CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 45176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2012 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 maggio 2012 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico commesso il 18 ottobre 2009 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda. 2. A seguito dì restituzione nel termine per impugnare disposto dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 15 febbraio 2022, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, chiedendone l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Evidenza in particolare che sono affette da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., oltre alla notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza, le notifiche di tutti gli atti successivi all'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, a cominciare dal decreto di citazione a giudizio, perché anche esse eseguite con consegna al difensore di ufficio il quale, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento di restuzione nel termine, non aveva in concreto instaurato alcun rapporto con l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato per le ragioni esposte nel prosieguo. 1. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza divenuta irrevocabile, non più censurabile in sede di cognizione, non ha accolto l'istanza di rescissione del giudicato rilevando che detto istituto, applicabile nei procedimenti in cui sia proceduto in assenza del condannato ex art. 420-quater cod. proc. pen. per tutta la durata del processo, non poteva operare, anche tenuto conto della disciplina transitoria dettata dalla legge 20 aprile 2014 n. 67 e 11 agosto 2014 n. 118, nei confronti dell'odierno ricorrente, dichiarato contumace e non destinatario di decreto di irreperibilità. Ha, invece, accolto la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sul presupposto che la regolarità meramente formale delle notificazioni, eseguite presso il difensore di ufficio in qualità di domiciliatario senza che si fosse instaurato un effettivo rapporto fiduciario con l'imputato contumace, non garantiva la conoscenza del procedimento da parte di quest'ultimo. Il condannato, restituito nel termine, ha esercitato il diritto di impugnazione, proponendo ricorso per cassazione avvero la senetnza del Tribunale di Vercelli inappellabile perché avente ad oggetto una condanna a pena pecuniaria. 2. L'unico motivo dedotto non è fondato. Sostiene il ricorrente che le notifiche degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale e del giudizio (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione diretta a giudizio) siano nulle perché eseguite con modalità inidonee al conseguimento dello scopo. A sostengo evidenzia che il provvedimento di restituzione nel termine è stato emesso proprio in considerazione dell'impossibilità del condannato di acquisire una conoscenza effettiva del procedimento, stante la notificazione degli atti del procedimento e del processo soltanto al difensore di ufficio nella qualità di domiciliatario in assenza di un rapporto fiduciario. L'assunto non è corretto. Indipendentemente dal loro apprezzamento da parte del giudice dell'esecuzione quale elementi idonei a giustificare la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione previgente alla parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora applicabile, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis di tale ultima legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, nei confronti degli imputati, come [OSCURATO:PERSONA], già dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014), la notifica all'odierno ricorrente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notifica del decreto di citazione a giudizio non sono viziate da nullità. Secondo la normativa vigente al momento della loro esecuzione, una volta intervenuta l'elezione di domicilio anche presso il difensore di ufficio, le notifiche all'imputato, a mente dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., dovevano essere eseguite al domiciliatario, Né in senso contrario rileva l'introduzione nell'art. 162 cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma 24, della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 4-bis a tenore del quale "L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario" Tale disposizione avendo natura di norma processuale, si applica soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l'entrata in vigore della novella, cosicché seguitano ad essere legittime le notificazioni effettuate all'imputato nel domicilio eletto anteriormente alla citata legge presso il difensore d'ufficio, pur senza l'assenso di quest'ultimo (Sez. 1, n. 36008 del 03/07/2019, Paolino, Rv. 276814 - 01; Sez. 1, n. 52650 del 26/10/2018, Carrino, Rv. 274549 - 01). 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e tale epilogo comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp