CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 31206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con i quali si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla decisione della Corte territoriale - per avere quest'ultima affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al delitto di ricettazione in base a un'inattendibile identificazione dell'imputato nel conducente dell'auto rubata; per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; per la mancata esclusione della recidiva e per non aver riqualificato la condotta ai sensi dell'art.624 cod. pen. -, non sono formulati in termini consentiti in questa sede poiché si presentano come meramente riproduttivi di doglianze già prospettate con l'atto di appello, adeguatamente esaminate e disattese con congrui argomenti logici e giuridici dal giudice di merito, omettendo in tal modo un effettivo confronto, per confutarle, con le ragioni su cui si fonda il decisum (si vedano, a tale proposito le pagg. 1 e 2 della sentenza); che, dette doglianze si presentano, in sostanza, come volte a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite (in particolare là dove si afferma che l'identificazione dell'imputato, effettuata dall'appuntato Morelli, non si potrebbe considerare certa oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto presente il diverso abbigliamento del soggetto individuato, il fatto che costui fosse sconosciuto agli operanti di polizia giudiziaria e il contesto spazio-temporale nel quale erano avvenuti il controllo e il successivo ritrovamento), estranea al sindacato di legittimità; che, inoltre, quanto alla riqualificazione della condotta nella fattispecie delittuosa del furto, correttamente il giudice di merito ha escluso la configurabilità di tale reato, in mancanza di indicazioni da parte dell'imputato sul fatto. Nello specifico, l'ingiustificato possesso di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori e in presenza di elementi favorevoli ad ipotesi alternativa (come, ad esempio, il non indifferente lasso di tempo tra la sottrazione e l'accertamento del possesso), più che indurre all'affermazione di colpevolezza a titolo di furto, consente la configurazione del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]