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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1968

Cassazione n. 33274/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di ricettazione, detenzione e alterazione di arma comune da sparo, con l'irrogazione della pena di anni due, mesi cinque di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reati ascrittigli; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto in una generica protesta, priva dell'esplicitazione delle ragioni che sorreggono la censura, a sua volta contrapposta a un'adeguata e coerente motivazione fornita dal giudice del merito, anche in riferimento all'acquisita prova del dolo relativamente alle condotte antigiuridiche accertate; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di ricettazione, detenzione e alterazione di arma comune da sparo, con l'irrogazione della pena di anni due, mesi cinque di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reati ascrittigli; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto in una generica protesta, priva dell'esplicitazione delle ragioni che sorreggono la censura, a sua volta contrapposta a un'adeguata e coerente motivazione fornita dal giudice del merito, anche in riferimento all'acquisita prova del dolo relativamente alle condotte antigiuridiche accertate; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33274/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris