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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42530/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, G. Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di Bari ha rigettato l'opposizione presentata contro l'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 19 ottobre 2021, l'istanza di riabilitazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione: 1) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 28 giugno 2011, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2011, di applicazione della pena, con sospensione condizionale dell'esecuzione, di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.600 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in data 28 gennaio 2010, reato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Pescara in data 5 aprile 2018; 2) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 3 aprile 2012, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2012, di applicazione della pena, con sospensione condizionale dell'esecuzione, dì mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 7 settembre 2010, reato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 5 aprile 2018.

1.1. Il Tribunale ha osservato che l'opposizione doveva essere rigettata perché la riabilitazione era stata negata per carenza di buona condotta successiva al 2010, tenuto conto della segnalazione per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in data 10 giugno 2019 e del provvedimento di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R. emesso in data 23 febbraio 2018.

Il Tribunale ha osservato, in particolare, che, pur essendo intervenuta, per la segnalazione del 2019, archiviazione del procedimento, comunque dovevano essere considerati gli illeciti di cui all'art. 75 del 23 febbraio 2018 e del 20 luglio 2019, trattandosi, nel primo caso, di detenzione di marijuana di cui il condannato aveva dichiarato di fare uso personale.

Si fa riferimento a condotta che, secondo il provvedimento censurato, va valutata ai fini della buona condotta, trattandosi di soggetto condannato per reati concernenti la detenzione illecita di stupefacenti.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

M. Petrucciani, deducendo inosservanza dell'art. 179, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Rileva che il termine triennale per richiedere la riabilitazione, in relazione a sentenze di condanna in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, decorre dal momento dal quale decorre la sospensione, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza, senza dover attendere il termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo, richiamando giurisprudenza di legittimità conforme.

Inoltre, osserva che la previsione dell'art. 179, primo comma, deve essere rapportata a quella di cui al medesimo art. 179, quarto comma, cod. pen., sicché, nel caso in cui per la condanna sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, l'istanza di riabilitazione può essere presentata se è decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Dunque, a parere del ricorrente, per il caso in esame, il termine triennale decorrerebbe dal 28 settembre 2011, per la prima sentenza, nonché dal 12 luglio 2012, per la seconda, periodo che, ai fini della valutazione della buona condotta, doveva considerarsi concluso in data 12 luglio 2015.Quindi, non dovrebbero essere considerate le due segnalazioni sopra descritte, esaminate, invece, dal Tribunale di sorveglianza, perché successive al triennio.

Tanto, evidentemente, per aver erroneamente fatto decorrere il dies a quo del trìennio, dal provvedimento con il quale è stato dichiarato l'effetto estíntívo dei reati (in data 5 aprile 2018).

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nel caso di condanna a pena condizíonalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (Sez. 1, n. 8134 del 17/2/2010, Braico, Rv. 246388; Sez. 1, n. 24084 del 21/5/2009, Warnakulasuriya, Rv. 244028, Sez. 1, n. 48/09 del 11/12/2008, Cleríci, Rv. 242253).

1.2. Si osserva che, nel caso in esame, essendo stata concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, la riabilitazione poteva essere concessa decorso il termine di almeno tre anni dal momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, cioè dal momento in cui le sentenze di applicazione della pena, indicate dall'istante, sono divenute irrevocabili (vale a dire dal 28 settembre 2011 e dal 12 luglio 2012) ai sensi dell'art. 179, quarto comma, cod. pen. e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ex art. 179, primo comma, cod. pen. 1.3.

Nella specie, la richiesta è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta; il giudice di sorveglianza ha tenuto conto della condotta successiva al 2010, considerando anche il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, segnalato in data 10 giugno 2019 e la violazione dell'art. 75 del medesimo d.P.R. accertata con atto del 23 febbraio 2018, illeciti che riguardano periodo posteriore al triennio dal passaggio in giudicato delle pronunce.

2. Va, dunque, esaminata la questione relativa all'individuazione del periodo in relazione al quale deve essere effettuata la valutazione del presupposto della buona condotta e se, nel silenzio dell'art. 179 cod. pen., questo debba essere limitato altre anni dal passaggio in giudicato della sentenza o se l'esame a tal fine possa estendersi anche agli anni successivi.

2.1. A favore della tesi prospettata dal ricorrente sembra essersi espressa la pronuncia di questa sezione e (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916) secondo cui, in tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.

Nella specie, tuttavia, il caso al vaglio della Corte, diverso da quello di specie, era diretto ad escludere, ai fini della valutazione da compiere, il rilievo di periodi anteriori al passaggio in giudicato.

2.2. L'indirizzo cui il Collegio intende dare continuità è espresso da diverse e conformi pronunce di legittimità (Sez. 1, n. 42066 del 4/4/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghí, Rv. 254251; conf. n. 1274 del 1996, Rv. 204698; n. 3244 del 1986) che hanno affermato che, in tema di riabilitazione, il provvedimento che concede il beneficio ha natura costitutiva, con la conseguenza che la valutazione sulla sussistenza del presupposto della buona condotta si estende dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione (nel caso al vaglio di questo Collegio al 19 ottobre 2021, data in cui viene respinta l'istanza di riabilitazione) ferma restando l'autonomia valutativa del Tribunale di sorveglianza in ipotesi di fatto oggetto di decisione non definitiva.

Dunque, la valutazione del comportamento dell'interessato, ai fini della verifica del requisito della buona condotta, può comprendere non solo il periodo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena irrogata, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza presentata.

Sicché correttamente e in conformità a detto orientamento, il giudice dì sorveglianza ha attribuito rilevanza a condotte temporalmente poste in essere dal condannato in epoca successiva al triennio dal passaggio in giudicato delle pronunce cui l'istanza di riabilitazione si riferisce.

3. Consegue a quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, G. Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di Bari ha rigettato l'opposizione presentata contro l'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 19 ottobre 2021, l'istanza di riabilitazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione: 1) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 28 giugno 2011, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2011, di applicazione della pena, con sospensione condizionale dell'esecuzione, di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.600 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in data 28 gennaio 2010, reato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Pescara in data 5 aprile 2018; 2) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 3 aprile 2012, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2012, di applicazione della pena, con sospensione condizionale dell'esecuzione, dì mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 7 settembre 2010, reato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 5 aprile 2018. 1.1. Il Tribunale ha osservato che l'opposizione doveva essere rigettata perché la riabilitazione era stata negata per carenza di buona condotta successiva al 2010, tenuto conto della segnalazione per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in data 10 giugno 2019 e del provvedimento di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R. emesso in data 23 febbraio 2018. Il Tribunale ha osservato, in particolare, che, pur essendo intervenuta, per la segnalazione del 2019, archiviazione del procedimento, comunque dovevano essere considerati gli illeciti di cui all'art. 75 del 23 febbraio 2018 e del 20 luglio 2019, trattandosi, nel primo caso, di detenzione di marijuana di cui il condannato aveva dichiarato di fare uso personale. Si fa riferimento a condotta che, secondo il provvedimento censurato, va valutata ai fini della buona condotta, trattandosi di soggetto condannato per reati concernenti la detenzione illecita di stupefacenti. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. Petrucciani, deducendo inosservanza dell'art. 179, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione. 2.1. Rileva che il termine triennale per richiedere la riabilitazione, in relazione a sentenze di condanna in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, decorre dal momento dal quale decorre la sospensione, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza, senza dover attendere il termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo, richiamando giurisprudenza di legittimità conforme. Inoltre, osserva che la previsione dell'art. 179, primo comma, deve essere rapportata a quella di cui al medesimo art. 179, quarto comma, cod. pen., sicché, nel caso in cui per la condanna sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, l'istanza di riabilitazione può essere presentata se è decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Dunque, a parere del ricorrente, per il caso in esame, il termine triennale decorrerebbe dal 28 settembre 2011, per la prima sentenza, nonché dal 12 luglio 2012, per la seconda, periodo che, ai fini della valutazione della buona condotta, doveva considerarsi concluso in data 12 luglio 2015.Quindi, non dovrebbero essere considerate le due segnalazioni sopra descritte, esaminate, invece, dal Tribunale di sorveglianza, perché successive al triennio. Tanto, evidentemente, per aver erroneamente fatto decorrere il dies a quo del trìennio, dal provvedimento con il quale è stato dichiarato l'effetto estíntívo dei reati (in data 5 aprile 2018). 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel caso di condanna a pena condizíonalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (Sez. 1, n. 8134 del 17/2/2010, Braico, Rv. 246388; Sez. 1, n. 24084 del 21/5/2009, Warnakulasuriya, Rv. 244028, Sez. 1, n. 48/09 del 11/12/2008, Cleríci, Rv. 242253). 1.2. Si osserva che, nel caso in esame, essendo stata concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, la riabilitazione poteva essere concessa decorso il termine di almeno tre anni dal momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, cioè dal momento in cui le sentenze di applicazione della pena, indicate dall'istante, sono divenute irrevocabili (vale a dire dal 28 settembre 2011 e dal 12 luglio 2012) ai sensi dell'art. 179, quarto comma, cod. pen. e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ex art. 179, primo comma, cod. pen. 1.3. Nella specie, la richiesta è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta; il giudice di sorveglianza ha tenuto conto della condotta successiva al 2010, considerando anche il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, segnalato in data 10 giugno 2019 e la violazione dell'art. 75 del medesimo d.P.R. accertata con atto del 23 febbraio 2018, illeciti che riguardano periodo posteriore al triennio dal passaggio in giudicato delle pronunce. 2. Va, dunque, esaminata la questione relativa all'individuazione del periodo in relazione al quale deve essere effettuata la valutazione del presupposto della buona condotta e se, nel silenzio dell'art. 179 cod. pen., questo debba essere limitato altre anni dal passaggio in giudicato della sentenza o se l'esame a tal fine possa estendersi anche agli anni successivi. 2.1. A favore della tesi prospettata dal ricorrente sembra essersi espressa la pronuncia di questa sezione e (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916) secondo cui, in tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa. Nella specie, tuttavia, il caso al vaglio della Corte, diverso da quello di specie, era diretto ad escludere, ai fini della valutazione da compiere, il rilievo di periodi anteriori al passaggio in giudicato. 2.2. L'indirizzo cui il Collegio intende dare continuità è espresso da diverse e conformi pronunce di legittimità (Sez. 1, n. 42066 del 4/4/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghí, Rv. 254251; conf. n. 1274 del 1996, Rv. 204698; n. 3244 del 1986) che hanno affermato che, in tema di riabilitazione, il provvedimento che concede il beneficio ha natura costitutiva, con la conseguenza che la valutazione sulla sussistenza del presupposto della buona condotta si estende dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione (nel caso al vaglio di questo Collegio al 19 ottobre 2021, data in cui viene respinta l'istanza di riabilitazione) ferma restando l'autonomia valutativa del Tribunale di sorveglianza in ipotesi di fatto oggetto di decisione non definitiva. Dunque, la valutazione del comportamento dell'interessato, ai fini della verifica del requisito della buona condotta, può comprendere non solo il periodo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena irrogata, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza presentata. Sicché correttamente e in conformità a detto orientamento, il giudice dì sorveglianza ha attribuito rilevanza a condotte temporalmente poste in essere dal condannato in epoca successiva al triennio dal passaggio in giudicato delle pronunce cui l'istanza di riabilitazione si riferisce. 3. Consegue a quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta