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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:252
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994C0236

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 luglio 1995 ( *1 )

1. Con ricorso presentato in data 18 agosto 1994, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 1 ), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

2. Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo belga non contesta l'infrazione addebitatagli.

Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che un provvedimento volto ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva è all'esame del Consiglio dei Ministri.

3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese. ( *1 ) Lingua originale: l'italiano. ( 1 ) GU L 186, pag. 64 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994C0236 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 luglio 1995 ( *1 ) 1. Con ricorso presentato in data 18 agosto 1994, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 1 ), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2. Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo belga non contesta l'infrazione addebitatagli. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che un provvedimento volto ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva è all'esame del Consiglio dei Ministri. 3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese. ( *1 ) Lingua originale: l'italiano. ( 1 ) GU L 186, pag. 64 .
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris