CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 novembre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 336 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 336 cod. pen. e l'omessa e contraddittoria motivazione assolutoria, sottolineando che nel caso inesame il ricorrente ha minacciato l'agente di custodia per indurlo ad aprire la cella e a farlo uscire al di fuori dei limiti regolamentari. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'accoglimento del ricorso, ha osservato che la sentenza sembra aver confermato lo svolgimento della vicenda come contestato nel capo di imputazione, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso dall'assistente capo di polizia penitenziaria Russo l'apertura della camera detentiva e, a fronte del rifiuto, del tutto motivato, gli ha intimato di aprire la cella, altrimenti gli avrebbe «spaccato la faccia». Tuttavia, il Tribunale è incorso nei vizi denunciati allorché ha ritenuto penalmente irrilevante tale condotta, omettendo, così, di considerare che era volta ad ottenere l'apertura della cella, atto pacificamente contrario ai doveri dell'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 4/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv 287598; Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666; Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Marano, Rv. 225492). L'idoneità della minaccia deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324). Il dolo del delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale si risolve, dunque, nella coscienza e volontà di usare la violenza o la minaccia come mezzo per costringere il soggetto passivo a violare i propri doveri o a non adempierli. Il Tribunale, disattendendo tale costante ermeneusi della norma, pervenuto alla pronuncia assolutoria sulla base di una motivazione che, in parte, è contraddittoria, là dove perviene a tale conclusione sulla base di una ricostruzione fattuale conforme a quanto contestato nel capo di imputazione, e, dall'altro lato, a fronte di una minaccia seria ed idonea ad influire sulla volontà dell'agente, sulla base di una mera congettura, ne esclude l'idoneità a influenzare 2l'agente, ascrivendo detta minaccia non al fine di coartarne la volontà, ma al fine di avere un colloquio con l'educatrice (colloquio al quale l'imputato aveva precedentemente rinunciato). Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, in diversa persona fisica, con rinvio per nuovo giudizio sul solo capo relativo al reato di cui all'art. 336 cod. pen. P.Q.M. Annulla la senten P.Q.MIl Consigliere estensore I Presidente ripiccione 1,[OSCURATO:PERSONA]-,Cyr2Q [OSCURATO:PERSONA] 2026 FUN O [OSCURATO:PERSONA] o Dott. use mira Cirimele 3