CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 39629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accusato del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., ed assolto, dopo alterne vicende giudiziarie, per non avere commesso il fatto dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/03/2019 (irrevocabile dal 20/05/2020). 1.2. [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto in campagna in fin di vita perché colpito violentemente su tutto il corpo e al capo, aveva riferito di essere stato aggredito e bastonato da due uomini, uno più anziano, grande, grosso e brizzolato, l'altro più giovane e smilzo. Furono così fermati due pastori, padre e figlio, il primo l'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare ritenendo che, ad occhio, l'indagato non fosse più alto e grosso della persona offesa, sicché la dichiarazione di quest'ultima era insufficiente ad individuare i responsabili del tentato omicidio. Rimessasi, la persona offesa riconobbe in fotografia, come i propri aggressori, [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio, e dichiarò che una donna, [OSCURATO:PERSONA], pure presente tra le foto mostrategli, lo aveva preso a pugni poco prima dell'aggressione. Il Pubblico ministero ritenne dunque che, rispetto al momento del fermo del [OSCURATO:PERSONA], fosse stato individuato il movente, costituito dal fatto che i due Lovisi avevano inteso vendicare [OSCURATO:PERSONA], a sua volta ferita da [OSCURATO:PERSONA], quella stessa mattina, per ragioni legate alla circostanza che quest'ultimo avrebbe portato le pecore al pascolo in una zona che la Lovisi riteneva di propria esclusiva pertinenza. [OSCURATO:PERSONA] respinse la richiesta di misura cautelare ritenendo comunque insufficiente la ricognizione fotografica. Adito dal Pubblico ministero, il Tribunale dell'appello cautelare applicò la misura cautelare, ritenendo che la ricognizione fotografica fosse attendibile e che il movente della vendetta fosse altrettanto attendibile. La Corte di cassazione confermò sul punto. La persona offesa morì prima di poter essere esaminata come testimone nel dibattimento; il Tribunale di Lagonegro, acquisite pertanto come irripetibili le sue dichiarazioni, pronunziò condanna affermando che le dichiarazioni sulla dinamica del fatto, unitamente al riconoscimento fotografico, fossero senz'altro attendibili, contrariamente alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sede di interrogatorio al Gip, aveva mentito sul movente, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di essersi ferita cadendo, mentre in realtà, come lo stesso imputato ammise in sede dibattimentale, la donna gli aveva detto di essere stata aggredita e piqchiata da [OSCURATO:PERSONA], ma lo aveva invitato a mentire su tale circostanza perché [OSCURATO:PERSONA] l'aveva minacciata. La Corte di appello di Potenza confermò la dinamica dei fatti; la Corte di cassazione annullò la sentenza di conferma rilevando che, poiché la vittima era deceduta senza sottoporsi all'interrogatorio dell'imputato, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 526, comma 1-bis, cod. proc.pen., come interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU e, pertanto, la condanna non avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni del defunto, acquisite in quanto irripetibili. La Corte di appello di Salerno, in veste di giudice del rinvio, confermò la dinamica dei fatti in base agli stessi elementi ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza per non aver fatto questa buon insegnamento del principio di cui al precedente annullamento, consistente appunto nel divieto di fondare la condanna sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite quali atti irripetibili, in ragione dell'intervenuta morte del medesimo. La Corte di appello di Napoli, giudice del secondo rinvio, ha infine assolto l'odierno ricorrente ritenendo che l'unica prova concreta della sua responsabilità fosse costituita dalle dichiarazioni irripetibili della vittima deceduta, sicché, alla luce del principio più sopra richiamato, non poteva pronunciarsi condanna. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza di rigetto ricorre il difensore dell'istante che, articolando un unico motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello abbia grossolanamente travisato il contenuto del verbale di non convalida, affermando che Lovisi negò l'esistenza del movente, laddove Lovisi rappresentava in sede di convalida del fermo la realtà dei fatti a rettifica di quanto da lui dichiarato il giorno prima: non dunque in sede di spontanee dichiarazioni dibattimentali, ma già in sede di interrogatorio il ricorrente rese rimedio alle sue primissime dichiarazioni mendaci, e il Gip non emise alcuna misura, sì che censurabile sarebbe l'affermazione nel provvedimento impugnato secondo cui la menzogna dell'indagato condusse all'applicazione della misura cautelare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Il 09/09/2024 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Facendo buon governo dei richiamati principi, il Giudice della riparazione - dopo aver premesso che, dal punto di vista storico, la sentenza assolutoria irrevocabile ha dato atto che i fatti si sono svolti proprio come narrato dalla defunta persona offesa - ha osservato che la condotta gravemente colposa ascrivibile all'istante é costituita dall'aver egli, in sede di udienza di convalida del fermo, negato l'esistenza del movente di vendetta, allorché aveva affermato che la Lovisi gli aveva riferito di essersi fatta male cadendo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi ammesso spontaneamente, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, di avere mentito in sede di convalida: tale menzogna, si legge nell'ordinanza della Corte di appello, assume un rilievo significativo nell'applicazione da parte del Tribunale di Salerno, ex art. 310 cod. proc. pen, della custodia cautelare in carcere. In sede di convalida del fermo, infatti, il movente dell'aggressione era ignoto e il Lovisi, mentendo, non lo aveva riferito per escludere ogni collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, la Corte territoriale sostiene che il giudice della cautela, individuato il movente, ritenne che l'indagato avesse volutamente omesso di dichiarare che la donna era stata ferita da [OSCURATO:PERSONA], perché se lo avesse fatto, avrebbe confermato di avere un movente, consistente nel vendicare l'amica. Né rileva in questa sede se il [OSCURATO:PERSONA] abbia corretto le proprie iniziali dichiarazioni mendaci innanzi al Gip (come sostenuto dal ricorrente) ovvero in sede dibattimentale (come riportato nell'ordinanza impugnata), poiché ad assumere rilevanza è invero il fatto che le dichiarazioni iniziali che egli rese erano false, intese dal giudice della cautela come volte a celare che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], costituisse una strategia difensiva per sottacere l'elemento a carico, costituito dell'esistenza di un movente. Con motivazione immune dalle sollevate censure, il Giudice della riparazione ha pertanto concluso affermando che detta iniziale falsa dichiarazione del Lovisi determinò la falsa apparenza della sua responsabilità penale, contribuendo sinergicamente a determinare l'applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti. In tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità per il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282581; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam