CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 27384/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2916-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) SANASI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 567/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2019; à udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza n. 567 del 2019, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza n. 3590 del 2016 pronunziata dal locale Tribunale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle retribuzioni a lei spettanti per alcuni mesi dell'anno 2009, oltre alla 14° ed al 'FFR; in particolare, la Corte ha ritenuto di non condividere l'iter motivazionale del giudice di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto a percepire le retribuzioni spettanti per i mesi in ordine ai quali non era stata fornita, in assenza di quietanza, la prova dell'avvenuto pagamento, avendo parte ricorrente dedotto l'inesatto adempimento e non avendo, invece, il datore di lavoro offerto la prova contraria; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi; o, v, la parteoFfritrgc=tetate- è rimasta intimata; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle norme in materia di valutazione della prova e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo dell'art. 360 comma 1 Ric. 2020 n. 02916 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- un. 3 e 5 cod. proc. civ., con riferimento al compendio probatorio circa le pretese spettanze retributive; con il secondo motivo si allega ancora la violazione delle norme in materia di valutazione della prova e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sui) 3pecie di lesione dell'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. con riguardo alla quantificazione delle somme dovute la violazione; entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono inammissibili; essi sono, infatti, innanzitutto formulati in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008); giova evidenziare, al riguardo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso issetto delle spettanze retributive della '- , che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. h), del DI, 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è Ric. 2020 n. 02916 sez. ML - ud. 04-05-2021 -3- e stato oggetto di discussione tra le parti", , al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto) dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito) essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 clel 2017); d'altro canto, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli arti. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti c la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; quanto al vulmrs dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ•, le dog,lianze prospettate mirano, in realtà, ad ottenere una rivalutazione in fatto della vicenda pur veicolando le censure attraverso la violazione di legge (si veda, sul punto, SU 34776 del 2019); Ric. 2020 n. 02916 sez. ML - ud. 04-05-2021 -4- il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese essendo la parte rimasta intimata; sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13 PQM I ,a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calo' del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13. Così deciso nel