CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 10728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13310-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6818/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Che l'Agenzia delle entrate e del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia, sez. staccata di Siracusa che ha pronunciato sull'ottemperanza della sentenza della CTR per la Sicilia, sez. staccata di Siracusa, relativa al rimborso delle imposte versate -come lavoratore dipendente- nel periodo interessato dal sisma della Sicilia orientale del 1990; che il contribuente è rimasto intimato; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione di legge per aver la CTR ritenuto che Agenzia delle entrate non fosse costituita, né ha tenuto conto delle relative memorie; che con il secondo si lamenta violazione delle disposizioni circa il termine biennale per l'istanza di rimborso, secondo la disciplina speciale novellata con d.l. n. 91/2017; che essendo pendente giudizio di costituzionalità sulla norma rilevante ai fini del decidere; PQM La Corte sospende il giudizio in pendenza del giudizio di costituzionalità e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,