretta si rivela, pertanto, la qualificazione operata dalle sentenze di merito delle condotte contestate al capo 1) quale delitto di falso ideologico per induzione.

10. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 319 cod. pen. contestato al capo b), in quanto nella sentenza impugnata mancherebbe la dimostrazione di un accordo corruttivo.

Il delitto di corruzione non sarebbe, invero, configurabile, in quanto [OSCURATO:PERSONA], non avendo fatto parte della catena di custodia del campione delle urine, sarebbe un pubblico ufficiale carente di potere funzionale; sarebbe, dunque, assente la qualifica pubblicistica necessaria per integrare il reato contestato.

11. Il motivo è inammissibile.

Le censure svolte dalla ricorrente, infatti, lungi dal dimostrare la manifesta irragionevolezza della ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di merito pongono in essere una rilettura delle risultanze processuali di merito non consentita nel giudizio di legittimità.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 dei 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il ricorrente, inoltre, deduce apoditticamente la carenza della qualità di pubblico ufficiale del Giove senza, tuttavia, confrontarsi con le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv.

Rv.197497 - 01; Sez. 1, n. 309 del 22/11/1993, dep. 2014, n. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).

In particolare, la sentenza di primo grado alle pag. 47-49 diffusamente argomenta sul tema e qualifica il [OSCURATO:PERSONA], assistente addetto all'infermeria della [OSCURATO:PERSONA], come pubblico ufficiale in ragione della propria qualità di aiutante di sanità (ASA), delineata dal d.nn. 19 dicembre 1990 e dall'art. 6 del d.P.R. n. 255 del 1974, equiparabile a quello di infermiere generico; il Giove, peraltro nella specie, era «inserito nella catena di custodia relativa all'analisi della Rossini, in forza di uno specifico ordine impartito dal superiore gerarchico» (pag. 49 della sentenza di primo grado).

Aspecifiche si rivelano anche le censure mosse dal ricorrente in ordine alla insussistenza del patto corruttivo, in quanto la sentenza di primo grado ha ritenuto dimostrato l'accordo sulla base delle risultanze delle intercettazioni (pag. 44-48 della sentenza di primo grado), dalle quali risulta la prospettazione dell'offerta di «un regalo» per remunerare il favore illecito ricevuto dalla Rossini, seguita dalla consegna di cocaina per un valore pari a 200 euro.

La Corte di appello ha, inoltre, valorizzato sinergicamente le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le stesse dichiarazioni rese dal Santonastaso in sede di interrogatorio e i messaggi snns intercorsi tra la Rossini, il Santonastaso e il Belvedere.

12. Con il quinto motivo la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle censure svolte nell'atto di appello e, in particolare, non avrebbe riconosciuto l'uso personale per lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione e, comunque, l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza impugnata illogicamente non avrebbe riconosciuto l'uso di gruppo, in quanto la Rossini e il Santonastaso erano assuntori di sostanza stupefacente, convivevano e avevano una gestione comune delle risorse economiche.

Ad avviso della ricorrente, anche in relazione a questa imputazione la Corte di appello di Napoli avrebbe erroneamente escluso l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

13. Questi motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione del loro oggetto, si rivelano fondati. 11 <ytio La sentenza della Corte di appello di Napoli non ha, infatti, motivato in ordine alle specifiche censure formulate nell'atto di appello relativamente alla qualificazione dei delitti contestati ai capi capi f) e o), riportandosi alle stautizioni della sentenza di primo grado in termini puramente assertivi ed apodittici.

La Corte di appello di Napoli ha, inoltre, motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non già sulla base dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, bensì sulla base di una ritenuta stabilità e abitualità nello spaccio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plurimis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 — 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01).

Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno sancito che l'accertamento della lieve entità del fatto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione e, dunque, all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente) che all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».

14. Alla stregua di tali rilievi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

15. Deve, invece, essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione dei fatti contestati ai capi f) e o), e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti, per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Nella parte restante il ricorso della Rossini deve, invece, essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione dei fatti contestati ai capi f) e o), e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti, per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agnone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17.02.2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati tratti a giudizio innanzi dal Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono contestati i delitti: ()G - di cui agli artt. 81, 110, 479, e 56, 479 cod. pen., perché, in concorso con i colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di militari presso la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, avevano alterato l'esito del drug-test disposto nei confronti della Rossini per farlo risultare "negativo", facendosi consegnare da [OSCURATO:PERSONA] una provetta di urine prive di tracce di sostanza stupefacente, per sostituirla con quella della Rossini; sostituzione inizialmente non avvenuta per effetto di cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, dell'opposizione del [OSCURATO:PERSONA], addetta all'Infermeria e al controllo della corretta esecuzione del drug-test; successivamente il Belvedere, su richiesta della Rossini e del Santonastaso, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e assistente addetto all'infermeria della [OSCURATO:PERSONA], che, approfittando della distrazione dell'operatore, aveva alterato l'esito del drug-test, manomettendo il macchinario e facendo risultare "negativo" il referto medico; fatti commessi in Caserta e Maddaloni dal 11 al 12.3.2014 (capo a); - di cui agli artt. 110, 319 cod. pen., per aver ceduto ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina per un valore corrispondente a 200 euro quale corrispettivo per aver compiuto un atto contrario ai loro doveri di ufficio, consistito nell'alterazione dell'esito del drug-test da positivo a negativo di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Caserta dal 11 al 12.3.2014 (capo b); - di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro, avevano detenuto presso l'abitazione della Rossini 0,5 grammi di cocaina (pari a 2,2 dosi) ed avevano offerto cocaina ai colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi in Caserta e Maddaloni, dal 25 gennaio al 16 febbraio 2014 (capo f). A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato, altresì, il delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto cocaina, in plurime occasioni, in [OSCURATO:PERSONA], Caserta e Maddaloni dal 7 ottobre 2013 al 24 aprile 2014 (capo d) e di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Maddaloni dal 15 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014 (capo g). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputata del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] dopo averla acquistata a Caivano, fatti commesso in Caserta nel mese di gennaio-febbraio 2014 (capo o). 2 a-JP 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado in data 27 marzo 2020, ha dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), b), d), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, f) e g) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare sofferta; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lei ascritti ai capi a), b), f), esclusi gli episodi di cessione del 2/3.3.2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e del 15 febbraio 2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] - nonché del capo o) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e applicata la diminuente per il rito, l'ha condannata alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], Luigi di Paolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'Alemanni dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste; concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati in rubrica ascritti in quella di cinque anni e due mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 5. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non avrebbe rispettato il dettato dell'art. 129 cod. proc. pen. e, sotto il profilo sanzionatorio, si sarebbe limitata a compiere un esame sommario e parziale delle imputazioni, irrogando una pena inadeguata ed eccessiva. 3 e 6. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la Rossini era imputata del delitto di cui agli artt. 81, 110, 479, 56-479 cod. pen. (capo a) ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'aveva condannata per il diverso reato di cui agli artt. 56, 48-479 cod. pen. per l'episodio inerente il tentativo di scambio del campione dele urine e di cui agli artt. 48-479 cod. pen. per la manomissione del macchinario deputato alla realizzazione del drug-test. Secondo la ricorrente il giudice di primo grado avrebbe modificato gli elementi essenziali del fatto; la Rossini non poteva, inoltre, essere condannata ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., in quanto non rivestiva il ruolo di pubblico ufficiale. La riqualificazione, inoltre, avrebbe dovuto essere preannunciata per consentire alla difesa di esercitare il diritto al contraddittorio sulla nuova qualificazione; b) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-479 cod. pen., in quanto non sarebbe ammissibile il tentativo di un reato di pericolo, quale il falso ideologico. Secondo il ricorrente gli atti anteriori alla c.d. editio falsi non avrebbero rilevanza giuridica e non potrebbero avere incidenza sulla pubblica fede; c) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.479 cod. pen., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcuna induzione in errore del pubblico ufficiale che aveva sottoscritto il referto, posto che egli stesso aveva, per effetto della manomissione del macchinario, prodotto un documento contraffatto; d) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.319 cod. pen., in quanto nella sentenza impugnata mancava la dimostrazione di un accordo corruttivo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avendo fatto parte della catena di custodia del campione delle urine, sarebbe un pubblico ufficiale carente di potere funzionale e, dunque, non sarebbe configurabile il contestato delitto di corruzione; e) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al delitto contestato al capo f), in quanto la sentenza impugnata non aveva ritenuto sussistente la non punibilità del fatto per uso personale e, comunque, non aveva riconosciuto l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4A I quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuti andrebbero, infatti, divisi in ragione del 50% tra la Rossini e il Santonastaso e sarebbero stati d6nati a uso esclusivo personale. Le intercettazioni telefoniche sarebbero, peraltro, risultate prive di riscontro; f) la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al delitto contestato al capo f), in quanto la sentenza impugnata non aveva riconosciuto l'uso di gruppo, in quanto la Rossini e il Santonastaso erano assuntori abituali di sostanza stupefacente, convivevano e avevano una gestione comune delle risorse economiche. Anche in relazione a tale contestazione, inoltre, la Corte di appello di Napoli erroneamente non avrebbe applicato il trattamento sanzionatorio previsto dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 17 dicembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Con memoria del 5 gennaio 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Rossini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Santonastaso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi negli stessi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. Il ricorso della Rossini deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e la manifesta illogicità della sentenza sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di gravame formulati dal Santonastaso ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non avrebbe rispettato il dettato dell'art. 129 cod. proc. pen. e, sotto il profilo sanzionatorio, si sarebbe limitata a compiere un esame sommario e parziale della vicenda esaminata, irrogando una pena inadeguata ed eccessiva.La Corte di appello, in particolare, non avrebbe svolto una valutazione approfondita circa la personalità dell'imputato. 3. Il motivo è inammissibile in quanto diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, aspecifico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel giudizio di appello ha rinunciato a tutti i motivi di gravame proposti ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e ha concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Sono, pertanto, inammissibili le censure proposte, che, peraltro, si rivelano aspecifiche, in quanto indeterminate nel contenuto e non correlate con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale; quelle di cui si controverte, relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimís, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, avrebbe condannato l'imputata non già per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 479, 56-479 cod. pen. contestato al capo a) dell'imputazione, bensì per il diverso reato di cui agli artt. 56, 48-479 cod. pen. per l'episodio inerente al tentato scambio del campione delle urine e di cui agli artt. 48-479 cod. pen. per la successiva manomissione del macchinario deputato all'esecuzionk del drug-test. La ricorrente, riproponendo l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza già 6 «rg formulata nell'atto di appello,rileva che il giudice di primo grado, ricorrendo allo schema dell'errore determinato dall'altrui inganno, avrebbe, infatti, modificato gli elementi essenziali del fatto; inoltre, la Rossini, originariamente considerata quale pubblico ufficiale, sarebbe stata considerata dal giudice di primo grado come un privato cittadino. La riqualificazione, inoltre, avrebbe dovuto essere preannunciata per consentire alla difesa di esercitare il diritto al contraddittorio sulla nuova qualificazione. 5. Il motivo deve essere disatteso in quanto integralmente infondato. Nel capo a) di imputazione il contributo concorsuale della Rossini alla commissione del reato di falso contestato è individuato nell'aver richiesto, tramite il collega [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di sostituire il campione delle proprie urine da sottoporre ad esame con un campione privo di tracce di sostanze stupefacenti e, successivamente, nell'aver richiesto, sempre tramite il Belvedere, a [OSCURATO:PERSONA] di manomettere il macchinario perché l'esito del drug-test risultasse negativo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel motivare la ritenuta sussistenza di entrambi gli episodi delittuosi contestati, ha rilevato, a pag. 39 della sentenza di primo grado, che «corretta appare, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto, con la precisazione — come si è detto- che trattasi di un tentativo di falso ideologico per induzione». La Corte di appello ha, dunque, legittimamente rilevato che non vi è stato, dunque, alcun mutamento del fatto, né, a stretto rigore, della qualificazione giuridica, quanto una mera precisazione della stessa. L'induzione di cui all'art. 48 cod. pen. è, infatti, pur sempre una forma particolare e qualificata di concorso morale e, dunque, è del tutto compatibile con il contributo concorsuale espresso dal richiamo alla fattispecie dell'art. 110 cod. pen., che figura nel capo di imputazione. Pertanto, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputata nelle sentenze di merito, posto che la lesione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi sussistente unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice (sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Rv. 235010). Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato (Sez. 2, n. 3644 del 26/10/2016, dep. 2017, Bosio, Rv. 269548 - 01; sez. F., n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256577; Sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Mercurio, Rv. 235010 - 01). E', inoltre, errato l'assunto secondo il quale la Rossini non avrebbe potuto essere condannata per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto nel delitto di falso ideologico in atto pubblico contestato rileva la qualifica del pubblico ufficiale chiamato a certificare l'esito del drug-test e non già del soggetto sottopostosi all'esame. Nessuna immutazione del fatto è, pertanto, intervenuta. 6. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-479 cod. pen., in quanto non sarebbe ammissibile il tentativo di un reato di pericolo, quale il falso ideologico. Ad avviso del ricorrente, gli atti anteriori alla c.d. editio falsi non avrebbero rilevanza giuridica e non potrebbero avere incidenza sulla pubblica fede. 7. Il motivo è infondato. Il ricorrente deduce che il delitto di falso in atto pubblico non ammette la punibilità del tentativo, in quanto reato istantaneo, che unico actu perficitur, e di pericolo. La censura non ha pregio in quanto anche delitti istantanei quali il furto o l'omicidio ammettono il tentativo punibile e la giurisprudenza ammette la punibilità del delitto di tentato falso in atto pubblico, nonostante la sua natura di reato di pericolo (ex plurimis: Sez. 6, n. 4169 del 13/02/1995, Ciccarone, Rv. 201259 - 01). Il ricorrente evoca, inoltre, a sostegno dei propri assunti,l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nella falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale, solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono integrare il tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno posto in essere dal privato, che può integrare un diverso autonomo reato. Questo principio è, tuttavia, affermato da alcune pronunce (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484; Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254060 - 01) in fattispecie in cui il pubblico ufficiale ha un ambito, temporale e giuridico, di delibazione, per verificare direttamente la correttezza della dichiarazione scritta ricevuta e determinarsi in ordine all'adozione dell'atto richiesto. Ritiene, tuttavia, il Collegio che questo orientamento non sia pertinente alla fattispecie accertata nel caso di specie, nella quale l'inserimento del campione falso nel macchinario deputato al drug-test avrebbe eliso ogni possibilità per l'agente medico di controllo e di diversa determinazione, in quanto il referto medico assevera il risultato strumentale dell'analisi svolta dal macchinario. Correttamente, dunque, i giudici di merito nel caso di specie hanno ritenuto che potesse costituire atto idoneo e diretto in modo non equivoco - e, dunque, idoneo a mettere in pericolo il bene della pubblica fede - all'emissione del provvedimento ideologicamente falso anche il conferimento di un campione di urine falso, in quanto non proveniente dalla Rossini, ancorché il materiale inserimento nel macchinario non sia riuscito solo per cause indipendenti dalla volontà degli imputati. 8. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 479 cod. pen. La condotta di falsità ideologica di cui all'art. 479 cod. pen. accertata dai giudici di merito avrebbe, infatti, dovuto essere più propriamente ascritta al delitto di falsità materiale di cui all'art. 477 cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], soggetto interno alla struttura militare di Caserta, non avrebbe indotto nessuno, ma si sarebbe reso protagonista del falso, avendo egli stesso, prodotto un documento contraffatto mediante la manomissione del macchinario deputato all'esecuzione del drug-test. 9. Il motivo è infondato. Per quanto accertato dalle sentenze di merito, il referto falso oggetto dell'imputazione è stato sottoscritto dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], responsabile del laboratorio di analisi del Poliambulatorio. La Corte di appello di Napoli, concordemente alle risultanze della sentenza di primo grado, ha, tuttavia, rilevato che l'esito del referto è stato alterato, attraverso un intervento sul macchinario, posto in essere dal Giove nella fase ultima dell'elaborazione, e che tale intervento ha di seguito indotto in errore il sottoscrittore del referto sul risultato, falsamente negativo, del drug-test. Avendo, pertanto, il Giove, per quanto risulta dalle sentenze di merito, alterato l'esito del risultato strumentale, approfittando dell'assenza del collega, ha indotto in errore il pubblico ufficiale deputato ad attestare l'esito del drug-test. [OSCURATO:PERSONA], dunque, secondo la concorde ricostruzione operata dalle sentenze di merito, ha alterato l'esito del drug-test identificato dal codice "0758201" (indicato a pag. 37 della sentenza impugnata) e non già del referto medico, che ha recepito tale esito, cui si riferisce il capo a). Corretta si rivela, pertanto, la qualificazione operata dalle sentenze di merito delle condotte contestate al capo 1) quale delitto di falso ideologico per induzione. 10. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 319 cod. pen. contestato al capo b), in quanto nella sentenza impugnata mancherebbe la dimostrazione di un accordo corruttivo. Il delitto di corruzione non sarebbe, invero, configurabile, in quanto [OSCURATO:PERSONA], non avendo fatto parte della catena di custodia del campione delle urine, sarebbe un pubblico ufficiale carente di potere funzionale; sarebbe, dunque, assente la qualifica pubblicistica necessaria per integrare il reato contestato. 11. Il motivo è inammissibile. Le censure svolte dalla ricorrente, infatti, lungi dal dimostrare la manifesta irragionevolezza della ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di merito pongono in essere una rilettura delle risultanze processuali di merito non consentita nel giudizio di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 dei 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente, inoltre, deduce apoditticamente la carenza della qualità di pubblico ufficiale del Giove senza, tuttavia, confrontarsi con le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. Rv.197497 - 01; Sez. 1, n. 309 del 22/11/1993, dep. 2014, n. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01). In particolare, la sentenza di primo grado alle pag. 47-49 diffusamente argomenta sul tema e qualifica il [OSCURATO:PERSONA], assistente addetto all'infermeria della [OSCURATO:PERSONA], come pubblico ufficiale in ragione della propria qualità di aiutante di sanità (ASA), delineata dal d.nn. 19 dicembre 1990 e dall'art. 6 del d.P.R. n. 255 del 1974, equiparabile a quello di infermiere generico; il Giove, peraltro nella specie, era «inserito nella catena di custodia relativa all'analisi della Rossini, in forza di uno specifico ordine impartito dal superiore gerarchico» (pag. 49 della sentenza di primo grado). Aspecifiche si rivelano anche le censure mosse dal ricorrente in ordine alla insussistenza del patto corruttivo, in quanto la sentenza di primo grado ha ritenuto dimostrato l'accordo sulla base delle risultanze delle intercettazioni (pag. 44-48 della sentenza di primo grado), dalle quali risulta la prospettazione dell'offerta di «un regalo» per remunerare il favore illecito ricevuto dalla Rossini, seguita dalla consegna di cocaina per un valore pari a 200 euro. La Corte di appello ha, inoltre, valorizzato sinergicamente le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le stesse dichiarazioni rese dal Santonastaso in sede di interrogatorio e i messaggi snns intercorsi tra la Rossini, il Santonastaso e il Belvedere. 12. Con il quinto motivo la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle censure svolte nell'atto di appello e, in particolare, non avrebbe riconosciuto l'uso personale per lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione e, comunque, l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza impugnata illogicamente non avrebbe riconosciuto l'uso di gruppo, in quanto la Rossini e il Santonastaso erano assuntori di sostanza stupefacente, convivevano e avevano una gestione comune delle risorse economiche. Ad avviso della ricorrente, anche in relazione a questa imputazione la Corte di appello di Napoli avrebbe erroneamente escluso l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 13. Questi motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione del loro oggetto, si rivelano fondati. 11 <ytio La sentenza della Corte di appello di Napoli non ha, infatti, motivato in ordine alle specifiche censure formulate nell'atto di appello relativamente alla qualificazione dei delitti contestati ai capi capi f) e o), riportandosi alle stautizioni della sentenza di primo grado in termini puramente assertivi ed apodittici. La Corte di appello di Napoli ha, inoltre, motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non già sulla base dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, bensì sulla base di una ritenuta stabilità e abitualità nello spaccio. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plurimis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 — 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno sancito che l'accertamento della lieve entità del fatto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione e, dunque, all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente) che all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». 14. Alla stregua di tali rilievi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 15. Deve, invece, essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione dei fatti contestati ai capi f) e o), e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti, per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nella parte restante il ricorso della Rossini deve, invece, essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione dei fatti contestati ai capi f) e o), e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti, per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 14510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris