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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30321/2026

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to del 11/09/2025 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni del P.G. depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Bongiorno.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano, Quintasezione penale, decidendo in sede di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione,Quinta sezione penale, con la sentenza n. 1414 del 2024 - in parziale riforma deldecreto n. 4/20 emesso dal Tribunale di Varese nei confronti di AccarinoSalvatore, ha revocato la confisca dell’immobile sito in Cardano al [OSCURATO:PERSONA] (VA)censito al NCEU al foglio 10 part 7821 sub 13 cat.

C6 (acquistato nel 2008) edelle quote della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA], disponendone la restituzionea [OSCURATO:PERSONA], confermando la confisca in relazione alle unità immobiliarisituate nel medesimo Comune, alla via [OSCURATO:PERSONA], piano T-1- S1, di cui al fol.10,part. 7821, sub 25 e sub 26; nonché in relazione agli immobili della societàimmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione ValeriaCelentano, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10, comma 3, e24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto2010, n. 136) per l’inosservanza del principio di diritto affermato dalla decisionedi annullamento che aveva demandato al giudice del rinvio l’esame deglielementi fattuali idonei a dimostrare la titolarità effettiva dei beni in capo al terzointeressato e la sua capacità economica all’epoca dell’acquisto effettuato il 19novembre 2001, delle unità immobiliari, situate nel Comune di Cardano alCampo.Eccepisce altresì la violazione di legge per avere disposto la confisca delleunità immobiliari in assenza di motivazione in ordine al requisito della fittiziainterposizione del terzo interessato.Rileva la difesa che il decreto impugnato è incorso nel medesimo errore delladecisione annullata, disattendendo il principio di diritto stabilito nelle treprecedenti sentenze rescindenti con riguardo alla portata dell’onere diallegazione gravante sul terzo interessato.La difesa ricorda il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente apagina 5 ed evidenzia che la capacità economica del nucleo familiare compostoda [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], dopo la separazione diquest’ultima dal proposto [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 1992, si fonda su datireddituali incontestabili; infatti, la difesa deduce che è stato documentato che inepoca antecedente al 1997 [OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato un reddito pari a77.999, 37 euro, di cui 20.407, 25 quali redditi prodotti (come risultantedall’estratto previdenziale INPS allegato n. 19 della relazione di consulenza) eeuro 32.282, 55 quali assegni familiari dal 1992 al 1996 e euro 23.306,56 qualequota proveniente dalla vendita di due immobili effettuata nel 1983 e nel 1986;inoltre deduce che è stato documentato che [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 2001conseguì un reddito netto complessivamente pari a euro 50.971,20 cui siaggiunse quello della ricorrente per l’anno 2000, di euro 10.329,00 (risultantedalla relazione del consulente tecnico e richiamata dalla difesa nella memoriaprodotta in sede di giudizio di rinvio); rileva, dunque, che, pur non considerandole entrate finanziarie e le donazioni (comunque ricostruite dal consulente delladifesa), la ricorrente e la madre avevano accumulato alla data di acquistodell’immobile in Cardano (novembre 2001) disponibilità derivanti da redditonetto e dalle vendite indicate pari a 139.296,00.Tanto precisato la ricorrente ritiene erroneo il provvedimento impugnato ilquale, pur riconoscendo la validità di tali dati, ha ritenuto che non possanoessere recepiti in quanto si è giunti al loro calcolo tenendo presente i soli datipositivi, ovvero le entrate e non anche le uscite al costo della vita.Rileva la difesa che tale passaggio argomentativo tradisce la totaledisapplicazione del principio di diritto sancito nelle tre sentenze di annullamento,secondo cui grava sul terzo un onere di allegazione e non un onere probatorio.Osserva la difesa, peraltro, che il proprio consulente ha spiegato la capacitàdi accumulo di tali somme da parte del nucleo familiare, tenendo conto che laspesa per consumi prodotta da [OSCURATO:PERSONA] era sostenuta da SalvatoreAccarino dal 1971 (data del matrimonio) al 22 aprile 1992 (data dellaseparazione); da [OSCURATO:PERSONA], dal 1992 al 2000, il quale provvedeva almantenimento della compagna [OSCURATO:PERSONA] e della figlia di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA]; daCelentano [OSCURATO:PERSONA], dal 2000, che provvedeva al mantenimento della sorella Silviae della nipote [OSCURATO:PERSONA]; da [OSCURATO:PERSONA] dal 2000 sino al suo decessoavvenuto nel 2004.La difesa rileva che la validità di tale prospettazione – corroborata dalledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - è stata riconosciutaanche dalla sentenza di annullamento.Pertanto, nel ricorso si osserva che il provvedimento impugnato, nella partein cui ravvisa l’esistenza di una sproporzione patrimoniale perché non riconoscealcuna capacità di risparmio, si fonderebbe su una motivazione sostanzialmenteassente perché priva di coerenza e logicità, in quanto, pur ammettendo ilcontributo dello zio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], afferma che occorrevatener conto della spesa legata al costo della vita, senza però fornire un validoparametro economico.

Ne ha anzi indicato uno errato, quale è quello della spesamedia annuale di 33.000,00 relativa ad un nucleo di 3 persone, venendo quiinvece in rilievo un nucleo di due persone, la madre [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.Sarebbero, poi, apodittiche le argomentazioni del decreto impugnato pergiustificare la ricostruzione delle capacità economiche accumulate in epocaprecedente al 1997, in quanto ritenute relative ad introiti molto lontanidall’acquisto; sul punto la difesa rileva che la prima decisione di annullamentoprevedeva di dover prendere in considerazione anche somme derivate dallavendita di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi fratelli.Né sarebbe pertinente il richiamo alle dichiarazioni del teste Aspesi e albrogliaccio delle dichiarazioni captate sull’utenza di [OSCURATO:PERSONA], effettuato nelprovvedimento impugnato per smentire la ricostruzione difensiva, trattandosi diarco temporale del tutto sconnesso dagli anni precedenti all’acquistodell’immobile di Cardano al [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nel novembre 2001, atteso chel’intercettazione è del 2008 e le dichiarazioni dell’Aspesi si riferiscono a fatti del2006.In definitiva, secondo la difesa il decreto impugnato, nella parte in cui haconfermato la confisca dell’immobile acquistato nel 2001, viola nuovamente ilprincipio secondo cui spetta al terzo interessato un mero onere di allegazione;principio affermato dalle precedenti sentenze di annullamento e da altresentenze della Corte di cassazione.Conclude pertanto la ricorrente che è del tutto assente il requisito dellasproporzione, che ricorre nel caso di sussistenza di un incongruo squilibrio traguadagni e capitalizzazioni, attesa la piena coerenza tra la lecita capacitàeconomica di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispettivo pagato per l’acquisto delle unitàimmobiliari sopra indicate in data 19 novembre 2001, pari a euro 77.468,00,dalla quale discende la dimostrazione della titolarità effettiva del bene in capoalla stessa.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10,comma 3 e 24 cod. antimafia, per l’inosservanza del principio di diritto sancitodalla decisione di annullamento in ordine alla possibilità di sottoporre a confiscale parti dell’impresa immobiliare “[OSCURATO:SOCIETA]”, il cui acquisto risulta ricollegatoall’impiego di disponibilità di lecita provenienza.Eccepisce, altresì la violazione di legge per avere disposto la confisca degliimmobili presenti nel patrimonio della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] al momentodell’acquisito delle quote (anno 2004) e di parte di quelli acquistati nel corso del2005, in assenza di motivazione circa la fittizia interposizione nella loro titolarità,essendo risultato il loro acquisito riconducibile all’impiego di risorse di lecitaprovenienza.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

In data 29 aprile 2026, il difensore di fiducia ha depositato una memoriadi replica alle conclusioni del PG, ribadendo le argomentazioni a sostegno deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2.

Deve, in premessa, ricordarsi che la Quinta sezione della Corte diCassazione con la sentenza n. 1414 del 2024 ha annullato con rinvio il decretodel 9 maggio 2024 della Corte d’appello di Milano che, in sede di rinvio, avevarigettato l’appello della ricorrente, quale terza interessata nell’ambito delprocedimento di prevenzione a carico del padre, [OSCURATO:PERSONA].

Conriferimento agli immobili siti in Cardano al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dispostol’annullamento stabilendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare perquali ragioni il nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla madre nonavrebbe potuto vivere, nel periodo tra il 1992 e il 2000, con le somme dallestesse legittimamente dichiarate, risparmiando l’importo necessario peracquistare gli immobili di Cardano al [OSCURATO:PERSONA], oggetto di confisca, anche inconsiderazione del contributo almeno parziale, prestato dal convivente dellaSilvia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al mantenimento familiare.

Con riferimento,agli incrementi patrimoniali della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] a partiredall’anno 2005, anch’essi oggetto di confisca, in quanto asseritamente effettuatidalla ricorrente grazie alle risorse illecite provenienti dalla Getrimex (societàelvetica a sua volta riconducibile all’attività illecita del proposto), la Quintasezione aveva sollecitato il giudice del rinvio a chiarire se i proventi generatidall’impresa fossero o meno tutti riferibili ad un’attività delittuosa del proposto.A seguito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano ha adottato ildecreto impugnato con il quale ha revocato la confisca dell’immobile sito inCardano al [OSCURATO:PERSONA] (VA) censito al NCEU al foglio 10 part 7821 sub 13 cat C6 edelle quote della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA], disponendone la restituzionea [OSCURATO:PERSONA], confermando la confisca in relazione alle unità immobiliarisituate nel medesimo Comune, alla via [OSCURATO:PERSONA], piano: T -1- S1, di cui alfol.10, part. 7821, sub 25 e sub 26; nonché in relazione agli immobili dellasocietà immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]3.

Ciò precisato, in via preliminare giova ricordare che nel procedimento diprevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10 cod. antimafia, èammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio dellamotivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contestil'inesistenza o la mera apparenza. (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, P.g. inproc.

Pascali e altri, Rv. 256805 – 01).Inoltre, quanto ai limiti della legittimazione processuale dei terzi intestataridei beni oggetto di confisca, si è affermato il principio secondo il quale, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati aun terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità deibeni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto (Vedi: Sez.

U, n. 6203 del 1993,Rv.193743-01; Sez.

U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del1995, Rv. 202269-01; Sez.

U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez.

U, n. 20 del1996, Rv. 206169-01). (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300 - 01).

Deve, poi, richiamarsi il principio affermato specificamente inrelazione alla vicenda giudiziaria in trattazione da Sez. 5, n. 8984 del19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283979 - 02, secondo il quale in tema di misure diprevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittiziointestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio didimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti,non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché ilprimo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del benee impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa.Pertanto, è alla luce di tali principi che i motivi di ricorso devono essereesaminati.4.

Il primo motivo non è fondato.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Milano ha ricostruito irapporti economici e lavorativi tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il padre SalvatoreAccarino muovendo dal presupposto, ormai definitivo, della pericolosità sociale diquest’ultimo ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159 del 2011, riferita a un ampioarco temporale, che va dagli inizi degli anni Novanta al 2010, nel quale egli hasvolto in modo continuativo e organizzato attività di traffico illecito di rifiuti e diriciclaggio dei relativi proventi.

Ha evidenziato che i beni oggetto del giudiziorisultano intestati alla figlia [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante laseparazione dei genitori risalente al 1992 e il mutamento del cognome, hamantenuto con il padre stretti e persistenti rapporti economici e di collaborazioneproprio nel periodo delle attività illecite, come puntualmente ricostruito neldecreto impugnato, richiamato e fatto proprio dalla Corte di appello.In particolare, sono stati valorizzati gli esiti di un procedimento penale nelquale l’appellante è stata condannata in primo grado per violazioni ambientali,dal quale è emerso il suo ruolo nella gestione dei rapporti bancari e deiversamenti in nero in favore dei concorrenti nei reati del padre, nonché lemolteplici cointeressenze finanziarie, dimostrate da deleghe incrociate su conticorrenti, dall’operatività congiunta in banca e dall’affidamento fiduciario a unasocietà svizzera collegata a strutture societarie estere funzionali alle attivitàdell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò si aggiungono le conversazioni intercettate nel 2008, attinenti agliinteressi illeciti del proposto, nelle quali egli lamentava l’inefficienza della figlianegli incarichi amministrativi affidatile e il perdurante sostentamento economicodell’intero nucleo familiare, elementi confermati anche dalle dichiarazionitestimoniali che hanno attestato una collaborazione stabile e varie richieste diprestiti, anche per far fronte alle spese legali del padre.Rilievo significativo è inoltre attribuito alla ricostruzione delle operazioni sulconto svizzero denominato “Farabutto” sul quale, tra il 2005 e il 2009, sono statieffettuati versamenti in contanti per oltre 690.000 euro, anche alla presenza delpadre, del tutto incongrui rispetto alle capacità reddituali dell’appellante eritenuti riconducibili al riciclaggio dei proventi delle attività illecite.Tanto premesso, il decreto afferma che le censure difensive, incentrate sullamancata convivenza con il padre, sui contrasti emersi nelle intercettazioni esull’asserita autonomia economica della [OSCURATO:PERSONA], sono prive di decisività,poiché non idonee a scalfire la continuità dei rapporti economici e lavorativiaccertati né a superare la presunzione di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs.159/2011, pacificamente applicabile anche ai figli non conviventi; anzi, lelamentele dell’[OSCURATO:PERSONA] circa il proprio ruolo di sostegno economico della famigliasono valorizzate come ulteriore indizio della mancanza di una reale autonomiafinanziaria dell’appellante.Alla luce di tale premessa ricostruttiva, non si rileva il vizio denunciato lìdove la misura ablativa è confermata per gli immobili acquistati in Cardano alCampo nel 2001 perché la Corte di appello di Milano ha dato conto di un quadrodi palese sproporzione tra il prezzo sostenuto per l’acquisto e le effettive capacitàeconomiche dell’appellante tale da rendere riconducibili le somme impiegate alleillecite disponibilità del padre, [OSCURATO:PERSONA].La violazione di legge denunciata, ovvero l’assenza di motivazione in ordineal requisito della fittizia interposizione del terzo interessato, non sussiste a frontedelle puntuali argomentazioni esposte nel decreto impugnato.In particolare, il corrispettivo versato nel 2001, pari a oltre 77.000 euro epagato senza ricorso ad alcun finanziamento, risulta del tutto incompatibile con iredditi dichiarati dalle due donne, che in quell’anno erano estremamentemodesti: l’appellante percepiva poco più di 1.200 euro, mentre la madredisponeva di circa 20.000 euro annui, comprensivi anche dell’assegno dimantenimento, redditi che, già da soli, non risultavano sufficienti nemmeno acoprire le ordinarie spese di vita del nucleo familiare, stimate secondo iparametri ISTAT in oltre 30.000 euro annui.La Corte sottolinea come la situazione economica fosse ancora più fragilenegli anni precedenti, nei quali la madre aveva redditi assenti o saltuari el’appellante aveva percepito entrate significative solo nel 2000, sicché non erarealisticamente ipotizzabile una capacità di accumulo tale da consentirel’investimento immobiliare del 2001.A rafforzare tale conclusione vi è il rilievo che, negli anni immediatamenteprecedenti all’acquisto degli immobili di cui si discute, l’appellante aveva giàeffettuato altri importanti investimenti, tra cui l’acquisto di un immobile nel 1999(in [OSCURATO:PERSONA]) con un rilevante versamento in contanti e uninvestimento finanziario ([OSCURATO:PERSONA]) nel 2001, circostanze che rendevanoancora meno plausibile l’esistenza di ulteriori risparmi leciti disponibili.Le allegazioni della difesa, fondate sull’assunto che l’appellante e la madresarebbero state integralmente mantenute prima dal compagno della madre e poidallo zio, sono ritenute dalla Corte metodologicamente e fattualmenteinattendibili, perché basate su meri calcoli delle entrate ([OSCURATO:PERSONA] Celentano77.996,37 euro, in epoca antecedente al 1997 e tra il 1997 e il 2001 un redditonetto 50.971, 20; l’appellante un reddito di 10.329,00 nell’anno 2000), senzaalcuna considerazione delle spese di vita, e su un presupposto – l’assenza totaledi costi di sostentamento per quasi un decennio – giudicato contrario allacomune esperienza e smentito anche dalle risultanze istruttorie.In particolare, le dichiarazioni testimoniali e le intercettazioni mostranocome l’appellante versasse in realtà in difficoltà economiche e come lo stessoAccarino si lamentasse di dover continuare a mantenere i familiari, elementoincompatibile con l’immagine di una piena autonomia economica della figlia.Si osserva, in particolare, che la somma di euro 77.996,37 accumulata ante1997 è composta, secondo quanto esposto negli atti difensivi e richiamato dallaCorte, da tre voci principali: euro 25.306 derivanti da due vendite immobiliaririsalenti a molti anni prima, e precisamente: euro 14.202 da una vendita del1983; euro 11.104 da una vendita del 1986.

Al riguardo si rileva che in presenzadi redditi saltuari e per minimi importi deve escludersi che il ricavato possaessere stato accantonato per un ventennio fino al 2001, senza essere assorbitoper i consumi quotidiani; euro 32.282 provenienti dagli assegni di mantenimentoversati da [OSCURATO:PERSONA] alla ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] nel periodo1992–1996, che per la maggior parte di quegli anni costituivano l’unica entrataufficiale del nucleo familiare; euro

20. 407,00 corrispondenti ai redditi da lavoropercepiti da [OSCURATO:PERSONA] in sole sei annualità (1972, 1988, 1989, 1990, 1991e 1992), nell’ambito di un arco temporale ventennale caratterizzato per il restodall’assenza di redditi.La Corte, pertanto, evidenzia che tali somme di denaro, pur cumulate pergiungere alla cifra di 77.996,37 euro, sono inidonei a dimostrare una realecapacità di risparmio, poiché riferiti a periodi molto lontani dall’acquisto del 2001e, soprattutto, incompatibili con un contesto di redditi discontinui e di ordinarieesigenze di vita.Anche per il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, la Corte giunge a unavalutazione nettamente negativa circa la disponibilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ealla di lei madre di risorse lecite tali da giustificare l’acquisto degli immobili diCardano al [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione difensiva, in quel quinquennio SilviaCelentano avrebbe accumulato un reddito netto complessivo di circa 50.971euro, cui si sarebbe dovuto aggiungere il reddito lavorativo della figlia, pari a10.329 euro nell’anno 2000, così da dimostrare una sufficiente capacità dirisparmio.La ricostruzione difensiva non è condivisa dalla Corte sul rilievo che essa è ilrisultato di una mera sommatoria aritmetica delle entrate, del tutto avulsa dauna valutazione realistica della situazione economica complessiva.In primo luogo, viene evidenziato che anche nel periodo 1997–2001 i redditidella madre e della figlia erano modesti e discontinui e non idonei neppure acoprire le ordinarie esigenze di vita.

A fronte di entrate limitate, la spesa mediaannua per il sostentamento di un nucleo familiare di tre persone, secondo iparametri ISTAT richiamati nel decreto, era stimata in oltre 30.000 euro l’anno,sicché è del tutto irragionevole ipotizzare che tali redditi potessero tradursi in unsignificativo risparmio.La Corte sottolinea come, già sotto questo profilo, la capacità di accumuloipotizzata dalla difesa sia incompatibile con i dati oggettivi.Sul punto nel ricorso si evidenzia l’erroneo riferimento al sostentamento diun nucleo di tre persone anziché di due, elemento che nel complesso dei dativalutati dalla Corte non è significativo ai fini della prospettata incapacitàreddituale evidenziata nel provvedimento impugnato.Particolarmente critica è poi la valutazione dell’assunto difensivo secondocui, in quegli anni, l’appellante e la madre non avrebbero sostenuto alcuna spesadi vita, perché integralmente mantenute prima dal compagno della madre, AldoPaccagnini, e successivamente dallo zio [OSCURATO:PERSONA].La Corte, pur ritenendo plausibile che tali soggetti abbiano fornito uncontributo, anche significativo, al ménage domestico, tuttavia valuta del tuttoinverosimile che essi abbiano sostenuto da soli e integralmente tutte le spese peranni, consentendo alle due donne di conservare intatti i propri redditi e, anzi, dieffettuare investimenti immobiliari e finanziari, giudicando una tale simileevenienza contraria alla comune esperienza e, comunque, priva di riscontriconcreti.Sul punto, la Corte richiama le dichiarazioni testimoniali da cui emerge chel’appellante, in più occasioni, si trovava in gravi difficoltà economiche, tanto dachiedere aiuti in denaro - e da dover cedere a titolo di rimborso un orologio - perfar fronte alle proprie esigenze.

Inoltre, le intercettazioni successive, ma ritenuteindicative della reale situazione finanziaria della famiglia, mostrano come lostesso [OSCURATO:PERSONA] si lamentasse di dover continuare a mantenere ifamiliari, circostanza incompatibile con la rappresentazione di una condizioneeconomica solida e autonoma già nel periodo 1997–2001.La Corte evidenzia infine che, proprio negli anni immediatamente precedentie coevi all’acquisto del 2001, l’appellante aveva sostenuto altri rilevanti esborsi,quali l’acquisto di un immobile nel 1999, con un consistente pagamento incontanti e, nel 2001, un investimento finanziario di notevole importo.

Talioperazioni ad avviso della Corte assorbirono inevitabilmente le residue risorsedisponibili e rendono ancora meno plausibile l’esistenza di ulteriori risparmi lecitiutilizzabili per l’acquisto degli immobili di Cardano al [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, per il periodo 1997 – 2001, la Corte rileva che la ricostruzionedifensiva sopravvaluta la capacità di risparmio e postula un sostentamentoesterno totale e continuativo privo di riscontri attendibili, mentre anche in quelquinquennio né l’appellante né la madre disponevano di risorse lecite sufficienti eche, pertanto, l’acquisto immobiliare del 2001 non può essere spiegato se nondella misura ablativa.Il decreto impugnato conferma, dunque, la fittizietà dell’intestazione degliimmobili e, quindi, la legittimità della confisca, fondata non solo sullapresunzione ex art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 ma su un articolatocompendio probatorio che dimostra l’assenza di una reale capacità economicaindipendente dell’intestataria formale, pur a fronte delle allegazioni della difesa,non riscontrandosi il vizio denunciato alla luce dei principi della giurisprudenza diquesta Corte, in premessa enunciati.5.

Il secondo motivo è, invece, fondato.In parziale accoglimento delle istanze e delle allegazioni difensive, elimitatamente all’acquisto delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appelloha ritenuto «l’esborso non ingiustificato o comunque esente da profili di evidentesperequazione».

Ha, invece, ribadito le considerazioni del Tribunale di Varesesulla «manifesta sproporzione di tutti i successivi incrementi del patrimonioaziendale, operati dal 2005 in poi con capitali di importo evidentementeingiustificato rispetto alla situazione reddituale dell'appellante”.La decisione rescindente aveva statuito che, una volta dimostrata laprovenienza lecita degli importi per l’acquisto delle quote societarie, «ladecisione impugnata non avrebbe potuto sottoporre ad ablazione le partidell’impresa o quote di valore riferibili a tali apporti e avrebbe altresì dovutochiarire, rispetto ai proventi generati dall’impresa, se fossero o meno tuttiriferibili ad una attività delittuosa del proposto».Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è incorso nel vizio di violazionedi legge.Il provvedimento impugnato si è limitato a rilevare che la società habeneficiato tra il 2005 e il 2015 di finanziamenti non giustificati pari a423.527,00 e che «gli immobili intestati alla società, che sono stati sottoposti aconfisca con il decreto avversato, risultano tutti acquisiti dal 2005 in poimediante tali anomali finanziamenti, per cui la Corte non deve operare alcunintervento sul punto».La Corte di appello, così argomentando, è venuta meno all’accertamentodemandato dalla sentenza di annullamento, avendo omesso di verificare se ladocumentazione difensiva prodotta (in particolare, dalla consulenza tecnica deldott.

Pezzuto) giustificasse l’acquisto degli immobili oggetto di confisca, attesa laprovenienza lecita delle somme con le quali la società [OSCURATO:SOCIETA] avevaeffettuato le relative operazioni di acquisto.In particolare, essendo stato riconosciuto che l’esborso per l’acquisto dellequote sociali nel 2004 era giustificato e privo di sproporzione e, dunque, unavolta dimostrata la provenienza lecita delle somme impiegate per l’acquisto dellequote, la Corte di appello di Milano, per non incorrere nel vizio di violazione dilegge, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali sarebbe legittimosottoporre ad ablazione le parti dell’impresa, le quote sociali o i beni di valoreche risultavano direttamente riconducibili a tali apporti leciti.La Corte di appello avrebbe cioè dovuto valutare se il valore delle quoteacquistate nel 2004 rappresentasse già allora il valore del compendioimmobiliare di cui la società era titolare, composto da diversi immobili acquisitiprima dei finanziamenti ritenuti “anomali” e se dunque la titolarità di quei benirisultasse giustificata.Il decreto impugnato si è limitato a richiamare l’ammontare complessivo deifinanziamenti ingiustificati ricevuti dalla società tra il 2005 e il 2015, traendoneautomaticamente la sproporzione dell’intero patrimonio immobiliare, senzaverificare se e in che misura tali finanziamenti abbiano inciso sui singoli acquistiimmobiliari contestatie se la società abbia avuto disponibilità di liquidità lecita.In relazione a tale profilo, si impone pertanto l’annullamento del decretoimpugnato con rinvio per un nuovo giudizio.6.

Alla luce delle esposte considerazioni, il decreto impugnato va annullatolimitatamente alla confisca degli immobili intestati alla [OSCURATO:SOCIETA] con rinvioalla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca degli immobili intestatialla [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appellodi Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del 11/09/2025 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni del P.G. depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Bongiorno.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano, Quintasezione penale, decidendo in sede di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione,Quinta sezione penale, con la sentenza n. 1414 del 2024 - in parziale riforma deldecreto n. 4/20 emesso dal Tribunale di Varese nei confronti di AccarinoSalvatore, ha revocato la confisca dell’immobile sito in Cardano al [OSCURATO:PERSONA] (VA)censito al NCEU al foglio 10 part 7821 sub 13 cat. C6 (acquistato nel 2008) edelle quote della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA], disponendone la restituzionea [OSCURATO:PERSONA], confermando la confisca in relazione alle unità immobiliarisituate nel medesimo Comune, alla via [OSCURATO:PERSONA], piano T-1- S1, di cui al fol.10,part. 7821, sub 25 e sub 26; nonché in relazione agli immobili della societàimmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione ValeriaCelentano, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10, comma 3, e24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto2010, n. 136) per l’inosservanza del principio di diritto affermato dalla decisionedi annullamento che aveva demandato al giudice del rinvio l’esame deglielementi fattuali idonei a dimostrare la titolarità effettiva dei beni in capo al terzointeressato e la sua capacità economica all’epoca dell’acquisto effettuato il 19novembre 2001, delle unità immobiliari, situate nel Comune di Cardano alCampo.Eccepisce altresì la violazione di legge per avere disposto la confisca delleunità immobiliari in assenza di motivazione in ordine al requisito della fittiziainterposizione del terzo interessato.Rileva la difesa che il decreto impugnato è incorso nel medesimo errore delladecisione annullata, disattendendo il principio di diritto stabilito nelle treprecedenti sentenze rescindenti con riguardo alla portata dell’onere diallegazione gravante sul terzo interessato.La difesa ricorda il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente apagina 5 ed evidenzia che la capacità economica del nucleo familiare compostoda [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], dopo la separazione diquest’ultima dal proposto [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 1992, si fonda su datireddituali incontestabili; infatti, la difesa deduce che è stato documentato che inepoca antecedente al 1997 [OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato un reddito pari a77.999, 37 euro, di cui 20.407, 25 quali redditi prodotti (come risultantedall’estratto previdenziale INPS allegato n. 19 della relazione di consulenza) eeuro 32.282, 55 quali assegni familiari dal 1992 al 1996 e euro 23.306,56 qualequota proveniente dalla vendita di due immobili effettuata nel 1983 e nel 1986;inoltre deduce che è stato documentato che [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 2001conseguì un reddito netto complessivamente pari a euro 50.971,20 cui siaggiunse quello della ricorrente per l’anno 2000, di euro 10.329,00 (risultantedalla relazione del consulente tecnico e richiamata dalla difesa nella memoriaprodotta in sede di giudizio di rinvio); rileva, dunque, che, pur non considerandole entrate finanziarie e le donazioni (comunque ricostruite dal consulente delladifesa), la ricorrente e la madre avevano accumulato alla data di acquistodell’immobile in Cardano (novembre 2001) disponibilità derivanti da redditonetto e dalle vendite indicate pari a 139.296,00.Tanto precisato la ricorrente ritiene erroneo il provvedimento impugnato ilquale, pur riconoscendo la validità di tali dati, ha ritenuto che non possanoessere recepiti in quanto si è giunti al loro calcolo tenendo presente i soli datipositivi, ovvero le entrate e non anche le uscite al costo della vita.Rileva la difesa che tale passaggio argomentativo tradisce la totaledisapplicazione del principio di diritto sancito nelle tre sentenze di annullamento,secondo cui grava sul terzo un onere di allegazione e non un onere probatorio.Osserva la difesa, peraltro, che il proprio consulente ha spiegato la capacitàdi accumulo di tali somme da parte del nucleo familiare, tenendo conto che laspesa per consumi prodotta da [OSCURATO:PERSONA] era sostenuta da SalvatoreAccarino dal 1971 (data del matrimonio) al 22 aprile 1992 (data dellaseparazione); da [OSCURATO:PERSONA], dal 1992 al 2000, il quale provvedeva almantenimento della compagna [OSCURATO:PERSONA] e della figlia di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA]; daCelentano [OSCURATO:PERSONA], dal 2000, che provvedeva al mantenimento della sorella Silviae della nipote [OSCURATO:PERSONA]; da [OSCURATO:PERSONA] dal 2000 sino al suo decessoavvenuto nel 2004.La difesa rileva che la validità di tale prospettazione – corroborata dalledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - è stata riconosciutaanche dalla sentenza di annullamento.Pertanto, nel ricorso si osserva che il provvedimento impugnato, nella partein cui ravvisa l’esistenza di una sproporzione patrimoniale perché non riconoscealcuna capacità di risparmio, si fonderebbe su una motivazione sostanzialmenteassente perché priva di coerenza e logicità, in quanto, pur ammettendo ilcontributo dello zio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], afferma che occorrevatener conto della spesa legata al costo della vita, senza però fornire un validoparametro economico. Ne ha anzi indicato uno errato, quale è quello della spesamedia annuale di 33.000,00 relativa ad un nucleo di 3 persone, venendo quiinvece in rilievo un nucleo di due persone, la madre [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.Sarebbero, poi, apodittiche le argomentazioni del decreto impugnato pergiustificare la ricostruzione delle capacità economiche accumulate in epocaprecedente al 1997, in quanto ritenute relative ad introiti molto lontanidall’acquisto; sul punto la difesa rileva che la prima decisione di annullamentoprevedeva di dover prendere in considerazione anche somme derivate dallavendita di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi fratelli.Né sarebbe pertinente il richiamo alle dichiarazioni del teste Aspesi e albrogliaccio delle dichiarazioni captate sull’utenza di [OSCURATO:PERSONA], effettuato nelprovvedimento impugnato per smentire la ricostruzione difensiva, trattandosi diarco temporale del tutto sconnesso dagli anni precedenti all’acquistodell’immobile di Cardano al [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nel novembre 2001, atteso chel’intercettazione è del 2008 e le dichiarazioni dell’Aspesi si riferiscono a fatti del2006.In definitiva, secondo la difesa il decreto impugnato, nella parte in cui haconfermato la confisca dell’immobile acquistato nel 2001, viola nuovamente ilprincipio secondo cui spetta al terzo interessato un mero onere di allegazione;principio affermato dalle precedenti sentenze di annullamento e da altresentenze della Corte di cassazione.Conclude pertanto la ricorrente che è del tutto assente il requisito dellasproporzione, che ricorre nel caso di sussistenza di un incongruo squilibrio traguadagni e capitalizzazioni, attesa la piena coerenza tra la lecita capacitàeconomica di [OSCURATO:PERSONA] e il corrispettivo pagato per l’acquisto delle unitàimmobiliari sopra indicate in data 19 novembre 2001, pari a euro 77.468,00,dalla quale discende la dimostrazione della titolarità effettiva del bene in capoalla stessa.