Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45624/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]: il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: ,tavvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa il 20 dicembre 2016, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], liquidatore, dal delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA], amministratore, da uno degli addebiti; ha confermato nel resto il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti determinazioni in ordine al trattamento sanzionai:orio.

In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (artt. 216, comma primo n. 1, 223, comma primo e 236, comma secondo n. 1 legge fall.) nella veste di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito SG), ammessa a concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Roma di data 22 marzo 2012.

In particolare, la Corte di appello ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado in ordine alla natura distrattiva di finanziamenti effettuati a favore della società controllante [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno 2011, quando entrambe le società versavano in stato conclamato di crisi, per complessivi euro 2,574.547; nonché di finanziamenti per euro 536.977 a favore della società controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SR).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla distrazione di risorse a favore della controllata SR.

Secondo il ricorrente, la Corte ha travisato il contenuto di alcuni decisivi allegati alla consulenza tecnica di parte (gli allegati 10, 11A, 11B e 11C), giungendo alla frettolosa conclusione di ritenere distratto il denaro uscito dalle casse sociali di SG, senza considerare invece che dalle prove raccolte emergerebbe l'integrale recupero della somma oggetto di finanziamento.

Il giudice delegato avrebbe infatti autorizzato l'operazione consistente nell'acquisto, da parte di una società terza (Hydrosaniterm), della partecipazione di SG in SR, il cui prezzo comprendeva il residuo finanziamento di SG oggetto di rinuncia.

Inoltre, Hydrosaniterm avrebbe pagato la quota di finanziamento non rinunciato.

Dal partitario allegato sub 11 A alla consulenza tecnica di parte si evincerebbe, dunque, l'avvenuto pagamento dell'intero importo di 560.000 euro circa, subito dopo l'autorizzazione data dal giudice delegato alla complessiva operazione in data 18 novembre 2013.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla distrazione delle somme erogate alla società controllante [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello si sarebbe fermata al mero dato contabile, senza considerare le reali dinamiche economiche sottostanti la formazione del credito di SG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sotto questo profilo la Corte territoriale non avrebbe risposto ai rilievi formulati nell'atto di appello, laddove si era evidenziato che il credito derivava in parte da operazioni commerciali da sempre intercorse tra le due società ed in parte da insoluti di debitori della [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli erano stati anticipati dalla SG.

Sarebbe riduttivo (e comunque sul punto mancherebbe la motivazione) considerare solo i rapporti lato sensu finanziari, senza tener conto anche di quelli realmente commerciali (derivanti da vendite di merci); in ogni caso, anche i rapporti finanziari sarebbero sempre stati reciproci e c:on alterni esiti.

SO e [OSCURATO:PERSONA] operavano entrambe nel settore edilizio, con attività tra loro contigue: [OSCURATO:PERSONA] era cliente di SG (rappresentando le vendite in suo favore circa il 20% del fatturato di SO) e i finanziamenti che la controllata erogava alla controllante avvenivano previa prestazione di idonea garanzia da parte dei clienti di [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli venivano contestualmente ceduti.

Le operazioni, nel momento in cui venivano compiute, erano conformi all'interesse di entrambe le società, e solo eventi imprevedibili hanno comportato l'inadempimento dei clienti di [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli sono ritornati insoluti.

Si sarebbero realizzati, comunque, vantaggi compensativi di gruppo.

In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi l'imputato rappresentato non già un fatto negativo ai danni dei creditori, bensì il fatto positivo di procurare agli stessi un vantaggio.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello riqualificato il delitto di bancarotta fraucolenta patrimoniale nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice.

In assenza della prova del dolo della bancarotta fraudolenta, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare le condotte ascritte, tutt'al più, come operazioni manifestamente imprudenti, perché tali da comportare un rischio sproporzionato rispetto alle possibilità di successo delle operazioni congegnate.

Il ricorrente denuncia pure, sul punto, illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha stigmatizzato una tenuta della contabilità confusa, ancorché non concretizzatasi nella formulazione dell'acc:usa di bancarotta documentale (semplice), e ciò in contrasto con la normativa che subordina l'ammissione al concordato preventivo all'asseverazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (art. 161 legge fall.).2.4.

Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare gli elementi positivamente valorizzabili che lo stesso imputato aveva elencato nell'atto di appello (cause del dissesto; mancato riscontro della destinazione delle risorse aziendali a proprio tornaconto personale; scarsa gravità del dolo; storia imprenditoriale dell'imputato; incensuratezza).

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del ricorrente.

Il Procuratore generale ha richiamato la requisitoria scritta, nella quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è reiterativo di censure proposte nel primo motivo di appello (cfr. par.

1.1. a pagg. 4-5 della sentenza di appello, ove il mol:ivo è correttamente riepilogato), cui la Corte territoriale ha fornito risposta tutt'altro che manifestamente illogica nel paragrafo 5 della motivazione (pagg. 10-11).

Da essa può anzitutto escludersi che vi sia stato il denunciato travisamento della prova, vuoi sotto il profilo della mancata valutazione di una prova decisiva (c.d. travisamento per omissione), vuoi sotto il profilo dell'erronea ricostruzione del "significante" (c.d. travisamento delle risultanze probatorie).

Infatti, le premesse del ragionamento compiuto dalla Corte territoriale per respingere il motivo di appello oggi riprodotto nel ricorso per cassazione sono esattamente in linea con la ricostruzione fatta propria dal ricorrente.

La Corte di appello ha premesso che, secondo la tesi difensiva, SR sarebbe una società di scopo, costituita da SG ed interamente da questa posseduta, creata solo per salvaguardare la continuità aziendale attraverso la temporanea conduzione in affitto della propria azienda in funzione del concordato preventivo ed in vista della successiva cessione, da realizzare nell'ambito del concordato, in favore della diversa società [OSCURATO:SOCIETA].

Ha aggiunto la Corte che il piano è stato attuato e che su autorizzazione del giudice delegato la [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato l'azienda della SG e la partecipazione di questa nella SR, impegnandosi a corrispondere il valore residuo del debito di finanziamento di SR nei confronti di SG per circa 210.000 euro e il prezzo della partecipazione di SG in SR, fissato in 360.000 euro proprio tenendo conto della quota di credito di finanziamento verso SR cui SG aveva rinunciato (quota che è stata dunque portata ad incremento del valore della partecipazione): cfr. pag. 10 della sentenza di secondo grado.

La Corte di appello ha dunque attribuito alle prove il medesimo "significante" che vi attribuisce il ricorrente.

Nondimeno, ha ritenuto integrata la bancarotta per distrazione, considerando che i finanziamenti sono stati erogati da SG a SR, in un momento molto antecedente rispetto all'ammissione del concordato, privando così i propri creditori della garanzia patrimoniale e, contemporaneamente, perdendo anche la gestione dell'attività produttiva e della possibilità d ricavare utili (pag. 11).

Le vicende successive, dipese dall'accettazione da parte dei creditori del piano proposto, ancorché non in grado di soddisfarli integralmente, non mutano i termini della questione e non consentono comunque di considerare, con valutazione ex ante, la sussistenza dei dedotti vantaggi compensativi, che peraltro devono riguardare i rapporti tra società del gruppo e non, come nel caso, società terze quali la [OSCURATO:SOCIETA].

In ogni caso, la pretesa del ricorrente non coglie nel segno.

Egli infatti ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente sottovalutato la circostanza che l'intero importo dei debiti di SR verso SG sia stato oggetto di restituzione infragruppo: parte (circa 210.000 euro) mediante versamento effettivo, la parte maggiore (euro 350.000 circa) mediante corrispondente rivalutazione della quota di partecipazione di SG in SR.

Le considerazioni della Corte territoriale, al contrario, sono corrette, per diverse e concorrenti ragioni.

Da un lato perché non vi è stata una completa reintegrazione del patrimonio di SG, cioè il «ripristino della funzione sua propria di garanzia generale per i creditori» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031): da questo punto di vista, la dedotta corrispondenza tra finanziamenti a suo tempo (e nel corso del tempo) erogati e gli importi cui si riferiscono i contratti la cui stipula è stata autorizzata dal giudice delegato non è nemmeno sufficiente, perché la distanza temporale tra indebite uscite di denaro dalle casse di SG e gli ingressi di denaro, dilazionati, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] è tale da non consentire di ritenere nemmeno ipotizzata un'integrale reintegrazione del patrimonio, in assenza della corresponsione di interessi.

Ai fini della configurabilità della cd. bancarotta riparata, come è noto, i versamenti nelle casse sociali devono essere in grado di annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383).

Dall'altro lato, ed è considerazione assorbente, «per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva conc:retezza» (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903; v. anche Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402, in motivazione).

Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez.

U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243586, in motivazione; Sez. 5, n. 3:330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843).

Infatti, il decreto di ammissione di una società al concordato preventivo è provvedimento che presuppone l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società, come la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 5, n. 50289/2015, cit., in motivazione).

Nel caso di specie, si discute di operazioni autorizzate alla fine del 2013, e che prevedevano un pagamento in parte dilazionato (e senza interessi), laddove l'ammissione al concordato preventivo era avvenuta nel marzo 2012.

2. Il secondo motivo, reiterativo di analogo già proposto nell'atto di appello (cfr. par.

1.3. della sentenza di secondo grado, pag. 5), è generico e comunque manifestamente infondato.

2.1. Anzitutto, ai rilievi esposti nell'atto di appello la Corte territoriale ha dato congrua risposta; nondimeno, il ricorrente li ripropone, sostanzialmente senza confrontarsi con la risposta ottenuta.

Il ricorrente deduce che la Corte di appello si sarebbe limitata al dato contabile; non avrebbe considerato la natura composita del finanziamento; non avrebbe valutato la sussistenza di garanzie a fronte dell'anticipazione dei titoli di [OSCURATO:PERSONA]; non avrebbe adeguatamente considerato l'interesse dell'operazione per entrambe le società e l'esistenza di vantaggi compensativi.

Premesso che la Corte di cassazione non può rivalutare le prove assunte, ma soltanto verificare la tenuta logica della sentenza impugnata rispetto a se stessa, cioè la corrispondenza e consequenzialità tra premesse esposte e conclusioni da esse desunte (cfr. Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina), occorre considerare che la Corte di appello ha ritenuto non sussistente la prova di titoli a garanzia, dal momento che di essi non vi era traccia contabile (cfr. pag. 7), come pure non vi era alcuna traccia Ci eventuali contratti di conto corrente (sicché non si potrebbe nemmeno invocare una situazione di lecito "cash pooling": cfr. Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, Rv. 283661).

Quanto alla natura mista dei finanziamenti, la Corte non l'ha affatto negata, spostando però - correttamente - l'attenzione sull'inesistenza di vantaggi compensativi valutabili ex ante.

Il ragionamento dell'appellante (oggi ricorrente che ripropone analoga doglianza) è stato definito dalla Corte territoriale come un ragionamento "circolare": poiché [OSCURATO:PERSONA] era, oltre che società controllante, un cliente importante di SG, SG la finanziava, fornendole denaro che la stessa avrebbe usato (anche) per comprare prodotti dalla SG medesima.

Ebbene, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di vantaggi compensativi per SG, valutabili ex ante: la società, infatti, ha finanziato [OSCURATO:PERSONA], propria controllante e cliente, prendendo su di sé il rischio, poi effettivamente concretizzatosi, dell'insolvenza dei debitori di [OSCURATO:PERSONA], i cui titoli quest'ultima cedeva a SG a fronte delle anticipazioni ricevute. [OSCURATO:PERSONA] ha fruito di finanziamento, gratuito e non condizionato all'approvazione del ceto bancario, da parte della propria controllata, senza fornire una contropartita certa - ex ante - nella sua consistenza e nella sua realizzabilità.

Del resto, nemmeno il ricorrente, che denuncia malgoverno dei principi in materia di vantaggi compensativi, ha saputo fornire chiara indicazione circa l'ammontare degli stessi.

2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello appare pienamente conforme rispetto agli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società.

Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani, Rv. 257250).

Si è inoltre ripetutamente precisato che, per escludere 'a natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Ftv. 271149; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519).Si può allora escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv. 284537; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702).

Certamente, non può parlarsi di vantaggi compensativi in quei casi nei quali la società finanziata presenti una situazione economica tale da non essere in grado di garantire la conservazione della garanzia del credito (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029): questa era esattamente, secondo quanto esposto nella sentenza di appello, la situazione di [OSCURATO:PERSONA], che versava a sua volta in condizioni finanziarie difficili.

Del resto, lo stesso ricorrente si è difeso (anche in sede di appello) reclamando la bontà dell'operazione nell'ottica dell'interesse di SG a non veder fallire [OSCURATO:PERSONA].

Come pure è stato osservato (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ. che, in relazione alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza appunto dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Quindi l'art. 2634 cod. civ. prevede una clausola che consente all'interprete di comprendere i vantaggi "fondatamente prevedibili" ovvero caratterizzati da concretezza; non è sufficiente la mera speranza, e dunque i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili sulla base di elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 8253/2016, cit.).

Solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata; nel qual caso - naturalmente - è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5 n. 47216/2019, cit., in motivazione).

2.3. Ineccepibili, dunque, sono le conclusioni cui è giunta la Corte di appello, in assenza della dimostrazione, con giudizio ex ante, della pressoché sicura esistenza di un completo ritorno economico, per la SG, dei finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Nemmeno la decisione della Corte di appello presta il fianco a censure sotto il profilo della motivazione circa l'elemento psicologico della bancarotta per distrazione, aspetto pure preso in esame dal secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione consiste nel dolo generico per la cui integrazione è sufficiente la «consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805): dunque, «non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv., 260407; Sez. 5, n. 3229 dl 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 49635 del 02/10/2009, Ariola, Rv. 245731).

E' condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo la quale nelle descritte condotte di finanziamento ad altre società del gruppo, senza che fosse nemmeno tentata una spiegazione circa l'impossibilità per queste ultime di rivolgersi al credito bancario e senza che fosse evidenziabile ex ante alcun vantaggio compensativo, sussiste il dolo della distrazione, avendo le predette condotte «drenato risorse dal patrimonio della SG senza che potesse derivarne alcun vantaggio, nemmeno in prospettiva, per la società, a tutto discapito dei creditori» (pag. 11 della motivazione); lo svantaggio per i creditori è conseguenza evidente e ragionevolmente prospettabile ex ante nelle condotte ritenute provate, senza che essa debba costituire, come si ripete, lo scopo perseguito dall'agente.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che il fatto possa essere ricondotto alla fattispecie astratta prevista dall'art. 217, primo comma n. 2, legge fall., norma che punisce la condotta dell'imprenditore che «ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti».

Questa Corte ha ripetutamente precisato che non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che - come nella specie - comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando però, in ogni caso, che si tratti sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa (Sez. 5 , n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973; Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Scambia, Rv. 265871).

Nel caso di specie, come si è osservato nel paragrafo precedente, la Corte di appello ha messo correttamente in evidenza la contrarietà all'interesse dell'impresa soggetta a concordato (al cui amministratore, ai sensi dell'art. 236, secondo comma, legge fall., si applicano le norme previste dagli artt. 223 e 224, che richiamano tra le altre quelle di cui agli artt. 216 e 217) delle operazioni di cui si discute.

Tanto basta ad evidenziare l'infondatezza manifesta del motivo.

4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha argomentato circa la gravità dei fatti e precisato che non vi sono ragioni per ridurre la pena, già commisurata nel minimo edittale nonostante l'entità notevole delle somme distratte; ha aggiunl:o che erroneamente non è stata considerata a fini sanzionatori la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta; ha infine fatto riferimento alla gravità del danno per il ceto creditorio ed alla spregiudicatezza dell'imputato nell'attuazione del programma criminoso (pag. 12), con il quale ha spogliato la società delle proprie risorse.

Tanto basta a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Attraverso i citati riferimenti, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (senza necessità di prendere in esame tutti gli indici o gli argomenti elencati sul punto nell'atto di appello) le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistente la necessità di ridurre la pena, per adeguarla alla gravità del fatto, rispetto al minimo edittale (espressamente anzi ritenuto, dalla stessa Corte, inadeguato per difetto).

Se «il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanl:i ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Bet, non massimata sul punto, che ha ripreso il principio affermato da Sez. 2, n. 5808 del 06/03/1992, Berti, Rv. 190368), occorre riconoscere che la Corte territoriale ha dato sufficiente giustificazione dell'esercizio di tale potere.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]: il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: ,tavvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa il 20 dicembre 2016, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], liquidatore, dal delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA], amministratore, da uno degli addebiti; ha confermato nel resto il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti determinazioni in ordine al trattamento sanzionai:orio. In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (artt. 216, comma primo n. 1, 223, comma primo e 236, comma secondo n. 1 legge fall.) nella veste di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito SG), ammessa a concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Roma di data 22 marzo 2012. In particolare, la Corte di appello ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado in ordine alla natura distrattiva di finanziamenti effettuati a favore della società controllante [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno 2011, quando entrambe le società versavano in stato conclamato di crisi, per complessivi euro 2,574.547; nonché di finanziamenti per euro 536.977 a favore della società controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SR). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla distrazione di risorse a favore della controllata SR. Secondo il ricorrente, la Corte ha travisato il contenuto di alcuni decisivi allegati alla consulenza tecnica di parte (gli allegati 10, 11A, 11B e 11C), giungendo alla frettolosa conclusione di ritenere distratto il denaro uscito dalle casse sociali di SG, senza considerare invece che dalle prove raccolte emergerebbe l'integrale recupero della somma oggetto di finanziamento. Il giudice delegato avrebbe infatti autorizzato l'operazione consistente nell'acquisto, da parte di una società terza (Hydrosaniterm), della partecipazione di SG in SR, il cui prezzo comprendeva il residuo finanziamento di SG oggetto di rinuncia. Inoltre, Hydrosaniterm avrebbe pagato la quota di finanziamento non rinunciato. Dal partitario allegato sub 11 A alla consulenza tecnica di parte si evincerebbe, dunque, l'avvenuto pagamento dell'intero importo di 560.000 euro circa, subito dopo l'autorizzazione data dal giudice delegato alla complessiva operazione in data 18 novembre 2013.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla distrazione delle somme erogate alla società controllante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello si sarebbe fermata al mero dato contabile, senza considerare le reali dinamiche economiche sottostanti la formazione del credito di SG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo la Corte territoriale non avrebbe risposto ai rilievi formulati nell'atto di appello, laddove si era evidenziato che il credito derivava in parte da operazioni commerciali da sempre intercorse tra le due società ed in parte da insoluti di debitori della [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli erano stati anticipati dalla SG. Sarebbe riduttivo (e comunque sul punto mancherebbe la motivazione) considerare solo i rapporti lato sensu finanziari, senza tener conto anche di quelli realmente commerciali (derivanti da vendite di merci); in ogni caso, anche i rapporti finanziari sarebbero sempre stati reciproci e c:on alterni esiti. SO e [OSCURATO:PERSONA] operavano entrambe nel settore edilizio, con attività tra loro contigue: [OSCURATO:PERSONA] era cliente di SG (rappresentando le vendite in suo favore circa il 20% del fatturato di SO) e i finanziamenti che la controllata erogava alla controllante avvenivano previa prestazione di idonea garanzia da parte dei clienti di [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli venivano contestualmente ceduti. Le operazioni, nel momento in cui venivano compiute, erano conformi all'interesse di entrambe le società, e solo eventi imprevedibili hanno comportato l'inadempimento dei clienti di [OSCURATO:PERSONA] i cui titoli sono ritornati insoluti. Si sarebbero realizzati, comunque, vantaggi compensativi di gruppo. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi l'imputato rappresentato non già un fatto negativo ai danni dei creditori, bensì il fatto positivo di procurare agli stessi un vantaggio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello riqualificato il delitto di bancarotta fraucolenta patrimoniale nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice. In assenza della prova del dolo della bancarotta fraudolenta, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare le condotte ascritte, tutt'al più, come operazioni manifestamente imprudenti, perché tali da comportare un rischio sproporzionato rispetto alle possibilità di successo delle operazioni congegnate. Il ricorrente denuncia pure, sul punto, illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha stigmatizzato una tenuta della contabilità confusa, ancorché non concretizzatasi nella formulazione dell'acc:usa di bancarotta documentale (semplice), e ciò in contrasto con la normativa che subordina l'ammissione al concordato preventivo all'asseverazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (art. 161 legge fall.).2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare gli elementi positivamente valorizzabili che lo stesso imputato aveva elencato nell'atto di appello (cause del dissesto; mancato riscontro della destinazione delle risorse aziendali a proprio tornaconto personale; scarsa gravità del dolo; storia imprenditoriale dell'imputato; incensuratezza). 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del ricorrente. Il Procuratore generale ha richiamato la requisitoria scritta, nella quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è reiterativo di censure proposte nel primo motivo di appello (cfr. par. 1.1. a pagg. 4-5 della sentenza di appello, ove il mol:ivo è correttamente riepilogato), cui la Corte territoriale ha fornito risposta tutt'altro che manifestamente illogica nel paragrafo 5 della motivazione (pagg. 10-11). Da essa può anzitutto escludersi che vi sia stato il denunciato travisamento della prova, vuoi sotto il profilo della mancata valutazione di una prova decisiva (c.d. travisamento per omissione), vuoi sotto il profilo dell'erronea ricostruzione del "significante" (c.d. travisamento delle risultanze probatorie). Infatti, le premesse del ragionamento compiuto dalla Corte territoriale per respingere il motivo di appello oggi riprodotto nel ricorso per cassazione sono esattamente in linea con la ricostruzione fatta propria dal ricorrente. La Corte di appello ha premesso che, secondo la tesi difensiva, SR sarebbe una società di scopo, costituita da SG ed interamente da questa posseduta, creata solo per salvaguardare la continuità aziendale attraverso la temporanea conduzione in affitto della propria azienda in funzione del concordato preventivo ed in vista della successiva cessione, da realizzare nell'ambito del concordato, in favore della diversa società [OSCURATO:SOCIETA]. Ha aggiunto la Corte che il piano è stato attuato e che su autorizzazione del giudice delegato la [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato l'azienda della SG e la partecipazione di questa nella SR, impegnandosi a corrispondere il valore residuo del debito di finanziamento di SR nei confronti di SG per circa 210.000 euro e il prezzo della partecipazione di SG in SR, fissato in 360.000 euro proprio tenendo conto della quota di credito di finanziamento verso SR cui SG aveva rinunciato (quota che è stata dunque portata ad incremento del valore della partecipazione): cfr. pag. 10 della sentenza di secondo grado. La Corte di appello ha dunque attribuito alle prove il medesimo "significante" che vi attribuisce il ricorrente. Nondimeno, ha ritenuto integrata la bancarotta per distrazione, considerando che i finanziamenti sono stati erogati da SG a SR, in un momento molto antecedente rispetto all'ammissione del concordato, privando così i propri creditori della garanzia patrimoniale e, contemporaneamente, perdendo anche la gestione dell'attività produttiva e della possibilità d ricavare utili (pag. 11). Le vicende successive, dipese dall'accettazione da parte dei creditori del piano proposto, ancorché non in grado di soddisfarli integralmente, non mutano i termini della questione e non consentono comunque di considerare, con valutazione ex ante, la sussistenza dei dedotti vantaggi compensativi, che peraltro devono riguardare i rapporti tra società del gruppo e non, come nel caso, società terze quali la [OSCURATO:SOCIETA]. In ogni caso, la pretesa del ricorrente non coglie nel segno. Egli infatti ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente sottovalutato la circostanza che l'intero importo dei debiti di SR verso SG sia stato oggetto di restituzione infragruppo: parte (circa 210.000 euro) mediante versamento effettivo, la parte maggiore (euro 350.000 circa) mediante corrispondente rivalutazione della quota di partecipazione di SG in SR. Le considerazioni della Corte territoriale, al contrario, sono corrette, per diverse e concorrenti ragioni. Da un lato perché non vi è stata una completa reintegrazione del patrimonio di SG, cioè il «ripristino della funzione sua propria di garanzia generale per i creditori» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031): da questo punto di vista, la dedotta corrispondenza tra finanziamenti a suo tempo (e nel corso del tempo) erogati e gli importi cui si riferiscono i contratti la cui stipula è stata autorizzata dal giudice delegato non è nemmeno sufficiente, perché la distanza temporale tra indebite uscite di denaro dalle casse di SG e gli ingressi di denaro, dilazionati, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] è tale da non consentire di ritenere nemmeno ipotizzata un'integrale reintegrazione del patrimonio, in assenza della corresponsione di interessi. Ai fini della configurabilità della cd. bancarotta riparata, come è noto, i versamenti nelle casse sociali devono essere in grado di annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383). Dall'altro lato, ed è considerazione assorbente, «per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva conc:retezza» (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903; v. anche Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402, in motivazione). Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243586, in motivazione; Sez. 5, n. 3:330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843). Infatti, il decreto di ammissione di una società al concordato preventivo è provvedimento che presuppone l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società, come la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 5, n. 50289/2015, cit., in motivazione). Nel caso di specie, si discute di operazioni autorizzate alla fine del 2013, e che prevedevano un pagamento in parte dilazionato (e senza interessi), laddove l'ammissione al concordato preventivo era avvenuta nel marzo 2012. 2. Il secondo motivo, reiterativo di analogo già proposto nell'atto di appello (cfr. par. 1.3. della sentenza di secondo grado, pag. 5), è generico e comunque manifestamente infondato. 2.1. Anzitutto, ai rilievi esposti nell'atto di appello la Corte territoriale ha dato congrua risposta; nondimeno, il ricorrente li ripropone, sostanzialmente senza confrontarsi con la risposta ottenuta. Il ricorrente deduce che la Corte di appello si sarebbe limitata al dato contabile; non avrebbe considerato la natura composita del finanziamento; non avrebbe valutato la sussistenza di garanzie a fronte dell'anticipazione dei titoli di [OSCURATO:PERSONA]; non avrebbe adeguatamente considerato l'interesse dell'operazione per entrambe le società e l'esistenza di vantaggi compensativi. Premesso che la Corte di cassazione non può rivalutare le prove assunte, ma soltanto verificare la tenuta logica della sentenza impugnata rispetto a se stessa, cioè la corrispondenza e consequenzialità tra premesse esposte e conclusioni da esse desunte (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina), occorre considerare che la Corte di appello ha ritenuto non sussistente la prova di titoli a garanzia, dal momento che di essi non vi era traccia contabile (cfr. pag. 7), come pure non vi era alcuna traccia Ci eventuali contratti di conto corrente (sicché non si potrebbe nemmeno invocare una situazione di lecito "cash pooling": cfr. Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, Rv. 283661). Quanto alla natura mista dei finanziamenti, la Corte non l'ha affatto negata, spostando però - correttamente - l'attenzione sull'inesistenza di vantaggi compensativi valutabili ex ante. Il ragionamento dell'appellante (oggi ricorrente che ripropone analoga doglianza) è stato definito dalla Corte territoriale come un ragionamento "circolare": poiché [OSCURATO:PERSONA] era, oltre che società controllante, un cliente importante di SG, SG la finanziava, fornendole denaro che la stessa avrebbe usato (anche) per comprare prodotti dalla SG medesima. Ebbene, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di vantaggi compensativi per SG, valutabili ex ante: la società, infatti, ha finanziato [OSCURATO:PERSONA], propria controllante e cliente, prendendo su di sé il rischio, poi effettivamente concretizzatosi, dell'insolvenza dei debitori di [OSCURATO:PERSONA], i cui titoli quest'ultima cedeva a SG a fronte delle anticipazioni ricevute. [OSCURATO:PERSONA] ha fruito di finanziamento, gratuito e non condizionato all'approvazione del ceto bancario, da parte della propria controllata, senza fornire una contropartita certa - ex ante - nella sua consistenza e nella sua realizzabilità. Del resto, nemmeno il ricorrente, che denuncia malgoverno dei principi in materia di vantaggi compensativi, ha saputo fornire chiara indicazione circa l'ammontare degli stessi. 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello appare pienamente conforme rispetto agli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani, Rv. 257250). Si è inoltre ripetutamente precisato che, per escludere 'a natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Ftv. 271149; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519).Si può allora escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv. 284537; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Certamente, non può parlarsi di vantaggi compensativi in quei casi nei quali la società finanziata presenti una situazione economica tale da non essere in grado di garantire la conservazione della garanzia del credito (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029): questa era esattamente, secondo quanto esposto nella sentenza di appello, la situazione di [OSCURATO:PERSONA], che versava a sua volta in condizioni finanziarie difficili. Del resto, lo stesso ricorrente si è difeso (anche in sede di appello) reclamando la bontà dell'operazione nell'ottica dell'interesse di SG a non veder fallire [OSCURATO:PERSONA]. Come pure è stato osservato (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ. che, in relazione alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza appunto dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Quindi l'art. 2634 cod. civ. prevede una clausola che consente all'interprete di comprendere i vantaggi "fondatamente prevedibili" ovvero caratterizzati da concretezza; non è sufficiente la mera speranza, e dunque i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili sulla base di elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 8253/2016, cit.). Solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata; nel qual caso - naturalmente - è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5 n. 47216/2019, cit., in motivazione). 2.3. Ineccepibili, dunque, sono le conclusioni cui è giunta la Corte di appello, in assenza della dimostrazione, con giudizio ex ante, della pressoché sicura esistenza di un completo ritorno economico, per la SG, dei finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA].2.4. Nemmeno la decisione della Corte di appello presta il fianco a censure sotto il profilo della motivazione circa l'elemento psicologico della bancarotta per distrazione, aspetto pure preso in esame dal secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione consiste nel dolo generico per la cui integrazione è sufficiente la «consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805): dunque, «non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv., 260407; Sez. 5, n. 3229 dl 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 49635 del 02/10/2009, Ariola, Rv. 245731). E' condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo la quale nelle descritte condotte di finanziamento ad altre società del gruppo, senza che fosse nemmeno tentata una spiegazione circa l'impossibilità per queste ultime di rivolgersi al credito bancario e senza che fosse evidenziabile ex ante alcun vantaggio compensativo, sussiste il dolo della distrazione, avendo le predette condotte «drenato risorse dal patrimonio della SG senza che potesse derivarne alcun vantaggio, nemmeno in prospettiva, per la società, a tutto discapito dei creditori» (pag. 11 della motivazione); lo svantaggio per i creditori è conseguenza evidente e ragionevolmente prospettabile ex ante nelle condotte ritenute provate, senza che essa debba costituire, come si ripete, lo scopo perseguito dall'agente. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il fatto possa essere ricondotto alla fattispecie astratta prevista dall'art. 217, primo comma n. 2, legge fall., norma che punisce la condotta dell'imprenditore che «ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti». Questa Corte ha ripetutamente precisato che non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che - come nella specie - comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando però, in ogni caso, che si tratti sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa (Sez. 5 , n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973; Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Scambia, Rv. 265871). Nel caso di specie, come si è osservato nel paragrafo precedente, la Corte di appello ha messo correttamente in evidenza la contrarietà all'interesse dell'impresa soggetta a concordato (al cui amministratore, ai sensi dell'art. 236, secondo comma, legge fall., si applicano le norme previste dagli artt. 223 e 224, che richiamano tra le altre quelle di cui agli artt. 216 e 217) delle operazioni di cui si discute. Tanto basta ad evidenziare l'infondatezza manifesta del motivo. 4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha argomentato circa la gravità dei fatti e precisato che non vi sono ragioni per ridurre la pena, già commisurata nel minimo edittale nonostante l'entità notevole delle somme distratte; ha aggiunl:o che erroneamente non è stata considerata a fini sanzionatori la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta; ha infine fatto riferimento alla gravità del danno per il ceto creditorio ed alla spregiudicatezza dell'imputato nell'attuazione del programma criminoso (pag. 12), con il quale ha spogliato la società delle proprie risorse. Tanto basta a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Attraverso i citati riferimenti, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (senza necessità di prendere in esame tutti gli indici o gli argomenti elencati sul punto nell'atto di appello) le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistente la necessità di ridurre la pena, per adeguarla alla gravità del fatto, rispetto al minimo edittale (espressamente anzi ritenuto, dalla stessa Corte, inadeguato per difetto). Se «il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanl:i ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Bet, non massimata sul punto, che ha ripreso il principio affermato da Sez. 2, n. 5808 del 06/03/1992, Berti, Rv. 190368), occorre riconoscere che la Corte territoriale ha dato sufficiente giustificazione dell'esercizio di tale potere. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a