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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 23204/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21280-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 470/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 14/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.21280/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17.4.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale d ella stessa sede , che aveva condannato l’Inps al pagamento di somme differenziali relative a pensione di reversibilità con incrementi ex articolo 4 legge 140 del 19 85 e perequazione della pensione superstiti coltivatori diretti SR.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il privato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 6 legge 638 del19 83 e 4 legge 140 del 19 85 per avere la corte territoriale trascurato l’assenza dei requisiti di legge nel riconoscimento della prestazione.

Il motivo è fondato, non essendosi attenuto il consulente d’ufficio officiato dalla corte territoriale (che le relative conclusioni ha poi recepito nella sentenza qui impugnata) ai criteri stabiliti dalla legge per il calcolo della prestazione.

Occorre premettere che questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015, Rv. 635392 -01) ha già chiarito che gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotta dall'art. 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo con riferimento all'importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare - in sostituzione del beneficio già introdotto dall'art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1980, n. 33 - una tutela alle posizioni di quei lavoratori che, pur in possesso di un'anzianità assicurativa superiore a settecentottanta contributi settimanali, avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo, per effetto della limitazione del diritto all'integrazione al minimo operata dall'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di superamento di determinate soglie di reddito.

Ne consegue che, qualora la somma del suddetto trattamento base e dell'importo spettante per la perequazione sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento.

Ciò posto, va osservato, con riferimento al caso di specie, che alla cessazione del regime di contitolarità tra i benefici del trattamento di reversibilità la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, ma operando un conteggio virtuale fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la pensione come se vi fosse stato da sempre un unico titolare e senza che possa quindi operare al contempo alcun meccanismo di cristallizzazione e conservazione dell’ultimo trattamento pensionistico goduto; quindi, la cessazione di contitolarità per successive esclusione di uno degli aventi diritto, come nel caso per decesso della contitolare madre avvenuto nel 19 99, comporta la riliquidazione della prestazione nei confronti del restante superstite in base ai criteri dettati dell’articolo 22 legge 903 del 1965, facendosi riferimento -conformemente all’insegnamento di sezione unite 8048 del 19 87 - alla data della morte del dante causa ed all’ammontare della pensione diretta spettante a questo, essendo tali elementi rilevanti ai fini della riliquidazione mediante ricalcolo ab origine al verificarsi del mutamento del gruppo dei contitolari.

Nel caso di specie, il trattamento di reversibilità calcolato all’origine sulla pensione diretta integrata al minimo a seguito del venir meno della contitolarità con la madre, non va a sua volta integrato, posto che in base al tenore letterale dell’articolo 4 comma 3 della legge 140 gli aumenti si applicano sull’importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo.

Dunque, gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotti dall’articolo 4 legge 140 del 19 85 vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al minimo con riferimento all’importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare una tutela alle posizioni dei lavoratori che - pur in possesso di anzianità assicurativa superiore a 780 contributi settimanali- avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo per effetto della limitazione del diritto all’integrazione al minimo operata dall’articolo 6 del decreto legge 463 de l 19 83 , convertito in legge 638 del 19 83 , in caso di superamento di determinate soglie di reddito.

Nel caso si tratta, infatti , di pretesa creditoria riferibile al periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina del 1983, come tale applicabile, anche se ai fini dell’ammontare del trattamento è necessario considerare il periodo precedente per individuare la base di calcolo, data dalla natura derivata e dipendente della prestazione considerata rispetto alla pensione diretta.

Non è configurabile, dunque , alcuna perdita dell’integrazione al minimo e quindi alcuna cristallizzazione, dovendo operare un ricalcolo ab origine con decorrenza però successiva all’ottobre 1983, essendo venuta meno la contitolarità con la madre solo nel 1999.

Pertanto l’applicazione degli aumenti medesimi sulla pensione integrata al minimo operata dalla corte territoriale contrasta con il tenore letterale della disposizione sopra detta; la corte d’appello ha applicato erroneamente coefficienti afferenti alle pensioni integrate al minimo, violandocosì il suddetto principio.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21280-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 470/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 14/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21280/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17.4.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale d ella stessa sede , che aveva condannato l’Inps al pagamento di somme differenziali relative a pensione di reversibilità con incrementi ex articolo 4 legge 140 del 19 85 e perequazione della pensione superstiti coltivatori diretti SR. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il privato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 6 legge 638 del19 83 e 4 legge 140 del 19 85 per avere la corte territoriale trascurato l’assenza dei requisiti di legge nel riconoscimento della prestazione. Il motivo è fondato, non essendosi attenuto il consulente d’ufficio officiato dalla corte territoriale (che le relative conclusioni ha poi recepito nella sentenza qui impugnata) ai criteri stabiliti dalla legge per il calcolo della prestazione. Occorre premettere che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015, Rv. 635392 -01) ha già chiarito che gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotta dall'art. 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo con riferimento all'importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare - in sostituzione del beneficio già introdotto dall'art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1980, n. 33 - una tutela alle posizioni di quei lavoratori che, pur in possesso di un'anzianità assicurativa superiore a settecentottanta contributi settimanali, avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo, per effetto della limitazione del diritto all'integrazione al minimo operata dall'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di superamento di determinate soglie di reddito. Ne consegue che, qualora la somma del suddetto trattamento base e dell'importo spettante per la perequazione sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento. Ciò posto, va osservato, con riferimento al caso di specie, che alla cessazione del regime di contitolarità tra i benefici del trattamento di reversibilità la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, ma operando un conteggio virtuale fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la pensione come se vi fosse stato da sempre un unico titolare e senza che possa quindi operare al contempo alcun meccanismo di cristallizzazione e conservazione dell’ultimo trattamento pensionistico goduto; quindi, la cessazione di contitolarità per successive esclusione di uno degli aventi diritto, come nel caso per decesso della contitolare madre avvenuto nel 19 99, comporta la riliquidazione della prestazione nei confronti del restante superstite in base ai criteri dettati dell’articolo 22 legge 903 del 1965, facendosi riferimento -conformemente all’insegnamento di sezione unite 8048 del 19 87 - alla data della morte del dante causa ed all’ammontare della pensione diretta spettante a questo, essendo tali elementi rilevanti ai fini della riliquidazione mediante ricalcolo ab origine al verificarsi del mutamento del gruppo dei contitolari. Nel caso di specie, il trattamento di reversibilità calcolato all’origine sulla pensione diretta integrata al minimo a seguito del venir meno della contitolarità con la madre, non va a sua volta integrato, posto che in base al tenore letterale dell’articolo 4 comma 3 della legge 140 gli aumenti si applicano sull’importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo. Dunque, gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotti dall’articolo 4 legge 140 del 19 85 vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al minimo con riferimento all’importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare una tutela alle posizioni dei lavoratori che - pur in possesso di anzianità assicurativa superiore a 780 contributi settimanali- avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo per effetto della limitazione del diritto all’integrazione al minimo operata dall’articolo 6 del decreto legge 463 de l 19 83 , convertito in legge 638 del 19 83 , in caso di superamento di determinate soglie di reddito. Nel caso si tratta, infatti , di pretesa creditoria riferibile al periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina del 1983, come tale applicabile, anche se ai fini dell’ammontare del trattamento è necessario considerare il periodo precedente per individuare la base di calcolo, data dalla natura derivata e dipendente della prestazione considerata rispetto alla pensione diretta. Non è configurabile, dunque , alcuna perdita dell’integrazione al minimo e quindi alcuna cristallizzazione, dovendo operare un ricalcolo ab origine con decorrenza però successiva all’ottobre 1983, essendo venuta meno la contitolarità con la madre solo nel 1999. Pertanto l’applicazione degli aumenti medesimi sulla pensione integrata al minimo operata dalla corte territoriale contrasta con il tenore letterale della disposizione sopra detta; la corte d’appello ha applicato erroneamente coefficienti afferenti alle pensioni integrate al minimo, violandocosì il suddetto principio. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente