CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona dei Curatori pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, del 03/06/2023R.G.N. 67/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14969/2023Numero di raccolta generale 12083/2026Data pubblicazione 30/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Palermo, depositata il 3 giugno2023, di reiezione della sua opposizione allo stato passivo delEmigrati -. Dall’esame del provvedimento impugnato emergeche la domanda formulata in sede di opposizione aveva adoggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in viaprivilegiata, per la complessiva somma di euro 83.962,67, qualedifferenza fra quanto preteso e la somma di euro 29.018,52oggetto di parziale ammissione allo stato passivo e che ilricorrente aveva poi rinunciato parzialmente alla domandaformulata in opposizione, fatta eccezione per il credito vantatoa causa dell’asseritamente illegittima sospensione lavorativa dalsettembre 2016 al giugno 2017, di euro 21.191,80 e la sommadi euro 159,85 relativa alla quota di contributi previdenziali perla mensilità di luglio 2017.2. Ha disatteso il Giudice fallimentare l’opposizioneevidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato,quanto al periodo settembre 2016 - giugno 2017, in ordineall’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa - essendostato lo stesso sospeso in esecuzione di accordi sindacali – ericonoscendo, invece, la somma richiesta a titolo di contributiprevidenziali.3. Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso PaoloAndolina, affidandolo a quattro motivi.Resiste, con controricorso, il Fallimento della A.N.F.E. -[OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati.Entrambe le parti hanno presentato memorie.Numero registro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12083/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso denuncia la nullità delprovvedimento impugnato, per violazione dell’art. 111 Cost. edegli artt. 132 c.p.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c. sostenendosi l’assenza di motivo legittimante lasospensione dell’attività lavorativa.1.1. Con il secondo motivo si denunzia la nullità delprovvedimento impugnato per motivazione apparente, nonchéla violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ed infine, la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione un fattomai dedotto prima dalle parti secondo cui la sospensionedell’attività sarebbe stata conseguenza dell’avvio delprocedimento di revoca dell’accreditamento da parte dellaRegione Sicilia.1.2. Il terzo motivo di censura lamenta la violazione degli artt.1218, 1256, 2094, 2697 c.c. nonché 112 e 115 c.p.c. per nonaver il fallimento dato prova delle specifiche evenienzegiustificative della sospensione dell’attività lavorativa1.3. Il quarto mezzo denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1219 c.c., per aver il Tribunale fondato la propriadecisione anche sull’omessa costituzione in mora del datore dilavoro.2. I quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico - sistematiche, non possono trovare accoglimento.2.1. Va preliminarmente rilevato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alricorrente allegare in modo non generico il "fatto storicoN"u mneoron re gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale essoNu mriesrou dli trai ccolta generale 12083/2026esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto dDait a pubblicazione 30/04/2026discussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur segraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelladescrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezzae la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 1N3um4e2ro8 re gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Numero di raccolta generale 12083/2026Nella specie, come si vedrà, la Corte, con motivazione in fattDoat a pubblicazione 30/04/2026non implausibile, ha concluso per la sussistenza di sufficienteprova circa il mancato espletamento di attività lavorativa daparte della ricorrente nel periodo considerato e per laconseguente assenza dei presupposti per la sinallagmaticitàdella retribuzione richiesta.2.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ.,occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.2.2. Con riguardo, poi, alla denunziata violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., giova rammentare che, secondo quanto statuitodalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni chepresiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), edinoltre anche che una violazione delle disposizioni concernentile prove non può porsi per una erronea valutazione del matNeurmiearole re gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo alloNrucmheréo dis rai ccolta generale 12083/2026alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provDeat a pubblicazione 30/04/2026non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, avalutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014n. 13960).3. Orbene, con riferimento al contenuto delle doglianze, vaevidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilprincipio generale di effettività e corrispettività delle prestazioninel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori delle espressederoghe legali o contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se laprestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoroversi in una situazione di mora "credendi" nei confronti deidipendenti. Ne consegue che sono validi, in linea di principio, ipatti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per lasospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno adoggetto diritti di futura acquisizione e non concretano rinunziaalla retribuzione, invalida ex art. 2113 cod. civ., atteso che laperdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzionedella prestazione (Cass. n. 78483 del 2003; Cass. n. 2734 del2008; Cass. n. 9475 del 2009).Purtuttavia, il datore di lavoro non può unilateralmentesospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensidegli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità dellaprestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle qualiha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumererilevanza eventi riconducibili alla stessa gestioneimprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimNuemnertoo re gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "soNsumpeeros doi r"a ccolta generale 12083/2026non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datorDeat a pubblicazione 30/04/2026di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione,in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale delrapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "moracredendi", il prestatore, a meno che non sopravvenganocircostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapportosuddetto, conserva il diritto alla retribuzione (in questi termini,Cass. n. 37716 del 2022; V., altresì, di recente, con riguardoalla permanenza dell’obbligazione contributiva, Cass. n. 17013del 2025).3.1. Nondimeno, nel caso di specie, con accertamento di fatto,sottratto al sindacato di legittimità e con motivazione nonimplausibile, la Corte ha ritenuto sufficientemente dimostrata lapresenza di accordi sindacali legittimanti la sospensionedell’attività lavorativa, nonché l’interruzione dei corsi diformazione (cui la prestazione lavorativa era connessa) pereffetto dell’avvio del procedimento di revocadell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, da cui eraderivata l’interruzione dell’attività formativa dalla stessa svolta.Ed invero, oltre a quella che la Corte definisce circostanzaincontestata circa la legittima sospensione dell’attivitàlavorativa per effetto di accordi sindacali in tal senso nel periodosettembre 2016 - giugno 2017, l’ulteriore accadimentodell’intervenuto avvio del procedimento di revocadell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, da cui eraderivata l’interruzione dell’attività formativa dalla stessa svolta,ove anche non allegato dalle parti, avrebbe, in ogni caso potutoessere ascritto, nell’iter motivazionale della Corte, nell’ambitodel notorio.Il c.d. "fatto notorio" ai sensi dell'art. 115, comma 2, cN.upm.ecro. r,e gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026come chiarito di recente in sede di legittimità (Cfr. sulN upmuenro tdoi r,a ccolta generale 12083/2026Cass. n. 24849 del 2025) può essere inteso anche quale fattDoat a pubblicazione 30/04/2026generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd."notorietà locale") o in un particolare settore di attività o diaffari, da una collettività di persone di media cultura.A fronte di tale accertamento di fatto, nessun elemento è statoaddotto, secondo la Corte, a dimostrazione della messa adisposizione da parte del ricorrente delle proprie energielavorative.4. Orbene, quanto al prospettato error in procedendo per viziseguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., risultante a seguito della modifica apportatadall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nellal. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso inesame, non è più ammissibile nel ricorso per cassazione lacensura di contraddittorietà della motivazione della ordinanza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, n. 8053; vedi anche, ex multis, Cass. 3 marzo2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).Nel caso in esame, nessuna di tali circostanze è puntualmentededotta.4.1. Quanto alla formulata violazione di legge, si rileva chNeu,m esrou rle gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026punto, la doglianza mira, in realtà, ad una rivalutazione dNuemie froa dti trai ccolta generale 12083/2026storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questDaat a pubblicazione 30/04/2026sede, contestando – peraltro, genericamente – l’accertamentoda questi operato in ordine al consenso prestato dal lavoratoreagli accordi sindacali in esecuzione dei quali è stata disposta lasospensione e alla percezione da parte di questi delle relativeintegrazioni salariali (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n.34476). D’altro canto, occorre rammentare come, secondo ilSupremo Collegio, (Cass. Sez. Un. 5 marzo 2024) iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio e che avrebbe potuto prospettarsi, nellaspecie, ove si allegasse, come sembra fare parte ricorrente,l’assoluta assenza dei richiamati accordi, trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c..5. Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare leproprie censure mediante ricorso per cassazione, non si èconformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaapparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè,che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr., SU n. 34476 del 2019).6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comNumee roin re gistro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026dispositivo. Sussistono i presupposti processuali Npumeerro di iral ccolta generale 12083/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo Daat a pubblicazione 30/04/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14969/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12083/2026Data pubblicazione 30/04/2026