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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33122/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la quantificazione della pena nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla contestata recidiva (in accoglimento del motivo di appello), sono state applicate non nella massima estensione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere giustificata una minore incidenza delle richieste e concesse circostanze, valorizzando, a tal fine, la personalità del ricorrente, il quantitativo non modico della sostanza stupefacente e la sua variegata quantità; rilevato che analogo limite sussiste in relazione al secondo motivo, avendo la decisione evidenziato come i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell'unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen. (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la quantificazione della pena nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla contestata recidiva (in accoglimento del motivo di appello), sono state applicate non nella massima estensione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere giustificata una minore incidenza delle richieste e concesse circostanze, valorizzando, a tal fine, la personalità del ricorrente, il quantitativo non modico della sostanza stupefacente e la sua variegata quantità; rilevato che analogo limite sussiste in relazione al secondo motivo, avendo la decisione evidenziato come i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell'unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen. (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 33122/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris