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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40016/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PAGLIA Henocky ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione alla disposta confisca per sproporzione ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. della somma di denaro sequestrata, riconosciuta come illecitamente accumulata stante la spro- porzione rispetto alle sue capacità reddituali e in relazione alla qualificazione giu- ridica del fatto e alla congruità della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

La difesa del Paglia ha depositato memoria difensiva in cui ha ribadito le doglianze formulate con il ricorso introduttivo e chiedendo che il ricorso venga rimesso presso la sezione competente e deciso nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appli- cazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica- zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan- zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in so- stanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qua- lificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccen- trica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare esclu- dersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03, 12018,Rv. 272619; sez.4, n.13749 del 23/03/2022„ [OSCURATO:PERSONA], Ry.283923.01).

3. Quanto poi al primo motivo di ricorso il giudice ha fornito esaustiva argo- mentazione del fatto che l'importo sequestrato all'indagato (euro 11.500), il cui possesso non era giustificato, costituiva elemento patrimoniale del tutto spropor- zionato rispetto alle capacità reddituali del prevenuto, il quale non solo non svol- geva attività lavorativa ma al contrario era in possesso di rilevanti forniture di cocaina dal principio attivo di rilevante purezza, da cui erano ricavabili dosi da smerciare da conteggiare in migliaia, espressione di una perdurante ed attuale illecita attività nel settore degli stupefacenti, ed inoltre riconosceva la insussi- stenza patrimoniale e reddituale del prevenuto, se non con riferimento alla somma in sequestro, dallo stesso formalmente ammessa in quanto perc:ettore del "reddito di cittadinanza", condizione che implicitamente esclude la ricorrenza di redditi da lavoro.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delira cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PAGLIA Henocky ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione alla disposta confisca per sproporzione ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. della somma di denaro sequestrata, riconosciuta come illecitamente accumulata stante la spro- porzione rispetto alle sue capacità reddituali e in relazione alla qualificazione giu- ridica del fatto e alla congruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. La difesa del Paglia ha depositato memoria difensiva in cui ha ribadito le doglianze formulate con il ricorso introduttivo e chiedendo che il ricorso venga rimesso presso la sezione competente e deciso nelle forme ordinarie. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appli- cazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica- zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan- zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in so- stanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qua- lificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccen- trica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare esclu- dersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03, 12018,Rv. 272619; sez.4, n.13749 del 23/03/2022„ [OSCURATO:PERSONA], Ry.283923.01). 3. Quanto poi al primo motivo di ricorso il giudice ha fornito esaustiva argo- mentazione del fatto che l'importo sequestrato all'indagato (euro 11.500), il cui possesso non era giustificato, costituiva elemento patrimoniale del tutto spropor- zionato rispetto alle capacità reddituali del prevenuto, il quale non solo non svol- geva attività lavorativa ma al contrario era in possesso di rilevanti forniture di cocaina dal principio attivo di rilevante purezza, da cui erano ricavabili dosi da smerciare da conteggiare in migliaia, espressione di una perdurante ed attuale illecita attività nel settore degli stupefacenti, ed inoltre riconosceva la insussi- stenza patrimoniale e reddituale del prevenuto, se non con riferimento alla somma in sequestro, dallo stesso formalmente ammessa in quanto perc:ettore del "reddito di cittadinanza", condizione che implicitamente esclude la ricorrenza di redditi da lavoro. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delira cassa delle am-
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