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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 maggio 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:395
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0920_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 maggio 2021 – Fluctus e a. (causa C‑920/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Sistema dualistico di organizzazione del mercato – Monopolio sulle lotterie e i casinò – Autorizzazione preliminare per la gestione di macchine automatiche per giochi d’azzardo – Pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio – Criteri di valutazione – Giurisprudenza costituzionale che ha constatato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione»

1. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che istituisce un monopolio statale per l’organizzazione di alcuni giochi d’azzardo e un regime di concessioni e autorizzazioni per l’organizzazione di altri giochi – Ammissibilità – Pratiche pubblicitarie dei titolari di un monopolio che incoraggiano la partecipazione attiva al gioco – Carattere coerente e sistematico di detta normativa nazionale – Valutazione globale da parte del giudice nazionale (Art. 56 TFUE) (v. punti 30‑32, 36, 40, 46‑49, 53, dispositivo 1)

2. Diritto dell’Unione europea – Primato – Diritto nazionale contrastante – Inapplicabilità ipso jure delle norme vigenti – Obbligo di rispettare le istruzioni di un giudice superiore non conformi al diritto dell’Unione – Inammissibilità (Art. 56 e 267 TFUE) (v. punti 57, 58, 60, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo per il solo motivo che le pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sulle lotterie e i casinò mirano a incitare la partecipazione attiva al gioco, ad esempio banalizzando il gioco, conferendogli un’immagine positiva per effetto dell’impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrazione mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che prospettino laute vincite. 2) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice di uno Stato membro di disapplicare una disposizione di diritto interno contraria all’articolo 56 TFUE, anche qualora un giudice superiore di tale Stato membro abbia considerato che tale disposizione era conforme al diritto dell’Unione. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0920_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 maggio 2021 – Fluctus e a. (causa C‑920/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Sistema dualistico di organizzazione del mercato – Monopolio sulle lotterie e i casinò – Autorizzazione preliminare per la gestione di macchine automatiche per giochi d’azzardo – Pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio – Criteri di valutazione – Giurisprudenza costituzionale che ha constatato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione» 1. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che istituisce un monopolio statale per l’organizzazione di alcuni giochi d’azzardo e un regime di concessioni e autorizzazioni per l’organizzazione di altri giochi – Ammissibilità – Pratiche pubblicitarie dei titolari di un monopolio che incoraggiano la partecipazione attiva al gioco – Carattere coerente e sistematico di detta normativa nazionale – Valutazione globale da parte del giudice nazionale (Art. 56 TFUE) (v. punti 30‑32, 36, 40, 46‑49, 53, dispositivo 1) 2. Diritto dell’Unione europea – Primato – Diritto nazionale contrastante – Inapplicabilità ipso jure delle norme vigenti – Obbligo di rispettare le istruzioni di un giudice superiore non conformi al diritto dell’Unione – Inammissibilità (Art. 56 e 267 TFUE) (v. punti 57, 58, 60, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo per il solo motivo che le pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sulle lotterie e i casinò mirano a incitare la partecipazione attiva al gioco, ad esempio banalizzando il gioco, conferendogli un’immagine positiva per effetto dell’impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrazione mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che prospettino laute vincite. 2) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice di uno Stato membro di disapplicare una disposizione di diritto interno contraria all’articolo 56 TFUE, anche qualora un giudice superiore di tale Stato membro abbia considerato che tale disposizione era conforme al diritto dell’Unione. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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