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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32625/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato ex art. 171 ter lett. c) L. 633/1941 e 648 cod. pen. è inammissibile.

Tale è la censura dedotta per violazione di legge e vizio di motivazione, la quale appare generica, limitandosi il ricorrente a rappresentare la intervenuta valutazione erronea del dato storico, con erronea applicazione della disciplina in materia di prove, sostenendo altresì la insussistenza di elementi integrativi dei reati, con particolare riferimento al dolo, ed aggiungendo il richiamo, sempre generico, a due sentenze della Suprema Corte.

Dunque trattasi di un motivo lontano dal minimo standard redazionale di un ricorso per cassazione, che richiede il confronto preciso con i motivi della sentenza e la puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi dedotti.

Va qui dunque ribadito, a fronte di cotale impugnativa, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato ex art. 171 ter lett. c) L. 633/1941 e 648 cod. pen. è inammissibile. Tale è la censura dedotta per violazione di legge e vizio di motivazione, la quale appare generica, limitandosi il ricorrente a rappresentare la intervenuta valutazione erronea del dato storico, con erronea applicazione della disciplina in materia di prove, sostenendo altresì la insussistenza di elementi integrativi dei reati, con particolare riferimento al dolo, ed aggiungendo il richiamo, sempre generico, a due sentenze della Suprema Corte. Dunque trattasi di un motivo lontano dal minimo standard redazionale di un ricorso per cassazione, che richiede il confronto preciso con i motivi della sentenza e la puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi dedotti. Va qui dunque ribadito, a fronte di cotale impugnativa, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32625/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris