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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06840/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36038/2019 R.G. proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] T OSI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VALENTINA CIVITELLIeFRANCESCA QUADRIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1081/2019 pubblicata il12/07/2019, R.G. n. 202/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.1081 del 12/7/2019 , la Corte d'appello di Milano , respingendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt.18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavorator e all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto;

2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore;

3. la parte ricorrente principale, il 3/11/2022, ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.” limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi;

4. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

5. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quinto motivo di ricorso in pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA]

1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v.

Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.nn. 36066 e 36108 del 2022);

2. con il quinto motivo di ricorso principale la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metusa fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro;

3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf.

Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);

4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione delcontenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019);

5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto ai primi quattro motivi mentre il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato.

L’esito della lite giustifica la compensazione di metà delle spese di lite che, nel resto, sono poste a carico della ricorrente soccombente quanto al quinto motivo non rinunciato e sono liquidate per l’intero nella misura indicata in dispositivo

6. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022;

7. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v.

Cass.

SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso;

7. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso.

Rigetta il quinto.

Condanna la società al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità liquidate per l’intero in € 2.500,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Compensa tra le parti la restante metà.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36038/2019 R.G. proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] T OSI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VALENTINA CIVITELLIeFRANCESCA QUADRIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1081/2019 pubblicata il12/07/2019, R.G. n. 202/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1081 del 12/7/2019 , la Corte d'appello di Milano , respingendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt.18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavorator e all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; 2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 3. la parte ricorrente principale, il 3/11/2022, ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.” limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; 4. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese; 5. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quinto motivo di ricorso in pubblica udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v. Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.nn. 36066 e 36108 del 2022); 2. con il quinto motivo di ricorso principale la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metusa fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro; 3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022); 4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione delcontenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto ai primi quattro motivi mentre il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato. L’esito della lite giustifica la compensazione di metà delle spese di lite che, nel resto, sono poste a carico della ricorrente soccombente quanto al quinto motivo non rinunciato e sono liquidate per l’intero nella misura indicata in dispositivo 6. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; 7. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso; 7. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. Rigetta il quinto. Condanna la società al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità liquidate per l’intero in € 2.500,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Compensa tra le parti la restante metà. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto