CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Lette le censure dedotte mediante l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, per avere il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, o di semilibertà, ovvero di detenzione domiciliare, presentate dal condannato, stante la accertata inidoneità del domicilio indicato, senza però prendere in considerazione la disponibilità di altra possibilità abilitativa, pure tempestivamente rappresentata; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, dal momento che viene sostanzialmente auspicata una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione ampia, congruente e logica, tendendo anche a far emergere inesistenti profili di contraddittorietà della motivazione dell'avversato provvedimento; Ritenuto, ancor più nello specifico, che la questione inerente alla dedotta mancanza di idonea valutazione, circa il domicilio alternativo indicato dal condannato, debba reputarsi assorbita dall'esistenza di una complessiva valutazione sfavorevole, attinente alla negativa personalità del soggetto (per il quale non è emersa neanche una stabile prospettiva lavorativa), oltre che alla sua condotta di vita e alla notevole gravità dei fatti commessi, ritenendosi la situazione - nel suo complesso - non compatibile con l'invocata misura alternativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno