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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10862/2024

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nsigliere ORDINANZA sul ricorso 20908/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., elett.te domic.in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- AUSEMAC-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ESERCITO, DELLA MARINA, DELL’AERONAUTICA e [OSCURATO:PERSONA] (già AUSEMA), in persona del Presidente p.t., elett.te domic. in Roma, via B. Tortolini 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 548/2021 de lla Corte d’appe ll o di Salerno, pubblicata il 20.04.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], Sottoufficiali, Volontari di Salerno,conveniva innanzi al Tribunale di Salerno l’AUSEMAC al fine di sentirlacondannare: a rendere il conto, ex artt. 1713 ss, c.c., 263 ss, c.p.c., della gestione a titolo non oneroso della parte attrice e, in particolare,delle somme incassate dagli associati dello stesso Circolo, a titolo di quota d’iscrizione ordinaria, successivamente al 22.2.07 e finoalla cessazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e alla restituzione della somma di euro 15.163,35, pari all’ammontare complessivo delle quote d’iscrizione al circolo attore versate dagli associatiAusemac.

In particolare, l’attore esponeva che: in virtù del d.m. n. 521/98 il comandante del distretto militare di Salerno aveva affidato in concessione, a titolo non oneroso, all’associazione convenuta, con scrittura del 28.9.2000, la gestione di tutti i locali, impianti e strutture che, all’interno della caserma Carrano di Salerno, erano destinati anche al [OSCURATO:PERSONA] e all’annessa foresteria; le parti avevano pattuito una quota annuale per la copertura delle spese inerenti alle varie attività sostenute dall’associazione stipulante; in virtù delle norme statutarie e convenzionali, il Presidente dell’Ausema c aveva emanato un regolamento di gestione del Circolo unificato, imponendo, in particolare, agli associati dello stesso Circolo il pagamento di ulteriori quote associative, accantonate sotto la voce “Fondo patrimoniale [OSCURATO:PERSONA]” su conto corrente; la somma depositata su tale fondo, di circa 15.000,00 euro, nonostante il parere contrario del presidente del collegio dei revisori dei conti, era ritenuta dal presidente dell’ente convenuto di proprietà della stessa Ausemac.

Con sentenza del 2014, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda in quanto proposta da ente del quale non era stata fornita la prova della relativa esistenza.

L’Associazione attrice proponeva appello che, con sentenza del 20.4.21, era rigettato dalla Corte territoriale, osservando che: dall’esame della documentazione prodotta non risultavano atti di data certa che dimostrasserol’esistenza di un’associazione sorta nel 1986, non essendo sufficiente a tal fine lo statuto dettato dal comandante militare al quale faceva riferimento il [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l’art. 8, c.3, della l. n. 382/78, all’epoca vigente, stabiliva che la costituzione di associazioni o circoli fra militari era subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa; il Circolo appellante non aveva soggettività ad agire , che spettava unicamente all’ente al quale era organicamente collegato, cioè l’Amministrazione della difesa con la quale intercorreva il rapporto di concessione-contratto con l’Ausemac; la gestione di tale Circolo era stata affidata dal Ministero della Difesa all’Ausemac con provvedimento di concessione, ed era regolata dalla convenzione stipulata con il capo-servizio amministrativo, sulla base di scrittura impegnativa del 28.9.2000 del Distretto militare di Salerno.

L’[OSCURATO:PERSONA], Sottoufficiali, Volontari di Salernoricorre in cassazione con due motivi.

Ausemacresiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 36 c.c., e dell’art. 8 della l. n. 382/78, per aver la Corte d’appelloritenuto che non fosse provata l’esistenza della stessa associazione ricorrente , laddove è a tal fine sufficiente uno statuto e un regolamento, non occorrendo formalità particolari, né l’autorizzazione di cui all’art. 8 l. n. 382.

Il secondo motivo denunzia violazione del citato art. 8 l. n. 382/78, per non aver la Corte territoriale ritenuto l’alterità dell’Associazione appellante rispetto all’Ausemac, rilevando che la previsione della quota annuale sulla base del bilancio preventivo per la copertura delle spese, ancorché inserita nella convenzione stipulata tra la stessa controricorrentee il Comando militare a partire dal 2006, era invece da riferire alla stessa associazione appellante, come desumibile dai bilanci preventivi 2006 e 2007, mentre l’Associazione appellataaveva riscosso le quote dagli associati dell’ente ricorrente, essendo intercorsa tra i due soggetti una convenzione non scritta.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’esistenza dell’Associazione non riconosciuta attraverso atti aventi datacerta.

Anzitutto, la ricorrente assume erroneamente che il presupposto della decisione impugnata sia stato l’affidamento in gestione del circolo attore all’Ausemac, sulla premessa che lo stesso circolo fosse un organismo di protezione speciale.

Al riguardo, va rilevato che i due motivi, quantunque relativi al vizio di violazione di legge, esprimono di fatto una critica afferente alla valutazione degli elementi probatori.

Va osservato che, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato (Cass., n. 13918/22).

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n.6519/19).

Nella specie, la Corte d’appello ha chiarito che l’associazione ricorrente aveva appellato la sentenza del Tribunale, adducendo la coesistenza dell’Associazione circolo unificato di Salerno, avente natura privatistica, sorta nel 1986, e del circolo unificato di Salerno, quale organismo di protezione sociale, sorto nel 2000, senza però dimostrare l’effettiva alterità dei due enti, che avrebbero operato, pur distinti , presso la stessa sede, in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso la caserma Carrano.

La Corte di merito ha escluso dunque la legittimazione ad agire dell’associazione attrice, che spettava solo all’ente al quale era organicamente collegato, ovvero all’Amministrazione della difesa con la quale intercorreva un rapporto di concessione-contratto con l’Ausema (oraAusemac).Pertanto, la ricorrente non attinge la motivazione della Corte d’appello, tendendo in sostanza al riesame dei fa tti, mediante una dive rsa loro prospettazione in ordine alla legittima esistenza dell’associazione appellante, argomentando dalla previsione contenut a nello statuto approvato dal Comandante del presidio militare l’1.7.96, nel quale è fatto riferimento al circolo di presidio unificato, costituito nella caserma Carrano dal 1986, fatto che- sommariamente riportato nel ricorso - nell’atto di citazione non risulta esplicitato in tale asserita valenza probatoria.

Ora, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante tale previsione contenuta nel suddetto statuto, in mancanza di atti aventi data certa, anche alla lucedelle prove testimoniali acquisite, considerata altresì la mancanza dell’autorizzazione dell’Organo militare, prescritta dalla l. n. 382/78.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 20908/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., elett.te domic.in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- AUSEMAC-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ESERCITO, DELLA MARINA, DELL’AERONAUTICA e [OSCURATO:PERSONA] (già AUSEMA), in persona del Presidente p.t., elett.te domic. in Roma, via B. Tortolini 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 548/2021 de lla Corte d’appe ll o di Salerno, pubblicata il 20.04.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], Sottoufficiali, Volontari di Salerno,conveniva innanzi al Tribunale di Salerno l’AUSEMAC al fine di sentirlacondannare: a rendere il conto, ex artt. 1713 ss, c.c., 263 ss, c.p.c., della gestione a titolo non oneroso della parte attrice e, in particolare,delle somme incassate dagli associati dello stesso Circolo, a titolo di quota d’iscrizione ordinaria, successivamente al 22.2.07 e finoalla cessazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e alla restituzione della somma di euro 15.163,35, pari all’ammontare complessivo delle quote d’iscrizione al circolo attore versate dagli associatiAusemac. In particolare, l’attore esponeva che: in virtù del d.m. n. 521/98 il comandante del distretto militare di Salerno aveva affidato in concessione, a titolo non oneroso, all’associazione convenuta, con scrittura del 28.9.2000, la gestione di tutti i locali, impianti e strutture che, all’interno della caserma Carrano di Salerno, erano destinati anche al [OSCURATO:PERSONA] e all’annessa foresteria; le parti avevano pattuito una quota annuale per la copertura delle spese inerenti alle varie attività sostenute dall’associazione stipulante; in virtù delle norme statutarie e convenzionali, il Presidente dell’Ausema c aveva emanato un regolamento di gestione del Circolo unificato, imponendo, in particolare, agli associati dello stesso Circolo il pagamento di ulteriori quote associative, accantonate sotto la voce “Fondo patrimoniale [OSCURATO:PERSONA]” su conto corrente; la somma depositata su tale fondo, di circa 15.000,00 euro, nonostante il parere contrario del presidente del collegio dei revisori dei conti, era ritenuta dal presidente dell’ente convenuto di proprietà della stessa Ausemac. Con sentenza del 2014, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda in quanto proposta da ente del quale non era stata fornita la prova della relativa esistenza. L’Associazione attrice proponeva appello che, con sentenza del 20.4.21, era rigettato dalla Corte territoriale, osservando che: dall’esame della documentazione prodotta non risultavano atti di data certa che dimostrasserol’esistenza di un’associazione sorta nel 1986, non essendo sufficiente a tal fine lo statuto dettato dal comandante militare al quale faceva riferimento il [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l’art. 8, c.3, della l. n. 382/78, all’epoca vigente, stabiliva che la costituzione di associazioni o circoli fra militari era subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa; il Circolo appellante non aveva soggettività ad agire , che spettava unicamente all’ente al quale era organicamente collegato, cioè l’Amministrazione della difesa con la quale intercorreva il rapporto di concessione-contratto con l’Ausemac; la gestione di tale Circolo era stata affidata dal Ministero della Difesa all’Ausemac con provvedimento di concessione, ed era regolata dalla convenzione stipulata con il capo-servizio amministrativo, sulla base di scrittura impegnativa del 28.9.2000 del Distretto militare di Salerno. L’[OSCURATO:PERSONA], Sottoufficiali, Volontari di Salernoricorre in cassazione con due motivi. Ausemacresiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 36 c.c., e dell’art. 8 della l. n. 382/78, per aver la Corte d’appelloritenuto che non fosse provata l’esistenza della stessa associazione ricorrente , laddove è a tal fine sufficiente uno statuto e un regolamento, non occorrendo formalità particolari, né l’autorizzazione di cui all’art. 8 l. n. 382. Il secondo motivo denunzia violazione del citato art. 8 l. n. 382/78, per non aver la Corte territoriale ritenuto l’alterità dell’Associazione appellante rispetto all’Ausemac, rilevando che la previsione della quota annuale sulla base del bilancio preventivo per la copertura delle spese, ancorché inserita nella convenzione stipulata tra la stessa controricorrentee il Comando militare a partire dal 2006, era invece da riferire alla stessa associazione appellante, come desumibile dai bilanci preventivi 2006 e 2007, mentre l’Associazione appellataaveva riscosso le quote dagli associati dell’ente ricorrente, essendo intercorsa tra i due soggetti una convenzione non scritta. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’esistenza dell’Associazione non riconosciuta attraverso atti aventi datacerta. Anzitutto, la ricorrente assume erroneamente che il presupposto della decisione impugnata sia stato l’affidamento in gestione del circolo attore all’Ausemac, sulla premessa che lo stesso circolo fosse un organismo di protezione speciale. Al riguardo, va rilevato che i due motivi, quantunque relativi al vizio di violazione di legge, esprimono di fatto una critica afferente alla valutazione degli elementi probatori. Va osservato che, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato (Cass., n. 13918/22). Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n.6519/19). Nella specie, la Corte d’appello ha chiarito che l’associazione ricorrente aveva appellato la sentenza del Tribunale, adducendo la coesistenza dell’Associazione circolo unificato di Salerno, avente natura privatistica, sorta nel 1986, e del circolo unificato di Salerno, quale organismo di protezione sociale, sorto nel 2000, senza però dimostrare l’effettiva alterità dei due enti, che avrebbero operato, pur distinti , presso la stessa sede, in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso la caserma Carrano. La Corte di merito ha escluso dunque la legittimazione ad agire dell’associazione attrice, che spettava solo all’ente al quale era organicamente collegato, ovvero all’Amministrazione della difesa con la quale intercorreva un rapporto di concessione-contratto con l’Ausema (oraAusemac).Pertanto, la ricorrente non attinge la motivazione della Corte d’appello, tendendo in sostanza al riesame dei fa tti, mediante una dive rsa loro prospettazione in ordine alla legittima esistenza dell’associazione appellante, argomentando dalla previsione contenut a nello statuto approvato dal Comandante del presidio militare l’1.7.96, nel quale è fatto riferimento al circolo di presidio unificato, costituito nella caserma Carrano dal 1986, fatto che- sommariamente riportato nel ricorso - nell’atto di citazione non risulta esplicitato in tale asserita valenza probatoria. Ora, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante tale previsione contenuta nel suddetto statuto, in mancanza di atti aventi data certa, anche alla lucedelle prove testimoniali acquisite, considerata altresì la mancanza dell’autorizzazione dell’Organo militare, prescritta dalla l. n. 382/78. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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