CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27674 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1438/19/2021, depositata in data 13 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6791/18/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato un maggior reddito ai fini Irpef, per l'anno 2006, scaturente dalla sua partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] e pubblicità s.r.l. in liquidazione di cui era socio unico; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello avendo l'Agenzia omesso di depositare la cartolina di ricevimento AR relativa alla notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto di appello a [OSCURATO:PERSONA] eseguita con plico raccomandato inviato il 16.1.2019; non essendosi costituito in giudizio l'appellato, ad avviso del giudice di appello, era rimasta incerta e non provata la rituale instaurazione del contraddittorio processuale. - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, avendo la CTR - a fronte della richiesta da parte dell'Ufficio di rinvio per produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello - dichiarato inammissibile l'appello senza illustrare le ragioni per le quali, anche sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio (elenco con apposizione del timbro delle poste da cui risultava la spedizione della raccomandata in questione), quella richiesta non poteva essere accolta. Il motivo è infondato.Premesso che «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); si è precisato che "è sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020). In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583); nella specie, la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello evidenziando la ragione giuridica di tale decisione stante la mancata prova del perfezionamento della notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto di gravame per non avere l'Ufficio prodotto la cartolina di ricevimento della relativa raccomandata AR, senza che possa imputarsi al giudice di appello, sotto il profilo della carenza motivazionale, l'avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17,18 53 del d.lgs. n. 546/92, 153, 180, 291 e 350 c.p.c.; 4, comma 3, 5, comma 3, della legge n. 890/82, e 24 Cost. per non avere la CTR - a fronte della regolare spedizione dell'atto di appello al difensore del contribuente- accolto l'istanza di rinvio, ancorché, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. (a seguito dell'abrogazione dell'art. 184b1s c.p.c. relativamente ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009), la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile possa ottenere la rimessione in termini per produrre il suddetto avviso; peraltro, ad avviso dell'Ufficio, il giudice di appello avrebbe potuto disporre- per l'ipotesi di mancato rinvenimento dell'avviso di ricevimento- la rinnovazione della notifica ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c. Il motivo è infondato. Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del gravame, è sufficiente che l'impugnante depositi la prova della consegna dell'atto all'agente notificatore, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione (Sez. U, Sentenza n. 11429 del 12/05/2010, Rv. 613037, in tema di ricorso per cassazione). Ne consegue, nel diritto vivente, l'affermazione che, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 19623 del 2015). Tuttavia, l'impugnante può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'alt 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso (Sez. 5, Sentenza n. 13923 del 24/06/2011, Rv. 617630). A seguito dell'abrogazione dell'art. 184bis c.p.c. la rimessione in termini può essere richiesta ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 19, della legge n. 69 del 2009) relativamente ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009. Secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982 (art. 6, comma 1), lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, però l'Amministrazione postale è tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile. Pertanto, nell'ipotesi di omessa produzione dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. Infatti, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011, Rv. 617526). Il tutto è emendabile unicamente offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso (Cass., sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv. 631571; n. 19623 del 2015). E' appunto tale prova che difetta nel caso di specie, osservandosi che nello stralcio dell'istanza riprodotto in ricorso ("il rapp. dell'Ufficio chiede termine per produrre avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello"), l'Agenzia delle entrate si è limitata a chiedere un mero rinvio per poter produrre la cartolina di ritorno della raccomandata postale regolarmente spedita. Si rileva che dall'istanza non risulta se, come e quando l'Agenzia delle entrate si sarebbe attivata nel richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento stesso. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimato il contribuente. 5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L,