CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 28137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21584/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma , via [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso,con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione della pec; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro , n.162/2017, pubblicatain data 2/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. del 19/3/2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che aveva stipulato con il convenuto, in data 1/9/93, un contratto preliminare di compravendita di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], esteso circa 3050 mq, censito in NCT al fgl. 96, p.lle 387 e 390, facente parte di un’area destinata alla realizzazione di opere di interesse pubblico e di urbanizzazione primaria, gestita dai proprietari a mezzo di un consorzio denominato “Giovino”. Il ricorrente rappresentò che il terreno era stato ceduto con i diritti di partecipazione al consorzio (l’area era già stata oggetto di provvedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere di interesse pubblico) e che Pizzari era in regime di comunione legale dei beni con sua moglie Vasapollo, che il prezzo era stato convenuto in £.120.000.000 di cui £.20.000.000 già versati alla stipula del preliminaree il residuo corrisposto tra maggio 1994 e maggio 1995; aggiunse che, con altro preliminare in data 21/10/93, Pizzari e la moglie avevano promesso di vendere al terzo Cooperativa “Le tre province” una porzione pari a 2711 mq di questo terreno e con altro preliminare nella stessa giornata avevano quindi promesso di vendere ad altro terzo , l’impresa Nisticò,altra porzione p ari a 60 mq di questo terreno e che , in forza della clausola n. 5 del preliminare da lui stipulato, egli era stato nominatoprocuratore speciale per provvedere alla vendita definitiva di questi due appezzamenti ; i convenuti avevano tuttavia concluso in autonomia i due contratti definitivi, incassando il prezzo e non gli avevano consentito di esercitare i diritti relativi alla partecipazione al Consorzio; in conseguenza, egli aveva perciò chiesto al Tribunale di Catanzaro di dichiarare la risoluzione del preliminare del 1/9/93 per inadempimento di Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 3 - Pizzari; costituendosi, quest’ultimo e sua moglie Vasapollo avevano negato di aver mai ricevuto il pagamento dell’intero prezzo e chiesto in riconvenzionale la sua condanna al pagamento del residuo pr ezzo, quantificandolo in E uro 22.474,14; con sentenza del 29/12/06 il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato entrambe le domande compensando le spese, ritenendo che e ntrambe le parti non avessero dato seguito all’esecuzione del preliminare stipulatoed escludendo comunque ogni inadempimento; la sentenza era passata in giudicato. Tanto esposto, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Catanzaro di accertare e dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare del 1/9/93 , con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto, nella misura pari a £.20.000.000, oltre interessi dal pagamento o, in subordine, dalla notifica della citazione dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, nel 2000. Costituendosi, i coniugi Pizzari e Vasapollo eccepi rono il giudicato sul rigetto della domanda di risoluzione e, comunque, l’intervenuta prescrizione del dirittoalla restituzione e chiesero , la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 cod.proc.civ. per avere egli già ricevuto £.22.000.000 in qualità di loro procuratore. Con ordinanza del 24/10/2011,il Tribunale di Catanzaro acco lse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di E.10.329,13, oltre interessi dalla data di stipula e spese. In accoglimento dell’appello de i coniugi Pizzari e Vasapollo , l a Corte d’appello di Catanzaro , con sentenza n.162/2017, pubblicata in data 2/2/2017, in riforma della sentenza appellata rigettò la domanda, compensando le spese del doppio grado. Sostenne la Corte che la domanda di risoluzione per mutuo dissenso spiegata da [OSCURATO:PERSONA] non fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto delle contrapposte domande Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 4 - di risoluzione per inadempimentoe di adempimento, perché la domanda di risoluzione per mutuo dissenso era dive rsa per petitume causa petendi e motivò il rigetto per la mancanza di un atto uguale e contrario di manifestazione della comune volontà di risoluzione del preliminare, avente forma scritta ad substantiam. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi , a cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità del controricorso per sua tardiva notificazione avvenuta soltanto in data 21/10/2017, oltre il doppio termine dell’art.370 cod.proc.civ., atteso che il ricorso è stato notificato in data 4/9/2022. 2.Con il primo motivo, rubricato come o messo esame di punto decisivo, ex art. 360 comma I n. 5cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenutoche la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto accertato dal Tribunale di C atanzaro con la sentenza n.2293 del 2006, passata in giudicato per rigettare sia la domanda principale di risoluzione per inadempimento che la domanda riconvenzionale di adempimento e, cioè, il fatto che nessuna delle due parti abbia dato seguito al preliminare ; il mutuo dissenso, pertanto, risulterebbe già stabilito con la precedente sentenza. Con il secondo motivo, rubricato «violazione di norme di legge ex art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 2909 cod.civ.», il ricorrente ha rimarcato che la Corte non avrebbe adeguatamente interpretato il giudicato sostanziale, non valutando adeguatamente che nella sentenza passata in giudicato il Tribunale di Catanzaro aveva già accertato definitivamente la volontà delle parti di non dare seguito al Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 5 - contratto; in conseguenza non era più necessaria alcuna controscrittura. Con il terzo motivo, rubricato «violazione di norme di legge ex art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. in riferimento all’art.1350 cod.civ.», il ricorrente ha sostenuto che la C orte avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza di forma dell’accordo diretto allo scioglimento del contratto, perché in realtà il mutuo dissenso era ricavabile dall’inerzia reciproca già accertata con efficacia di giudicato e non da un nuovo accordo; in tal senso, erroneamente era stato applicato alla fattispecie il principio di cui all’art.1350 cod.civ.. 3.Tutti i tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa, sono infondati. Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha innanzitutto rilevato che , con la sentenza del 2006 , è stato affermato il permanere della validità e dell’efficacia del contratto preliminare intercorso tra le parti, sancendolo come ancora suscettibile di esecuzione, ma non è statoaffatto accertato il mutuo dissenso. Ha, quindi, aggiu nto che l’azione di r isoluzione per inadempimento e quella per mutuo dissenso sono interamente differenti per causa petendi e petitum , atteso che la prima si fonda sulla crisi del sinallagma e implica una pronuncia con effetto retroattivo, mentre la seconda poggia su di un nuovo contratto di contenuto opposto a quello originario e, in conseguenza, conduce ad una pronuncia con effetto ex nunc: ha negato, pertanto, che il giudicato della pronuncia di rigetto delle contrapposte domande di risoluzione per inadempimento e di adempimento abbia implica to accertamento con efficacia di giudicato anche del mutuo dissenso. Su questa premessa, la stessa Corte ha escluso quindi, la possibilità di una pronuncia di risoluzione per mutuo dissenso Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 6 - perché tra le parti non è sopravvenuto, dopo la sentenza del 2006, un accordo nuovo concluso in forma scritta : la forma scritta era nella fattispecie essenziale in quanto prescritta ad substantiam per la conclusione della compravendita immobiliare da risolvere; ha ritenuto questa questione deducibile anche in appello in quanto rilevabile d’ufficio perché involgente la nullità del titolo posto a fondamento di una domanda. La Corte di Catanzaro ha pure escluso che per provare l’intervenuto accordo risolutivo fosse consentito il ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod.civ., come invece aveva ritenuto il Tribunale di Catanzaro nella sentenza impugnata, perché quando per un accordo sia richiesto, come nella fattispecie, la forma scritta ad substantiam il r icorso alle presunzioni è consentito soltanto in ipotesi di provati smarrimento o distruzione incolpevoli del documento; questi fatti,nella specie, non erano stati, invece, neppure allegati. Così ricostruita la motivazione della sentenza qui impugnata, le tre censure non colgono la ratio decidendi che è conforme a i principi di diritto in materia di risoluzione per mutuo consenso ormai consolidati nell’interpretazione di questa Corte. Innanzitutto la Corte territoriale non ha affatto omesso di valutare gli accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato n.2293/2006 : al contrario, ha ritenuto che questa pronuncia, rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e la contrapposta domanda di adempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], « non ha intaccato l’efficacia del preliminare, sì che le parti ben avrebbero potuto darvi spontanea esecuzione ovvero determinarsi alla sua risoluzione». Il ricorrente non ha efficacemente censurato questa interpretazione che, per sua natura, è riservata al giudice di Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 7 - merito in quanto accertamento di fatto e avrebbe potutoessere riesaminata da questa Corte soltanto nei limiti del sindacato di legittimità, quando fossero stati cioè specificamente dedotti la violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o i vizi attinenti alla motivazione:il ricorrente non ha invece articolato un’adeguata critica, limitandosi a lamentare in generale l’omesso esame di fatto decisivo ed invocando indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia invece certamente precluse in questa sede (Sez. 1, Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020; Sez. U, Sentenza n. 277 del 1999). Ciò precisato, la nuova domanda di risoluzione era improponibile se diretta a realizzare una situazione giuridica opposta a quella della sussistenza del rapporto al 2006 come già accertata dal precedente giudicato, secondo l’interpretazione della Corte d’appelloe avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto se il mutuo consenso alla risoluzionefosse risultatoda fatti successivi alla sentenza stessa e, in particolare, da un accordo in forma scritta. Ilmutuo dissenso, infatti, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; il relativo accordo, in conseguenza, deve rivestire la stessa forma stabilita per la conclusionedel contratto da risolvere ( Sez. 2, Sentenza n. 17503 del 30/08/2005;Sez. U, Sentenza n. 8878 del 28/08/1990). In particolare, è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam la risoluzione consensuale non soltanto di un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, per l’espressa previsione dell’art. 1350 cod.civ., ma anche del Ric. 2017n. 21584sez. S2 - ud. 21 - 0 4 - 2022 - 8 - relativo contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1351 cod. civ. : ancheil preliminare incide, infatti, su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni. È pertanto esclusa in radice la possibilità di riscontrare la sussistenza di un accordo di scioglimento alla stregua di presunti comportamenti concludenti o di presunzioni, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata (Sez. 2 , Ordinanza n. 35931 del 22/11/2021). Nessun accordo valido successivo al 2006 è stato invece riscontrato dal Giudice d’appello. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione di spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attesa l’inammissibilità del controricorso. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17° l. 228/12. Così