CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 68) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - cui ha fatto seguito il deposito di memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato come illecita coltivazione di sostanza stupefacente. Il rilievo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto delle risultanze della perizia effettuata immediatamente dopo il sequestro, riscontrando l'inesistenza di ostacoli alla futura incrementabilità del principio attivo prodotto dalle piante coltivate; sotto tale profilo, i giudici di merito hanno legittimamente precisato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza ad effetto stupefacente (cfr. Sez. Un., 19 dicembre 2019, n. 12348), come nel caso concretamente riscontrato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]