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10,comma 3 e 24 cod. antimafia, per l’inosservanza del principio di diritto sancitodalla decisione di annullamento in ordine alla possibilità di sottoporre a confiscale parti dell’impresa immobiliare “[OSCURATO:SOCIETA]”, il cui acquisto risulta ricollegatoall’impiego di disponibilità di lecita provenienza.Eccepisce, altresì la violazione di legge per avere disposto la confisca degliimmobili presenti nel patrimonio della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] al momentodell’acquisito delle quote (anno 2004) e di parte di quelli acquistati nel corso del2005, in assenza di motivazione circa la fittizia interposizione nella loro titolarità,essendo risultato il loro acquisito riconducibile all’impiego di risorse di lecitaprovenienza.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4. In data 29 aprile 2026, il difensore di fiducia ha depositato una memoriadi replica alle conclusioni del PG, ribadendo le argomentazioni a sostegno deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2. Deve, in premessa, ricordarsi che la Quinta sezione della Corte diCassazione con la sentenza n. 1414 del 2024 ha annullato con rinvio il decretodel 9 maggio 2024 della Corte d’appello di Milano che, in sede di rinvio, avevarigettato l’appello della ricorrente, quale terza interessata nell’ambito delprocedimento di prevenzione a carico del padre, [OSCURATO:PERSONA]. Conriferimento agli immobili siti in Cardano al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dispostol’annullamento stabilendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare perquali ragioni il nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla madre nonavrebbe potuto vivere, nel periodo tra il 1992 e il 2000, con le somme dallestesse legittimamente dichiarate, risparmiando l’importo necessario peracquistare gli immobili di Cardano al [OSCURATO:PERSONA], oggetto di confisca, anche inconsiderazione del contributo almeno parziale, prestato dal convivente dellaSilvia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], al mantenimento familiare. Con riferimento,agli incrementi patrimoniali della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] a partiredall’anno 2005, anch’essi oggetto di confisca, in quanto asseritamente effettuatidalla ricorrente grazie alle risorse illecite provenienti dalla Getrimex (societàelvetica a sua volta riconducibile all’attività illecita del proposto), la Quintasezione aveva sollecitato il giudice del rinvio a chiarire se i proventi generatidall’impresa fossero o meno tutti riferibili ad un’attività delittuosa del proposto.A seguito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano ha adottato ildecreto impugnato con il quale ha revocato la confisca dell’immobile sito inCardano al [OSCURATO:PERSONA] (VA) censito al NCEU al foglio 10 part 7821 sub 13 cat C6 edelle quote della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA], disponendone la restituzionea [OSCURATO:PERSONA], confermando la confisca in relazione alle unità immobiliarisituate nel medesimo Comune, alla via [OSCURATO:PERSONA], piano: T -1- S1, di cui alfol.10, part. 7821, sub 25 e sub 26; nonché in relazione agli immobili dellasocietà immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]3. Ciò precisato, in via preliminare giova ricordare che nel procedimento diprevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10 cod. antimafia, èammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio dellamotivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contestil'inesistenza o la mera apparenza. (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, P.g. inproc. Pascali e altri, Rv. 256805 – 01).Inoltre, quanto ai limiti della legittimazione processuale dei terzi intestataridei beni oggetto di confisca, si è affermato il principio secondo il quale, in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati aun terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità deibeni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993,Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del1996, Rv. 206169-01). (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300 - 01). Deve, poi, richiamarsi il principio affermato specificamente inrelazione alla vicenda giudiziaria in trattazione da Sez. 5, n. 8984 del19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283979 - 02, secondo il quale in tema di misure diprevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittiziointestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio didimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti,non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché ilprimo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del benee impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa.Pertanto, è alla luce di tali principi che i motivi di ricorso devono essereesaminati.4. Il primo motivo non è fondato.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Milano ha ricostruito irapporti economici e lavorativi tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il padre SalvatoreAccarino muovendo dal presupposto, ormai definitivo, della pericolosità sociale diquest’ultimo ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159 del 2011, riferita a un ampioarco temporale, che va dagli inizi degli anni Novanta al 2010, nel quale egli hasvolto in modo continuativo e organizzato attività di traffico illecito di rifiuti e diriciclaggio dei relativi proventi. Ha evidenziato che i beni oggetto del giudiziorisultano intestati alla figlia [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante laseparazione dei genitori risalente al 1992 e il mutamento del cognome, hamantenuto con il padre stretti e persistenti rapporti economici e di collaborazioneproprio nel periodo delle attività illecite, come puntualmente ricostruito neldecreto impugnato, richiamato e fatto proprio dalla Corte di appello.In particolare, sono stati valorizzati gli esiti di un procedimento penale nelquale l’appellante è stata condannata in primo grado per violazioni ambientali,dal quale è emerso il suo ruolo nella gestione dei rapporti bancari e deiversamenti in nero in favore dei concorrenti nei reati del padre, nonché lemolteplici cointeressenze finanziarie, dimostrate da deleghe incrociate su conticorrenti, dall’operatività congiunta in banca e dall’affidamento fiduciario a unasocietà svizzera collegata a strutture societarie estere funzionali alle attivitàdell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò si aggiungono le conversazioni intercettate nel 2008, attinenti agliinteressi illeciti del proposto, nelle quali egli lamentava l’inefficienza della figlianegli incarichi amministrativi affidatile e il perdurante sostentamento economicodell’intero nucleo familiare, elementi confermati anche dalle dichiarazionitestimoniali che hanno attestato una collaborazione stabile e varie richieste diprestiti, anche per far fronte alle spese legali del padre.Rilievo significativo è inoltre attribuito alla ricostruzione delle operazioni sulconto svizzero denominato “Farabutto” sul quale, tra il 2005 e il 2009, sono statieffettuati versamenti in contanti per oltre 690.000 euro, anche alla presenza delpadre, del tutto incongrui rispetto alle capacità reddituali dell’appellante eritenuti riconducibili al riciclaggio dei proventi delle attività illecite.Tanto premesso, il decreto afferma che le censure difensive, incentrate sullamancata convivenza con il padre, sui contrasti emersi nelle intercettazioni esull’asserita autonomia economica della [OSCURATO:PERSONA], sono prive di decisività,poiché non idonee a scalfire la continuità dei rapporti economici e lavorativiaccertati né a superare la presunzione di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs.159/2011, pacificamente applicabile anche ai figli non conviventi; anzi, lelamentele dell’[OSCURATO:PERSONA] circa il proprio ruolo di sostegno economico della famigliasono valorizzate come ulteriore indizio della mancanza di una reale autonomiafinanziaria dell’appellante.Alla luce di tale premessa ricostruttiva, non si rileva il vizio denunciato lìdove la misura ablativa è confermata per gli immobili acquistati in Cardano alCampo nel 2001 perché la Corte di appello di Milano ha dato conto di un quadrodi palese sproporzione tra il prezzo sostenuto per l’acquisto e le effettive capacitàeconomiche dell’appellante tale da rendere riconducibili le somme impiegate alleillecite disponibilità del padre, [OSCURATO:PERSONA].La violazione di legge denunciata, ovvero l’assenza di motivazione in ordineal requisito della fittizia interposizione del terzo interessato, non sussiste a frontedelle puntuali argomentazioni esposte nel decreto impugnato.In particolare, il corrispettivo versato nel 2001, pari a oltre 77.000 euro epagato senza ricorso ad alcun finanziamento, risulta del tutto incompatibile con iredditi dichiarati dalle due donne, che in quell’anno erano estremamentemodesti: l’appellante percepiva poco più di 1.200 euro, mentre la madredisponeva di circa 20.000 euro annui, comprensivi anche dell’assegno dimantenimento, redditi che, già da soli, non risultavano sufficienti nemmeno acoprire le ordinarie spese di vita del nucleo familiare, stimate secondo iparametri ISTAT in oltre 30.000 euro annui.La Corte sottolinea come la situazione economica fosse ancora più fragilenegli anni precedenti, nei quali la madre aveva redditi assenti o saltuari el’appellante aveva percepito entrate significative solo nel 2000, sicché non erarealisticamente ipotizzabile una capacità di accumulo tale da consentirel’investimento immobiliare del 2001.A rafforzare tale conclusione vi è il rilievo che, negli anni immediatamenteprecedenti all’acquisto degli immobili di cui si discute, l’appellante aveva giàeffettuato altri importanti investimenti, tra cui l’acquisto di un immobile nel 1999(in [OSCURATO:PERSONA]) con un rilevante versamento in contanti e uninvestimento finanziario ([OSCURATO:PERSONA]) nel 2001, circostanze che rendevanoancora meno plausibile l’esistenza di ulteriori risparmi leciti disponibili.Le allegazioni della difesa, fondate sull’assunto che l’appellante e la madresarebbero state integralmente mantenute prima dal compagno della madre e poidallo zio, sono ritenute dalla Corte metodologicamente e fattualmenteinattendibili, perché basate su meri calcoli delle entrate ([OSCURATO:PERSONA] Celentano77.996,37 euro, in epoca antecedente al 1997 e tra il 1997 e il 2001 un redditonetto 50.971, 20; l’appellante un reddito di 10.329,00 nell’anno 2000), senzaalcuna considerazione delle spese di vita, e su un presupposto – l’assenza totaledi costi di sostentamento per quasi un decennio – giudicato contrario allacomune esperienza e smentito anche dalle risultanze istruttorie.In particolare, le dichiarazioni testimoniali e le intercettazioni mostranocome l’appellante versasse in realtà in difficoltà economiche e come lo stessoAccarino si lamentasse di dover continuare a mantenere i familiari, elementoincompatibile con l’immagine di una piena autonomia economica della figlia.Si osserva, in particolare, che la somma di euro 77.996,37 accumulata ante1997 è composta, secondo quanto esposto negli atti difensivi e richiamato dallaCorte, da tre voci principali: euro 25.306 derivanti da due vendite immobiliaririsalenti a molti anni prima, e precisamente: euro 14.202 da una vendita del1983; euro 11.104 da una vendita del 1986. Al riguardo si rileva che in presenzadi redditi saltuari e per minimi importi deve escludersi che il ricavato possaessere stato accantonato per un ventennio fino al 2001, senza essere assorbitoper i consumi quotidiani; euro 32.282 provenienti dagli assegni di mantenimentoversati da [OSCURATO:PERSONA] alla ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] nel periodo1992–1996, che per la maggior parte di quegli anni costituivano l’unica entrataufficiale del nucleo familiare; euro 20. 407,00 corrispondenti ai redditi da lavoropercepiti da [OSCURATO:PERSONA] in sole sei annualità (1972, 1988, 1989, 1990, 1991e 1992), nell’ambito di un arco temporale ventennale caratterizzato per il restodall’assenza di redditi.La Corte, pertanto, evidenzia che tali somme di denaro, pur cumulate pergiungere alla cifra di 77.996,37 euro, sono inidonei a dimostrare una realecapacità di risparmio, poiché riferiti a periodi molto lontani dall’acquisto del 2001e, soprattutto, incompatibili con un contesto di redditi discontinui e di ordinarieesigenze di vita.Anche per il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, la Corte giunge a unavalutazione nettamente negativa circa la disponibilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ealla di lei madre di risorse lecite tali da giustificare l’acquisto degli immobili diCardano al [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione difensiva, in quel quinquennio SilviaCelentano avrebbe accumulato un reddito netto complessivo di circa 50.971euro, cui si sarebbe dovuto aggiungere il reddito lavorativo della figlia, pari a10.329 euro nell’anno 2000, così da dimostrare una sufficiente capacità dirisparmio.La ricostruzione difensiva non è condivisa dalla Corte sul rilievo che essa è ilrisultato di una mera sommatoria aritmetica delle entrate, del tutto avulsa dauna valutazione realistica della situazione economica complessiva.In primo luogo, viene evidenziato che anche nel periodo 1997–2001 i redditidella madre e della figlia erano modesti e discontinui e non idonei neppure acoprire le ordinarie esigenze di vita. A fronte di entrate limitate, la spesa mediaannua per il sostentamento di un nucleo familiare di tre persone, secondo iparametri