CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 32445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni di MOCANU Mariana rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato memoria scritta insistendo nell'accoglimento del ricorso e ribadendo le ragioni indicate nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di L'Aquila/ con sentenza pronunciata in data 23 Aprile 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha riqualificato i fatti contestati a MOCANU Mariana come ipotesi di furto tentato aggravato dalla esposizione della merce sottratta alla pubblica fede e, confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche i ,3 1,4r e la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità£31a circostanza Alt _19 t i rt aggravante contestata e la recidiva ritenuta; ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa. 2. Con riferimento alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. il giudice distrettuale ne escludeva il riconoscimento, in ragione del precedente specifico di cui era gravata la prevenuta e della tipologia della merce sottratta, di tipo voluttuario. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata articolando tre motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. Assume che il modesto valore dei beni sottratti, l'assenza di pianificazione, la lieve entità del comportamento, la sollecita restituzione della merce una volta richiamata dal direttore del punto vendita e la modesta intensità del dolo deponevano per l'applicazione dell'istituto premiale. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità invero avrebbero dovuto essere considerati nel loro complesso tutti gli indici della fattispecie concreta e in particolare le modalità della condotta, l'entità del danno e del grado di colpevolezza, che nella specie risultavano modesti e deponevano per la L occasionalità dell'azione, e i basso grado della colpevolezza, tanto che la condotta antidoverosa non era stata più replicata. Con un secondo motivo di ricorso deduce inosservanza di legge con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze laddove, tenuto conto degli indici sopra richiamati, doveva ritenersi che il comportamento c'; -E_ delittuoso della ricorrente gra sintomatico di occasionalità e di incapacità di concretizzare il reato. Con un terzo motivo di ricorso deduce inosservanza dell'art.163 cod.pen. per non avere il giudice di appello provveduto a disporre la sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti, non essendo preclusivo al beneficio il precedente intervenuto in epoca precedente, tenuto poi conto del comportamento resipiscente e della mancata commissione di altri reati in epoca successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é infondato e deve essere rigettato. 2. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso che assume violazione di le lYe in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 2.1 'E stato precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647). In tale prospettiva la sentenza impugnata, con motivazione logica e priva di contraddittorietà, ha correttamente valorizzato la circostanza di fatto che l'azione furtiva ha avuto per oggetto un bene di consumo voluttuario (quale una bottiglia di liquore) laddove il precedente specifico e recente costituisce sintomo di ricaduta e fornisce una prognosi sfavorevole ai fini premiali, elementi che sono stati ritenuti assorbenti rispetto ai profili soggettivi pure evocati dalla ricorrente. 3. Infondato e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata è altresì il motivo di ricorso con il quale th contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, rv. 256172; n.44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627). • 4. Infondato è infine il motivo concernente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena laddove il giudice di appello, valorizzando ad altri fini la ricorrenza di un precedente penale specifico e recente, ha implicitamente formulato, ai sensi dell'art.164 cod.pen., un giudizio prognostico negativo sul fatto che la MOCANU si sarebbe astenuta nel futuro dalla commissione di ulteriori reati. 5. In conclusione il ricorso deve esser rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di c