CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10252/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 20733/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20733/2024 R.G., propostoA.L.E.R. Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindacopro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimentoin virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9ottobre 2024, n. 181, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, ove elettivamente domiciliatoNumero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 19 febbraio 2024, n.550/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’ A.L.E.R. Milano ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia il 19 febbraio 2024, n.550/1/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 38205 del 7giugno 2022 da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI),per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2017,con riguardo agli immobili del patrimonio di edilizia residenzialepubblica da essa posseduti nel territorio comunale, a causa deldisconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha rigettato l’appelloproposto dall’A.L.E.R. Milano nei confronti del Comune diPeschiera Borromeo (MI) avverso la sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il 20febbraio 2023, n. 568/17/2023, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuenteNumero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026con limitato riguardo alle sanzioni amministrative - sulpresupposto che l’avviso di accertamento prescindessedall’osservanza del contraddittorio preventivo, che gli immobilifossero privi dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008 e chele sanzioni amministrative non potessero essere escluse perl’insussistenza di incertezza normativa oggettiva.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) ha resistito concontroricorso.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice delgravame la regolarità dell’avviso di accertamento, nonostantela palese carenza di adeguata motivazione.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo la motivazione della sentenza impugnata: «Nellafattispecie il provvedimento emesso dal Comune – comeaffermato dalla Corte di Cassazione - indica gli elementi idoneialla comprensione della ragioni della pretesa: a) nelfrontespizio riporta tutti gli estremi degli atti normativiapplicabili; b) nelle tabelle dettaglia in particolare l’impostadovuta, il metodo di calcolo di imposta sanzioni ed interessi, gliimmobili interessati, il periodo di riferimento; c) contiene tuttigli elementi che consentono di individuare la pretesa tributariae, da qui, la possibilità di contrastare una eventuale pretesaritenuta illegittima».Tale argomentazione è coerente con la giurisprudenza costantedi questa Corte, secondo cui secondo cui l'obbligoNumero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026motivazionale dell'avviso di accertamento in materiadi ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche perl’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diessa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez. Trib., 26 marzo2026, n. 7316).Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico eriassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficierilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile edell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenutonel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Numero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026Trib., 9 marzo 2025, n. 6259; Cass., Sez. Trib., 26 marzo2026, n. 7316).2.3 Tuttavia, un recente arresto di questa Corte haspecificamente sancito che, in tema di IMU, è nullo ex art. 7,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso diaccertamento privo di specifica motivazione sul contestualediniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” ex art.13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della legge27 dicembre 2013, n. 147), non rilevando che la dichiarazionedell'ente contribuente per l'anno di riferimento si limiti,30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo“Esenzioni” per ciascun immobile, in quanto, per un verso, ilcontribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizioesclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica- sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale èunivocamente riferibile al regime dei c.d. “alloggi sociali” -; peraltro verso, l'ente impositore preposto alla gestione deglialloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevoleaccesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioniin locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprioterritorio (in termini: Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n.27020 – vedansi anche, con diverso esito: Cass., Sez. Trib., 2aprile 2026, nn. 8241 e 8246).Nella specie, per quanto la contribuente abbia allegato ladichiarazione IMU al ricorso originario (richiamandolo in questasede), tale accertamento è completamente mancato da partedel giudice di appello.Numero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione del principio generale del contraddittoriopreventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato negato dal giudice del gravame cheincombeva sull’ente impositore l’obbligo di attuare ilcontraddittorio con la contribuente prima dell’emissionedell’avviso di accertamento.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Anche alla luce dell’esegesi proposta dal giudice delle leggi(Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), si osserva che l'obbligogenerale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per ic.d. “tributi armonizzati”, mentre per i c.d. “tributi nonarmonizzati” occorre una specifica previsione normativa.Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come l’IRPEF,l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributilocali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurareil contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste pergli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone laquestione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio dicui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212;tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" comel’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che facciavalere il mancato rispetto di detto termine è in ogni casoonerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbepotuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra letante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez.6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020,n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177;Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib.,4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024,Numero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 6094; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818; Cass.,Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez. Un., 25 luglio2025, n. 21271).Viceversa, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verificanei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione exante in merito al rispetto del contraddittorio operata dallegislatore, attraverso la previsione di nullità dell'attoimpositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già,a monte, assorbe la “prova di resistenza”, senza distingueretra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30marzo 2021, n. 8718; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021,n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass.,Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n.15522).3.3 Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d.“tributi armonizzati”, in assenza di una specifica previsionedella disciplina nazionale, non può affermarsi l’esistenza di unobbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possainvalidare l’atto impositivo. Né quest’ultimo è stato precedutoda una verifica fiscale con accesso presso la sede dellacontribuente, rispetto alla verbalizzazione delle cui risultanzesi ponesse l’esigenza di tutelare l’esercizio del diritto di difesamediante la comunicazione di osservazioni e richieste darimettersi alla valutazione dell’ente impositore.3.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamenteuniformata a tale principio, argomentando che: « Anche ilsecondo motivo di impugnativa – relativo all’omessocontraddittorio preventivo – è infondato; infatti attualmenteNumero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026nell’ordinamento positivo vigente non esiste una norma, dicarattere generale, che prevede l’obbligo di contraddittoriopreventivo. Le varie disposizioni menzionate da ALERnell’appello sono riferite a singole ipotesi, disciplinatespecificamente dal legislatore per le fattispecie nelle quali lacollaborazione del contribuente viene ritenuta utile al fine delraggiungimento di un corretto livello di imposizione (vedasi adesempio “la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”di cui all’art. 10-bis della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212); pertanto,dalla sopra citata norma (come da tutte le altre menzionatedalla ricorrente) non può essere ricavato un principio chepreveda un obbligo generalizzato del contraddittoriopreventivo».4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenutodal giudice di secondo grado che l’esclusione prevista perl’“alloggio sociale” sia subordinata al possesso in capoall’immobile di requisiti non caratterizzanti gli “alloggi sociali”secondo la definizione datane dal d.m. 22 aprile 2008.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente affermatodal giudice di secondo grado l’assoggettamento a imposizionedegli immobili di edilizia residenziale pubblica in proprietàdell’A.L.E.R. Milano, sul presupposto che l’esclusione previstaNumero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026per l’“alloggio sociale” sia subordinata all’effettivaassegnazione nel periodo dell’immobile.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 13, comma 2, lett. b),del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’oneredi provare la sussistenza dei requisiti enunciati dall’art. 2,comma 7, del d.m. 22 aprile 2008 gravasse a carico dellacontribuente, confermando, in ragione del suo mancatoadempimento, l’assoggettamento a imposizione degli immobilidi edilizia residenziale pubblica in proprietà dell’A.L.E.R.Milano.6. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, risultandone superfluo edultroneo lo scrutinio.7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’infondatezza delsecondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorsopuò trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo edichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,Numero registro generale 20733/2024Numero sezionale 2752/2026Numero di raccolta generale 10252/2026Data pubblicazione 20/04/2026in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]