CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 102) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - unitamente alla memoria - proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi di polizia giudiziaria, in quanto effettuato con la certezza derivante dalla pregressa conoscenza del prevenuto per ragioni d'ufficio; per contro, la censura sul punto da parte del ricorrente si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]