ISTAT richiamati nel decreto, era stimata in oltre 30.000 euro l’anno,sicché è del tutto irragionevole ipotizzare che tali redditi potessero tradursi in unsignificativo risparmio.La Corte sottolinea come, già sotto questo profilo, la capacità di accumuloipotizzata dalla difesa sia incompatibile con i dati oggettivi.Sul punto nel ricorso si evidenzia l’erroneo riferimento al sostentamento diun nucleo di tre persone anziché di due, elemento che nel complesso dei dativalutati dalla Corte non è significativo ai fini della prospettata incapacitàreddituale evidenziata nel provvedimento impugnato.Particolarmente critica è poi la valutazione dell’assunto difensivo secondocui, in quegli anni, l’appellante e la madre non avrebbero sostenuto alcuna spesadi vita, perché integralmente mantenute prima dal compagno della madre, AldoPaccagnini, e successivamente dallo zio [OSCURATO:PERSONA].La Corte, pur ritenendo plausibile che tali soggetti abbiano fornito uncontributo, anche significativo, al ménage domestico, tuttavia valuta del tuttoinverosimile che essi abbiano sostenuto da soli e integralmente tutte le spese peranni, consentendo alle due donne di conservare intatti i propri redditi e, anzi, dieffettuare investimenti immobiliari e finanziari, giudicando una tale simileevenienza contraria alla comune esperienza e, comunque, priva di riscontriconcreti.Sul punto, la Corte richiama le dichiarazioni testimoniali da cui emerge chel’appellante, in più occasioni, si trovava in gravi difficoltà economiche, tanto dachiedere aiuti in denaro - e da dover cedere a titolo di rimborso un orologio - perfar fronte alle proprie esigenze. Inoltre, le intercettazioni successive, ma ritenuteindicative della reale situazione finanziaria della famiglia, mostrano come lostesso [OSCURATO:PERSONA] si lamentasse di dover continuare a mantenere ifamiliari, circostanza incompatibile con la rappresentazione di una condizioneeconomica solida e autonoma già nel periodo 1997–2001.La Corte evidenzia infine che, proprio negli anni immediatamente precedentie coevi all’acquisto del 2001, l’appellante aveva sostenuto altri rilevanti esborsi,quali l’acquisto di un immobile nel 1999, con un consistente pagamento incontanti e, nel 2001, un investimento finanziario di notevole importo. Talioperazioni ad avviso della Corte assorbirono inevitabilmente le residue risorsedisponibili e rendono ancora meno plausibile l’esistenza di ulteriori risparmi lecitiutilizzabili per l’acquisto degli immobili di Cardano al [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, per il periodo 1997 – 2001, la Corte rileva che la ricostruzionedifensiva sopravvaluta la capacità di risparmio e postula un sostentamentoesterno totale e continuativo privo di riscontri attendibili, mentre anche in quelquinquennio né l’appellante né la madre disponevano di risorse lecite sufficienti eche, pertanto, l’acquisto immobiliare del 2001 non può essere spiegato se nondella misura ablativa.Il decreto impugnato conferma, dunque, la fittizietà dell’intestazione degliimmobili e, quindi, la legittimità della confisca, fondata non solo sullapresunzione ex art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 ma su un articolatocompendio probatorio che dimostra l’assenza di una reale capacità economicaindipendente dell’intestataria formale, pur a fronte delle allegazioni della difesa,non riscontrandosi il vizio denunciato alla luce dei principi della giurisprudenza diquesta Corte, in premessa enunciati.5. Il secondo motivo è, invece, fondato.In parziale accoglimento delle istanze e delle allegazioni difensive, elimitatamente all’acquisto delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appelloha ritenuto «l’esborso non ingiustificato o comunque esente da profili di evidentesperequazione». Ha, invece, ribadito le considerazioni del Tribunale di Varesesulla «manifesta sproporzione di tutti i successivi incrementi del patrimonioaziendale, operati dal 2005 in poi con capitali di importo evidentementeingiustificato rispetto alla situazione reddituale dell'appellante”.La decisione rescindente aveva statuito che, una volta dimostrata laprovenienza lecita degli importi per l’acquisto delle quote societarie, «ladecisione impugnata non avrebbe potuto sottoporre ad ablazione le partidell’impresa o quote di valore riferibili a tali apporti e avrebbe altresì dovutochiarire, rispetto ai proventi generati dall’impresa, se fossero o meno tuttiriferibili ad una attività delittuosa del proposto».Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è incorso nel vizio di violazionedi legge.Il provvedimento impugnato si è limitato a rilevare che la società habeneficiato tra il 2005 e il 2015 di finanziamenti non giustificati pari a423.527,00 e che «gli immobili intestati alla società, che sono stati sottoposti aconfisca con il decreto avversato, risultano tutti acquisiti dal 2005 in poimediante tali anomali finanziamenti, per cui la Corte non deve operare alcunintervento sul punto».La Corte di appello, così argomentando, è venuta meno all’accertamentodemandato dalla sentenza di annullamento, avendo omesso di verificare se ladocumentazione difensiva prodotta (in particolare, dalla consulenza tecnica deldott. Pezzuto) giustificasse l’acquisto degli immobili oggetto di confisca, attesa laprovenienza lecita delle somme con le quali la società [OSCURATO:SOCIETA] avevaeffettuato le relative operazioni di acquisto.In particolare, essendo stato riconosciuto che l’esborso per l’acquisto dellequote sociali nel 2004 era giustificato e privo di sproporzione e, dunque, unavolta dimostrata la provenienza lecita delle somme impiegate per l’acquisto dellequote, la Corte di appello di Milano, per non incorrere nel vizio di violazione dilegge, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali sarebbe legittimosottoporre ad ablazione le parti dell’impresa, le quote sociali o i beni di valoreche risultavano direttamente riconducibili a tali apporti leciti.La Corte di appello avrebbe cioè dovuto valutare se il valore delle quoteacquistate nel 2004 rappresentasse già allora il valore del compendioimmobiliare di cui la società era titolare, composto da diversi immobili acquisitiprima dei finanziamenti ritenuti “anomali” e se dunque la titolarità di quei benirisultasse giustificata.Il decreto impugnato si è limitato a richiamare l’ammontare complessivo deifinanziamenti ingiustificati ricevuti dalla società tra il 2005 e il 2015, traendoneautomaticamente la sproporzione dell’intero patrimonio immobiliare, senzaverificare se e in che misura tali finanziamenti abbiano inciso sui singoli acquistiimmobiliari contestatie se la società abbia avuto disponibilità di liquidità lecita.In relazione a tale profilo, si impone pertanto l’annullamento del decretoimpugnato con rinvio per un nuovo giudizio.6. Alla luce delle esposte considerazioni, il decreto impugnato va annullatolimitatamente alla confisca degli immobili intestati alla [OSCURATO:SOCIETA] con rinvioalla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca degli immobili intestatialla [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appellodi Milano. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris