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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 22602/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03;1954 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -s'ara ha concluso chiedendo 4a-- udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23.1.2017, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], relativo alla contestazione relativa all'annualità 2011, rideterminando la pena per le residue contestazioni di cui all'art. 483 c.p. per l'anno 2014 in mesi dieci di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 127 e 597 c.p.p., atteso che la sentenza impugnata, nel dichiarare la prescrizione della condotta riferibile all'anno 2011, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni in misura maggiore di quella del primo giudice, così riformando in pejus la pena nei confronti dell'imputato (dieci mesi invece di otto) pur in assenza di qualsivoglia impugnazione ad opera del P.M.; 2.2,con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt, 132 e 133 c.p., atteso che la Corte territoriale ha omesso di esplicitare il calcolo attraverso il quale è giunta alla determinazione della pena irrogata, individuando la pena base ed operando, poi, l'aumento per la continuazione.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per rideternninazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe la valutazione del secondo motivo.

1. Ed invero, correttamente il ricorrente rileva che con la sentenza di primo grado, per i tre episodi di cui all'art. 483 c.p. originariamente ascrittigli, era stata irrogata nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione- avvinti i reati dalla continuazione, con effettuazione della diminuzione per la scelta del rito - laddove con la sentenza impugnata, nonostante la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 483 c.p. commesso per l'annualità del 2011, è stata rideterminata la pena per le due residue imputazioni in mesi 10 di reclusione.

1.1. Tale determinazione della pena- in misura superiore a quella irrogata dal primo giudice- risulta effettuata in palese violazione del terzo comma dell'art. 597 c.p.p., secondo cui, quando l'appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità.

Viola, infatti, il divieto di "reformatio in pejus" la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 3, n.38084 del 23/06/2009,Rv. 244961), ma nella fattispecie, anzi, la aumenti.2.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso il 3.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente osa Pezzullo( ) ,() CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03;1954 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -s'ara ha concluso chiedendo 4a-- udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23.1.2017, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], relativo alla contestazione relativa all'annualità 2011, rideterminando la pena per le residue contestazioni di cui all'art. 483 c.p. per l'anno 2014 in mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 127 e 597 c.p.p., atteso che la sentenza impugnata, nel dichiarare la prescrizione della condotta riferibile all'anno 2011, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni in misura maggiore di quella del primo giudice, così riformando in pejus la pena nei confronti dell'imputato (dieci mesi invece di otto) pur in assenza di qualsivoglia impugnazione ad opera del P.M.; 2.2,con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento agli artt, 132 e 133 c.p., atteso che la Corte territoriale ha omesso di esplicitare il calcolo attraverso il quale è giunta alla determinazione della pena irrogata, individuando la pena base ed operando, poi, l'aumento per la continuazione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per rideternninazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe la valutazione del secondo motivo. 1. Ed invero, correttamente il ricorrente rileva che con la sentenza di primo grado, per i tre episodi di cui all'art. 483 c.p. originariamente ascrittigli, era stata irrogata nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione- avvinti i reati dalla continuazione, con effettuazione della diminuzione per la scelta del rito - laddove con la sentenza impugnata, nonostante la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 483 c.p. commesso per l'annualità del 2011, è stata rideterminata la pena per le due residue imputazioni in mesi 10 di reclusione. 1.1. Tale determinazione della pena- in misura superiore a quella irrogata dal primo giudice- risulta effettuata in palese violazione del terzo comma dell'art. 597 c.p.p., secondo cui, quando l'appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità. Viola, infatti, il divieto di "reformatio in pejus" la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 3, n.38084 del 23/06/2009,Rv. 244961), ma nella fattispecie, anzi, la aumenti.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 3.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente osa Pezzullo( ) ,() CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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