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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato l'appello da lui proposto avverso il provvedimento del GIP del 05/07/2022 del medesimo Tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di restituzione dell'autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA] sottoposta, il 25/05/2022, a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., e denunzia al riguardo: a) il travisamento della questione posta con l'appello cautelare (la legittimità della motivazione "per relationem"adottata dal GIP con il provvedimento di rigetto); b) la mancanza di motivazione sul "periculum in mora". 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a richiesta di restituzione riguardava un bene fisicamente appreso nel mese di maggio dell'anno 2022 in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso nel mese di aprile dell'anno precedente; 3.2.il "visto si ratifica l'operato della PG" apposto dal PM in calce al verbale di esecuzione del decreto non ha alcun effetto novativo del provvedimento cautelare, con la conseguenza che restavano (e restano) valide la motivazione del provvedimento genetico e l'articolato parere negativo del PM formulato a margine della richiesta di revoca del sequestro, parere cui il GIP aveva fatto rinvio per motivare il rigetto della richiesta di restituzione; 3.3.11 sequestro, al di fuori dei casi di annullamento o revoca, perde efficacia nei soli casi previsti dall'art. 323 cod. proc. pen., sicché nulla osta all'apprensione dei beni che ne costituiscono oggetto anche dopo l'esercizio dell'azione penale (nel caso di specie, in pendenza di udienza preliminare), a maggior ragione se lo stesso sequestro preventivo può essere disposto, per la prima volta, anche dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice del dibattimento (arg. ex art. 91, disp. att. c.p.p.), precludendo l'esercizio dell'azione penale soltanto la reiterazione della pretesa punitiva, non di certo l'iniziativa cautelare; 3.4.né, intervenuto il giudicato cautelare (essendo stato il provvedimento genetico confermato dal tribunale del riesame con ordinanza del 01/06/2021 che aveva pronunciato anche sul periculum in mora), è possibile proporre, in assenza di nova, la relativa questione (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252151 - 01; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato l'appello da lui proposto avverso il provvedimento del GIP del 05/07/2022 del medesimo Tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di restituzione dell'autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA] sottoposta, il 25/05/2022, a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., e denunzia al riguardo: a) il travisamento della questione posta con l'appello cautelare (la legittimità della motivazione "per relationem"adottata dal GIP con il provvedimento di rigetto); b) la mancanza di motivazione sul "periculum in mora". 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a richiesta di restituzione riguardava un bene fisicamente appreso nel mese di maggio dell'anno 2022 in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso nel mese di aprile dell'anno precedente; 3.2.il "visto si ratifica l'operato della PG" apposto dal PM in calce al verbale di esecuzione del decreto non ha alcun effetto novativo del provvedimento cautelare, con la conseguenza che restavano (e restano) valide la motivazione del provvedimento genetico e l'articolato parere negativo del PM formulato a margine della richiesta di revoca del sequestro, parere cui il GIP aveva fatto rinvio per motivare il rigetto della richiesta di restituzione; 3.3.11 sequestro, al di fuori dei casi di annullamento o revoca, perde efficacia nei soli casi previsti dall'art. 323 cod. proc. pen., sicché nulla osta all'apprensione dei beni che ne costituiscono oggetto anche dopo l'esercizio dell'azione penale (nel caso di specie, in pendenza di udienza preliminare), a maggior ragione se lo stesso sequestro preventivo può essere disposto, per la prima volta, anche dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice del dibattimento (arg. ex art. 91, disp. att. c.p.p.), precludendo l'esercizio dell'azione penale soltanto la reiterazione della pretesa punitiva, non di certo l'iniziativa cautelare; 3.4.né, intervenuto il giudicato cautelare (essendo stato il provvedimento genetico confermato dal tribunale del riesame con ordinanza del 01/06/2021 che aveva pronunciato anche sul periculum in mora), è possibile proporre, in assenza di nova, la relativa questione (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252151 - 01; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
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